CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 35429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione con ogni conseguenza sulle statuizioni civili; RITENUTO.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 28 marzo del 2018, confermava la responsabilità del ricorrente per il solo reato di appropriazione indebita di cui al capo F della imputazione, commesso quale collaboratore ed agente della società assicuratrice [OSCURATO:PERSONA], revocando le statuizioni civili. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata. La Corte non avrebbe tenuto conto della circostanza - pacificamente emersa al processo attraverso la deposizione del teste di polizia giudiziaria Della Sala - che la condotta era stata commessa fino al 25 ottobre del 2011 (data nella quale il ricorrente si era dimesso dall'incarico) e non, come indicato nel capo di imputazione, il 25 marzo del 2013, data di accertamento del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione, prima della sentenza impugnata, del reato di cui al capo F, indicando un dies a quo differente rispetto a quello contenuto nel capo di imputazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide, il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez.4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA]). 2. Nel caso in esame, questa prova è stata fornita. In primo luogo, deve rilevarsi che il capo di imputazione di appropriazione indebita di cui al capo F non individua la data di consumazione del reato ma solo quella di accertamento ("accertato in Castrovillari il 25 marzo del 2013"). In secondo luogo, oltre a quanto indicato in ricorso anche attraverso l'allegazione dell'estratto della deposizione del teste Della Sala nella parte di interesse (fg. 10), dalla sentenza di primo grado risulta che, in effetti, le condotte appropriative commesse dall'imputato, secondo la querela sporta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presso la quale egli lavorava, erano state commesse quando egli svolgeva ancora attività collaborativa con la compagnia di assicurazioni ed avevano formato oggetto di sua ammissione con dichiarazioni manoscritte del 25 ottobre e 11 novembre del 2011 (fg. 9 della sentenza del Tribunale). Ne consegue che, anche considerando i 334 giorni di sospensione del termine indicati dalla sentenza impugnata, il reato era caduto in prescrizione il 25 marzo del 2020, in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata.E. Non rileva a questo fine l'applicazione della recidiva, posto che si tratta di recidiva semplice. Le statuizioni civili sono state già revocate dalla Corte di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.07.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R