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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28582/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] NAPOLInel procedimento di esecuzione a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOfissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la competenza della [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che non sono pervenute le conclusioni della difesa; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto di competenza con la Corte d'appello di Napoli a seguito della declinatoria di competenza dichiarata da quest'ultima con decreto del Presidente della Sezione in data 16 settembre 2021 in relazione all'istanza di incidente d'esecuzione presentata dal pubblico ministero volta a ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., della sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BASCO dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sezione distaccata di Aversa in data 7 ottobre 2010, parzialmente riformata con sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 16 dicembre 2014, divenuta irrevocabile in data 23 marzo 2016.

1.1. Il giudice dell'esecuzione di [OSCURATO:PERSONA] solleva conflitto negativo, ritenendo la competenza della Corte d'appello di Napoli — cui il procedimento era stato trasmesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data 22 giugno 2019, evidenziando che l'istanza risulta formulata in data 8 gennaio 2017, mentre la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deriverebbe, secondo la prospettazione dell'altra autorità in conflitto, dal passaggio in giudicato in data 7 luglio 2019 della sentenza 21 febbraio 2019, ciò in violazione del principio secondo il quale la competenza si radica in relazione alla data di presentazione dell'istanza.

2. La Corte d'appello di Napoli, altra autorità in conflitto, non faceva pervenire osservazioni.

3. La competenza appartiene al giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Napoli, poiché alla data di presentazione dell'istanza di incidente di esecuzione non era divenuta irrevocabile la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

In proposito deve essere ricordato il costante orientamento di legittimità secondo il quale «la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi» (ex multis: Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Confl. comp. in proc.

Chiarello, Rv. 247648).

3.1. Va, dunque, dichiarata la competenza della Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, cui devono essere trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte d'appello di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] NAPOLInel procedimento di esecuzione a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOfissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la competenza della [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che non sono pervenute le conclusioni della difesa; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto di competenza con la Corte d'appello di Napoli a seguito della declinatoria di competenza dichiarata da quest'ultima con decreto del Presidente della Sezione in data 16 settembre 2021 in relazione all'istanza di incidente d'esecuzione presentata dal pubblico ministero volta a ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., della sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BASCO dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sezione distaccata di Aversa in data 7 ottobre 2010, parzialmente riformata con sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 16 dicembre 2014, divenuta irrevocabile in data 23 marzo 2016. 1.1. Il giudice dell'esecuzione di [OSCURATO:PERSONA] solleva conflitto negativo, ritenendo la competenza della Corte d'appello di Napoli — cui il procedimento era stato trasmesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data 22 giugno 2019, evidenziando che l'istanza risulta formulata in data 8 gennaio 2017, mentre la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deriverebbe, secondo la prospettazione dell'altra autorità in conflitto, dal passaggio in giudicato in data 7 luglio 2019 della sentenza 21 febbraio 2019, ciò in violazione del principio secondo il quale la competenza si radica in relazione alla data di presentazione dell'istanza. 2. La Corte d'appello di Napoli, altra autorità in conflitto, non faceva pervenire osservazioni. 3. La competenza appartiene al giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Napoli, poiché alla data di presentazione dell'istanza di incidente di esecuzione non era divenuta irrevocabile la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. In proposito deve essere ricordato il costante orientamento di legittimità secondo il quale «la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi» (ex multis: Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Confl. comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648). 3.1. Va, dunque, dichiarata la competenza della Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, cui devono essere trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte d'appello di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Cos
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