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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 38153/2025

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato conclusioni scritte e nota-spese. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 09 giugno 2020, il Tribunale di Grosseto ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 633 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

2. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello ai soli effetti civili avverso detta sentenza, ritenendo, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di occupazione abusiva.

3. Con sentenza deliberata in data 18 marzo 2025, la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto, ha condannato l’imputata al risarcimento del danno cagionato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna.

5. La ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 633 cod. pen.

A giudizio della difesa, il primo giudice aveva correttamente affermato l’insussistenza del reato contestato in considerazione del fatto che l’immobile di cui al capo di imputazione era stato occupato dalla defunta madre dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore al 1984 e che - a seguito del decesso della madre- la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a subentrare nella disponibilità dell’immobile unitamente agli altri eredi della defunta.

È stato, in proposito, affermato che la ricorrente avrebbe sottoscritto la transazione con cui gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] si impegnavano a rilasciare la porzione di immobile abusivamente occupata dalla defunta entro il 30 settembre 1992 non in qualità di occupante dell’edificio ma di erede della madre.

Ne conseguirebbe l’insussistenza del reato di cui all’art. 633 cod. pen. in considerazione del fatto che la ricorrente non avrebbe fornito alcun contributo causale all’originaria occupazione abusiva posta in essere dalla madre e non avrebbe, dopo il decesso della [OSCURATO:PERSONA], realizzato alcuna condotta di abusiva introduzione nell’immobile della famiglia [OSCURATO:PERSONA].

È stato, peraltro, sostenuto che il possesso degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sottoscrizione della transazione con la proprietà, sarebbe divenuto legittimo fino alla data del 30 settembre 1992 e che il mancato rilascio da parte della ricorrente costituirebbe un mero inadempimento contrattuale.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ignorato il principio di diritto secondo cui la condotta di chi continui a possedere un bene altrui per essere subentrato nel possesso dello stesso da un ascendente non è idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 633 cod. pen. 6.

Il difensore della parte civile, in data 23 settembre 2025, ha depositato comparsa conclusionale con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi regolatori della materia, evidenziando, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, comela ricorrente, pur subentrando in una situazione di fatto che era stata originata dalla madre [OSCURATO:PERSONA], non solo ha continuato a possedere illegittimamente l’immobile, venendo meno all’obbligo di rilasciarlo entro il settembre 2019, ma ha contribuito in maniera fattiva a stabilizzarne gli effetti, realizzando una terrazza e presentando Scia ed autorizzazione paesaggistica (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).

Muovendo da tali accertamenti in fatto, i giudici di appello, con motivazione rispettosa dell’elaborazione giurisprudenziale di legittimità, hanno coerentemente escluso che -nel caso in esame- possa trovare applicazione il principio di diritto a mente del quale «non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente (Sez. 2, n. 10254 del 26/02/2019, Anania, Rv. 275768 – 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 36733 del 23/09/2010, Rugger, Rv. 248293 – 01; Sez. 2, n. 23756 del 04/06/2009, Rollin, Rv. 244667 – 01), La giurisprudenza richiamata postula, infatti, quale presupposto indefettibile, che la condotta dell’erede non travalichi la mera prosecuzione dello stato di fatto trasmessogli dal de cuius, restando pertanto esclusa laddove il subentrante svolga attività ulteriori, finalizzate all’ampliamento, al consolidamento o comunque al rafforzamento della situazione di occupazione abusiva; condotta, questa, che integra una autonoma ipotesi delittuosa, distinta da quella originariamente posta in essere dall’antecedente possessore (cfr. Sez. 2, n. 22653 del 05/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288286-01).

Giova, altresì, rammentare che il delitto di invasione di terreni o edifici assume natura permanente allorché l’occupazione abusiva si protragga nel tempo, con permanenza che perdura sino all’allontanamento dell’agente o, in difetto, fino alla pronuncia della sentenza di condanna.

Ove il comportamento illecito perduri oltre tale momento, viene in rilievo una nuova e autonoma fattispecie criminosa, non richiedente l’elemento dell’invasione, bensì identificabile nella prosecuzione sine titulo dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019-01) Alla luce di tali principi, correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che, nella fattispecie concreta, l’offesa al bene giuridico tutelato dall’art. 633 cod. pen. si sia arricchita di un quid novi, tanto sul piano qualitativo quanto su quello quantitativo, riconducibile alla condotta autonoma e ulteriormente lesiva posta in essere dalla ricorrente.

Ne discende la piena sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e la conseguente riferibilità dell’illecita occupazione all’odierna ricorrente, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.

La ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato conclusioni scritte e nota-spese. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 09 giugno 2020, il Tribunale di Grosseto ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 633 cod. pen. perché il fatto non sussiste. 2. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello ai soli effetti civili avverso detta sentenza, ritenendo, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di occupazione abusiva. 3. Con sentenza deliberata in data 18 marzo 2025, la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto, ha condannato l’imputata al risarcimento del danno cagionato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna. 5. La ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 633 cod. pen. A giudizio della difesa, il primo giudice aveva correttamente affermato l’insussistenza del reato contestato in considerazione del fatto che l’immobile di cui al capo di imputazione era stato occupato dalla defunta madre dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore al 1984 e che - a seguito del decesso della madre- la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a subentrare nella disponibilità dell’immobile unitamente agli altri eredi della defunta. È stato, in proposito, affermato che la ricorrente avrebbe sottoscritto la transazione con cui gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] si impegnavano a rilasciare la porzione di immobile abusivamente occupata dalla defunta entro il 30 settembre 1992 non in qualità di occupante dell’edificio ma di erede della madre. Ne conseguirebbe l’insussistenza del reato di cui all’art. 633 cod. pen. in considerazione del fatto che la ricorrente non avrebbe fornito alcun contributo causale all’originaria occupazione abusiva posta in essere dalla madre e non avrebbe, dopo il decesso della [OSCURATO:PERSONA], realizzato alcuna condotta di abusiva introduzione nell’immobile della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. È stato, peraltro, sostenuto che il possesso degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sottoscrizione della transazione con la proprietà, sarebbe divenuto legittimo fino alla data del 30 settembre 1992 e che il mancato rilascio da parte della ricorrente costituirebbe un mero inadempimento contrattuale. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ignorato il principio di diritto secondo cui la condotta di chi continui a possedere un bene altrui per essere subentrato nel possesso dello stesso da un ascendente non è idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 633 cod. pen. 6. Il difensore della parte civile, in data 23 settembre 2025, ha depositato comparsa conclusionale con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi regolatori della materia, evidenziando, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, comela ricorrente, pur subentrando in una situazione di fatto che era stata originata dalla madre [OSCURATO:PERSONA], non solo ha continuato a possedere illegittimamente l’immobile, venendo meno all’obbligo di rilasciarlo entro il settembre 2019, ma ha contribuito in maniera fattiva a stabilizzarne gli effetti, realizzando una terrazza e presentando Scia ed autorizzazione paesaggistica (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). Muovendo da tali accertamenti in fatto, i giudici di appello, con motivazione rispettosa dell’elaborazione giurisprudenziale di legittimità, hanno coerentemente escluso che -nel caso in esame- possa trovare applicazione il principio di diritto a mente del quale «non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente (Sez. 2, n. 10254 del 26/02/2019, Anania, Rv. 275768 – 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 36733 del 23/09/2010, Rugger, Rv. 248293 – 01; Sez. 2, n. 23756 del 04/06/2009, Rollin, Rv. 244667 – 01), La giurisprudenza richiamata postula, infatti, quale presupposto indefettibile, che la condotta dell’erede non travalichi la mera prosecuzione dello stato di fatto trasmessogli dal de cuius, restando pertanto esclusa laddove il subentrante svolga attività ulteriori, finalizzate all’ampliamento, al consolidamento o comunque al rafforzamento della situazione di occupazione abusiva; condotta, questa, che integra una autonoma ipotesi delittuosa, distinta da quella originariamente posta in essere dall’antecedente possessore (cfr. Sez. 2, n. 22653 del 05/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288286-01). Giova, altresì, rammentare che il delitto di invasione di terreni o edifici assume natura permanente allorché l’occupazione abusiva si protragga nel tempo, con permanenza che perdura sino all’allontanamento dell’agente o, in difetto, fino alla pronuncia della sentenza di condanna. Ove il comportamento illecito perduri oltre tale momento, viene in rilievo una nuova e autonoma fattispecie criminosa, non richiedente l’elemento dell’invasione, bensì identificabile nella prosecuzione sine titulo dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019-01) Alla luce di tali principi, correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che, nella fattispecie concreta, l’offesa al bene giuridico tutelato dall’art. 633 cod. pen. si sia arricchita di un quid novi, tanto sul piano qualitativo quanto su quello quantitativo, riconducibile alla condotta autonoma e ulteriormente lesiva posta in essere dalla ricorrente. Ne discende la piena sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e la conseguente riferibilità dell’illecita occupazione all’odierna ricorrente, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. La ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizi