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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14407/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/07/2022 del TRIBUNALE di MESSINA1 dato avviso alle Parti,] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Messina ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen., recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero; - che avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, l'omessa adeguata valutazione degli elementi suscettibili di integrare il reato contestato e, comunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Considerato: - che la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni3amal, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619), come nel caso di specie, non essendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto ictu ocull evidente e pretendendo, di contro, il ricorrente uno scrutinio del fatto; - che, in ogni caso, già prima dell'introduzione dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto — che, nel caso di specie, invece, è stata diffusamente resa senza che ad essa sia stato opposto alcunché di specifico e concreto -, e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824).

Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/07/2022 del TRIBUNALE di MESSINA1 dato avviso alle Parti,] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Messina ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen., recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero; - che avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, l'omessa adeguata valutazione degli elementi suscettibili di integrare il reato contestato e, comunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Considerato: - che la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni3amal, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619), come nel caso di specie, non essendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto ictu ocull evidente e pretendendo, di contro, il ricorrente uno scrutinio del fatto; - che, in ogni caso, già prima dell'introduzione dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto — che, nel caso di specie, invece, è stata diffusamente resa senza che ad essa sia stato opposto alcunché di specifico e concreto -, e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824). Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 14407/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris