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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04753/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 65/ RG 24277 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per illecita detenzione di cocaina, deducendo omessa applicazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile.

Premesso che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice che nella specie le ha peraltro applicate in regime di equivalenza con l'aggravante della recidiva senza che l'atto di appello specificasse né le ragioni positive che le legittimassero né che venissero concesse in regime di prevalenza.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 65/ RG 24277 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per illecita detenzione di cocaina, deducendo omessa applicazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. Premesso che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice che nella specie le ha peraltro applicate in regime di equivalenza con l'aggravante della recidiva senza che l'atto di appello specificasse né le ragioni positive che le legittimassero né che venissero concesse in regime di prevalenza. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19
Sentenza Cassazione n. 04753/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris