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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12172/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 maggio 1995 avverso la sentenza resa il 15 Aprile 2021 dalla CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Sentite le conclusioni dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sezione GUP luglio 2020, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di rapina aggravata, di porto e detenzione di una pistola e di porto ingiustificato di un coltello commessi 1'11 gennaio 2019 ed, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta.

2. Avverso la detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione nonché grave travisamento della prova in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

Nonostante la limitata indicazione presente nel titolo dell'unico articolato motivo di ricorso, il ricorrente ha censurato anche il giudizio di colpevolezza osservando che il provvedimento impugnato si è adagiato sulle valutazioni del primo giudice ed è pervenuto alla condanna esclusivamente sulla base di mere ipotesi e congetture.

In particolare la sentenza ha valorizzato l'utilizzo da parte dei rapinatori di un'autovettura intestata al padre dell'imputato, osservando che questi non ha fornito alcuna giustificazione alternativa e non ha indicato a chi avesse prestato l'auto nell'occasione; la difesa lamenta inoltre che l'affermazione di responsabilità si basa sulla costatazione che i due imputati sono stati controllati insieme ma in giorni diversi da quelli della rapina e quindi tale elemento di fatto non risulta conducente ai fini dell'affermazione di responsabilità.

La Corte inoltre avrebbe omesso di valutare i rilievi difensivi sollevati nell'atto di appello valorizzando le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza e il reperimento nell'abitazione dell'imputato di capi di abbigliamento identici a quelli indossati dal rapinatore.

Anche in questo caso a giudizio del ricorrente si tratta di un dato neutro, trattandosi di capi di abbigliamento molto diffusi.

Inoltre la difesa lamenta di avere evidenziato diversi errori negli accertamenti operati dalla Polizia giudiziaria in ordine ai tabulati telefonici che la Corte ha sottovalutato, attribuendo valore di prova certa alle supposizioni degli operanti.

Infine il ricorrente rileva che la non abitualità della condotta e la giovane età del ricorrente avrebbero dovuto essere prese in considerazione per riconoscere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti. 3.11 motivo di ricorsolche ricomprende in modo confuso e aspecifico doglianze in ordine all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio,è inammissibile perché deduce censure di merito e propone una ricostruzione alternativa del materiale probatorio,che è stato valutato secondo criteri di logica e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen. da parte dei giudici di merito.

A pagina 7 della sentenza la corte ha condiviso le considerazioni formulate al riguardo dal primo giudice ribadendo che le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti all'interno del punto vendita rapinato e nelle aree limitrofe avevano consentito di ricostruire le fasi salienti della rapina e di individuare in termini di certezza le fattezze fisiche e l'abbigliamento dei due rapinatori.

In particolare la Corte ha osservato che l'individuazione dell'odierno ricorrente è stata determinata da una serie di elementi concordi e in particolare l'utilizzo dell'autovettura intestata al padre e l'abbigliamento indossato dal rapinatore, che coincide con quello rinvenuto nell'abitazione dell'imputato e che si caratterizza per il particolare cappuccio.

Le censure formulate con il ricorso, per vero, non deducono vizi di manifesta illogicità ma violazione dei criteri della prova indiziaria che nel caso di specie al contrario sembrano rispettati, poiché sono stati valorizzati i dati dei tabulati telefonici, da cui emergono i numerosi contatti telefonici tra i due imputati, la loro accertata frequentazione, le caratteristiche fisiche dell'odierno ricorrente e l'abbigliamento indossato e rinvenuto nella sua abitazione, nonché l'autovettura utilizzata e nella sua disponibilità.Il ricorrente invece propone una lettura parcellizzata del compendio probatorio e avanza censure in merito ai singoli elementi indiziari che complessivamente considerati concorrono a rendere indiscutibile il giudizio di responsabilità, invocando un nuovo giudizio delle emergenze processuali che esula dalle competenze di questa Corte.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello è stata particolarmente benevola nei confronti dell'imputato in quanto ha escluso la contestata recidiva e ha concesso le circostanze attenuanti generiche, in ragione della giovane età dell'imputato, ritenendole equivalenti alle contestate aggravanti dell'utilizzo dell'arma e del numero delle persone riunite, sintomatiche della rilevanza criminale del fatto commesso.

Con i motivi di appello la difesa aveva chiesto e invocato le circostanze attenuanti generiche anche in misura equivalente , sicché la censura in ordine al giudizio di equivalenza formulato risulta inammissibile non soltanto perché riguarda un giudizio c_Le discrezionale proprio dei giudici di merito\ed è stato adeguatamente motivato, ma anche perché in effetti la equivalenza era stata invocata con i motivi di gravame. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Motivazione semplificata Roma 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]< iela [OSCURATO:PERSONA]Agosti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 maggio 1995 avverso la sentenza resa il 15 Aprile 2021 dalla CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentite le conclusioni dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sezione GUP luglio 2020, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di rapina aggravata, di porto e detenzione di una pistola e di porto ingiustificato di un coltello commessi 1'11 gennaio 2019 ed, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione nonché grave travisamento della prova in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Nonostante la limitata indicazione presente nel titolo dell'unico articolato motivo di ricorso, il ricorrente ha censurato anche il giudizio di colpevolezza osservando che il provvedimento impugnato si è adagiato sulle valutazioni del primo giudice ed è pervenuto alla condanna esclusivamente sulla base di mere ipotesi e congetture. In particolare la sentenza ha valorizzato l'utilizzo da parte dei rapinatori di un'autovettura intestata al padre dell'imputato, osservando che questi non ha fornito alcuna giustificazione alternativa e non ha indicato a chi avesse prestato l'auto nell'occasione; la difesa lamenta inoltre che l'affermazione di responsabilità si basa sulla costatazione che i due imputati sono stati controllati insieme ma in giorni diversi da quelli della rapina e quindi tale elemento di fatto non risulta conducente ai fini dell'affermazione di responsabilità. La Corte inoltre avrebbe omesso di valutare i rilievi difensivi sollevati nell'atto di appello valorizzando le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza e il reperimento nell'abitazione dell'imputato di capi di abbigliamento identici a quelli indossati dal rapinatore. Anche in questo caso a giudizio del ricorrente si tratta di un dato neutro, trattandosi di capi di abbigliamento molto diffusi. Inoltre la difesa lamenta di avere evidenziato diversi errori negli accertamenti operati dalla Polizia giudiziaria in ordine ai tabulati telefonici che la Corte ha sottovalutato, attribuendo valore di prova certa alle supposizioni degli operanti. Infine il ricorrente rileva che la non abitualità della condotta e la giovane età del ricorrente avrebbero dovuto essere prese in considerazione per riconoscere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti. 3.11 motivo di ricorsolche ricomprende in modo confuso e aspecifico doglianze in ordine all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio,è inammissibile perché deduce censure di merito e propone una ricostruzione alternativa del materiale probatorio,che è stato valutato secondo criteri di logica e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen. da parte dei giudici di merito. A pagina 7 della sentenza la corte ha condiviso le considerazioni formulate al riguardo dal primo giudice ribadendo che le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti all'interno del punto vendita rapinato e nelle aree limitrofe avevano consentito di ricostruire le fasi salienti della rapina e di individuare in termini di certezza le fattezze fisiche e l'abbigliamento dei due rapinatori. In particolare la Corte ha osservato che l'individuazione dell'odierno ricorrente è stata determinata da una serie di elementi concordi e in particolare l'utilizzo dell'autovettura intestata al padre e l'abbigliamento indossato dal rapinatore, che coincide con quello rinvenuto nell'abitazione dell'imputato e che si caratterizza per il particolare cappuccio. Le censure formulate con il ricorso, per vero, non deducono vizi di manifesta illogicità ma violazione dei criteri della prova indiziaria che nel caso di specie al contrario sembrano rispettati, poiché sono stati valorizzati i dati dei tabulati telefonici, da cui emergono i numerosi contatti telefonici tra i due imputati, la loro accertata frequentazione, le caratteristiche fisiche dell'odierno ricorrente e l'abbigliamento indossato e rinvenuto nella sua abitazione, nonché l'autovettura utilizzata e nella sua disponibilità.Il ricorrente invece propone una lettura parcellizzata del compendio probatorio e avanza censure in merito ai singoli elementi indiziari che complessivamente considerati concorrono a rendere indiscutibile il giudizio di responsabilità, invocando un nuovo giudizio delle emergenze processuali che esula dalle competenze di questa Corte. In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello è stata particolarmente benevola nei confronti dell'imputato in quanto ha escluso la contestata recidiva e ha concesso le circostanze attenuanti generiche, in ragione della giovane età dell'imputato, ritenendole equivalenti alle contestate aggravanti dell'utilizzo dell'arma e del numero delle persone riunite, sintomatiche della rilevanza criminale del fatto commesso. Con i motivi di appello la difesa aveva chiesto e invocato le circostanze attenuanti generiche anche in misura equivalente , sicché la censura in ordine al giudizio di equivalenza formulato risulta inammissibile non soltanto perché riguarda un giudizio c_Le discrezionale proprio dei giudici di merito\ed è stato adeguatamente motivato, ma anche perché in effetti la equivalenza era stata invocata con i motivi di gravame. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione semplificata Roma 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]< iela [OSCURATO:PERSONA]Agosti
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