CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 maggio 2021
Cassazione n. 28329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod.proc.pen. emessa nei suoi confronti, in data 18 maggio 2021, dal G.U.P. del Tribunale di Ivrea in relazione a reati di omicidio colposo stradale (capi A e B) ex art. 589-bis cod.pen., commessi 1'8 febbraio 2020. Quale unico motivo di lagnanza, la deducente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, che il giudicante ha stabilito senza fornire adeguata motivazione della scelta della predetta sanzione amministrativa accessoria in luogo di quella della sospensione della patente. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Va premesso che, come stabilito recentemente dalle Sezioni Unite, é ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, Sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349), con la conseguenza che la ricorrente é legittimata a dolersi della misura della revoca della patente di guida, statuizione che del resto sfugge alla pattuizione tra le parti. Giova inoltre premettere che con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.». In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Nel caso di specie, pur restando escluso l'automatismo della revoca in assenza delle predette aggravanti, essa é stata ugualmente applicata. 4. Tanto premesso, deve constatarsi che il ricorso é fondato. Ed invero, deve osservarsi che l'applicazione della revoca della patente di guida, pur quando potrebbe astrattamente trovare applicazione la più mite sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, comporta che il giudice é tenuto ad assolvere in modo adeguatamente ampio l'onere motivazionale in ordine alla scelta di disporre la revoca della patente in luogo della sospensione. Tanto più che tale statuizione, nel patteggiamento, é sottratta alla pattuizione delle parti ed é il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente. A fronte di tutto quanto precede, deve constatarsi che il giudicante ha graficamente omesso qualsivoglia percorso argomentativo ed ha puramente e semplicemente stabilito in dispositivo che la patente di guida dell'imputata va revocata. E' evidente che siffatta statuizione si pone in controtendenza con i principi finora richiamati. 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, con rinvio al Tribunale di Ivrea per nuovo giudizio sul punto, nel quale si terrà conto della facoltà, per il giudice, di applicare la sanzione amministrativa accessoria più adeguata al caso di specie e di fornire al riguardo adeguata motivazione (commisurandone la durata, nel caso venga scelta la sospensione della patente di guida, alla stregua dei criteri di cui all'art. 218 cod.strada, e con applicazione della diminuente di un terzo ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod.strada). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ivre