CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 1997
Cassazione n. 32341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MINE (CUI: 05Z7CD3) nato il 05/11/1997 [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 060TNIO) nato il 09/10/1992 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato in materia di stupefacenti di cui all'imputazione, sono inammissibili perché reiterativi dei motivi di appello e contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., avendo sul punto valorizzato le modalità insidiose della condotta, l'eterogeneità delle sostanze stupefacenti e la tipologia delle stesse, ostative alla qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità. Quanto al trattamento sanzionatorio, le censure si limitano a contestare nel merito le valutazioni dei giudicanti, a fronte di un apparato motivazionale che ha adeguatamente dato conto della quantificazione della pena, peraltro lievemente superiore al minimo edittale e comunque rispettosa dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M