CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 07451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2346/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n. 111, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e dife sa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 254/2019,depositata il 21/06/2019 , R.G.N. 192/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Caltanissetta (sentenza n. 254 del 2019), giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (che con sentenza n. 9404 del 2018 ha cassato la decisione d’appello n. 129 del 2015 di improcedibilità dell’impugnazione per mancato rispetto del termine minimo a comparire, di cui all’art. 435, comma 3, c.p.c.), ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui era stata respinta la domanda di [OSCURATO:PERSONA], di impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società [OSCURATO:SOCIETA] (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) il 3.11.2008. 2. La sentenza emessa in sede di rinvio ha confermato la statuizione di decadenza del Baio dall’impugnativa del licenziamento, eseguita tramite telegramma, rilevando che “per costituire tempestiva ed efficace impugnazione ex art. 6 L. 604/66, il telegramma doveva pervenire o direttamente dal mittente [OSCURATO:PERSONA], con efficacia probatoria di scrittura privata ove risultanti le condizioni di cui all'art. 2705, co. 1 cod. civ., oppure che ove mittente ed autore del telegramma fosse stato il solo Avv. [OSCURATO:PERSONA], questi fosse munito di procura”. 3. I giudici di rinvio hanno accertato che il telegramma, con cui si impugnava il licenziamento, era pervenuto al servizio telegrafico di [OSCURATO:PERSONA] (sotto dettatura o per via telematica) dallo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che risultava quale mittente; che il lavoratore non aveva dato prova del conferimento all’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’incarico di redazione e trasmissione del telegramma, con adesione alla volontà ivi espressa; che fosse ininfluente a tal fine la dicitura riportata nel telegramma secondo cui il Baio sottoscriveva insieme all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; che ciò poteva significare solo che, nell’intento dell’estensore del testo, la dichiarazione di impugnativa del licenziamento doveva essere riferita a [OSCURATO:PERSONA], ma nulla provava sul requisito dell’incarico di redigere e trasmettere il telegramma da parte del lavoratore al terzo (il “fatto consegnare” dell’art. 2705 c.c.); che l'unico argomento speso al riguardo dal lavoratore era riferito al potere di rappresentanza e difesa dal medesimo conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della presentazione dell'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, ma tale conferimento, tuttavia, risaliva al luglio 2009, cioè a circa sei mesi dopo la scadenza del termine per l'impugnativa del licenziamento; che, riguardo alla diversa ipotesi dell'autonomo potere di impugnativa in capo al legale, il lavoratore non aveva neanche dedotto e tantomeno provato l'esistenza di una procura anteriore o di una successiva ratifica scritta, portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine per impugnare.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria. La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2705 c.c., in riferimento al fatto che il telegramma dettato per telefono costituisce atto scritto idoneo ad impugnare il licenziamento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, dovendo il lavoratore cheimpugna e che nel testo risulti autore della dichiarazione, fornire la prova della provenienza da sé del telegramma stesso con ogni mezzo, anche tramite elementi indiziari. 6. Si censura la sentenza d'appello per non aver considerato che la presenza in calce al testo del telegramma, quale firma, delle parole “[OSCURATO:PERSONA]” portava ad individuare il lavoratore come soggetto a cui era formalmente riferita e imputata la dichiarazione e quindi come effettivo mittente. Si afferma che la Corte di merito non ha fatto buon governo del principio secondo cui il giudice, accertato che il lavoratore non ha dato prova di aver sottoscritto l'originale consegnato all'ufficio di partenza, deve verificare, anche tramite presunzioni, la ricorrenza delle ulteriori due ipotesi previste dall'art. 2705 c.c.; che la stessa Corte ha altresì omesso di valutare probatoriamente la lettera datata 11 novembre 2008, inviata direttamente al Baio nella sua residenza, con cui la società datrice di lavoro, in riscontro al telegramma per cui oggi è causa, precisava i motivi del licenziamento, così riconoscendo pacificamente il Baio quale effettivo autore del telegramma; la Corte ha perfino omesso di valutare il possesso, da parte del lavoratore, della copia del telegramma, prodotta nel giudizio di primo grado promosso col ministero di altro difensore. 7. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, specificamente, l'omessa valutazione probatoria della lettera datata 11 ottobre 2018, inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] al signor [OSCURATO:PERSONA], in riscontro al telegramma. 8. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1175 c.c., in riferimento al dictum per cui le parti devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Si afferma che la società datrice di lavoro, con la lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva pacificamente riconosciuto il Baio quale effettivo autore del telegramma ma poi in giudizio, e in contrasto con il principio di correttezza, aveva sollevato l’eccezione di decadenza dall’impugnativa del licenziamento. 9. Con il quarto motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per la omessa compensazione, anche parziale, delle spese del giudizio. Si rileva come il giudizio di cassazione fosse stato instaurato dal lavoratore a seguito dell’accoglimento, in appello, della eccezione di improcedibilità sollevata da parte datoriale e come quest’ultima fosse risultata soccombente in sede di legittimità; che potesse pertanto ravvisarsi una condizione di soccombenza reciproca, riconosciuta in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda articolata in più capi, avendo il giudizio di legittimità investito un profilo incidentale dotato di una sua peculiare autonomia. 10. I primi tre motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente perché tutti afferenti all’applicazione dell’art. 2705 c.c., sono fondati. 11. L’art. 2705, comma 1, c.c. equipara il telegramma alla scrittura privata, a condizione che l'originale consegnato all'ufficio di partenza sia sottoscritto dal mittente, ovvero che in mancanza di sottoscrizione, l'originale sia stato consegnato o fatto consegnare all'ufficio di partenza dal mittente medesimo. Tale regola è applicabile estensivamente all'ipotesi del telegramma dettato per telefono all'operatore (Cass.14297/2000). 12. In caso di contestazione da parte del destinatario e in mancanza di sottoscrizione dell’originale, il mittente del telegramma, ove intenda avvalersi di esso quale scrittura privata, è tenuto a fornire la prova delle condizioni poste dal citato art. 2705 c.c., anche mediante presunzioni (v. Cass. 7620/2001; Cass. n. 9790/2003; Cass. n. 19689/2003; Cass. n. 10291/2005; Cass. n. 10589/2018); il soggetto onerato deve quindi dimostrare di aver consegnato direttamente il telegramma all’ufficio di partenza, oppure che l’affidamento dell’incarico di trasmettere il telegramma sia avvenuto a sua opera o su sua iniziativa (così Cass. n. 6788/1990). 13. La rilevanza dell’art. 2705 c.c. anche ai fini dell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, che, ai sensi dell’art. 6, legge 604 del 1966, deve rivestire la forma scritta, è stata ripetutamente enunciata da questa Corte, ribadendosi come, in caso di contestazione, la prova della provenienza della dichiarazione da parte del lavoratore licenziato possa essere fornita anche mediante presunzioni (v. Cass. 14297/2000; Cass.n. 19689/2003; Cass. n. 24660/2008). Gli elementi presuntivi sono stati individuati, nelle diverse pronunce, in riferimento “alla indicazione dell'autore della dichiarazione contenuta nel testo stesso del telegramma, al possesso della copia del telegramma inviata al mittente in base alle vigenti norme postali, alla titolarità o all'uso esclusivo della utenza telefonica attraverso cui è avvenuta la dettatura del telegramma, alla eventuale pacificità per il destinatario, prima del giudizio, della provenienza del telegramma da parte dell'apparente autore della dichiarazione” (in tal senso v. Cass. 14297/2000). 14. I principi richiamati, pure condivisi dai giudici di appello, non sono stati dai medesimi correttamente applicati nella fattispecie oggetto di causa, avendo essi finitoper attribuire efficacia dirimente al dato formale della redazione del testo e dell’invio del telegramma ad opera dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (che compare infatti come mittente del telegramma) e dal suo studio, considerando per ciò solo questo professionista come autonomo autore della dichiarazione di impugnativa del licenziamento ed escludendo, in base a questo unico dato, che vi fosse stato un incarico in tal senso da parte del lavoratore licenziato. La sentenza impugnata non tiene conto, in concreto (e sebbene li richiami) degli insegnamenti di questa Corte (resi in una fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella in esame) secondo cui “non è decisivo […] chi sia l'autore materiale della dettatura del telegramma o il redattore della dichiarazione nella sua formulazione letterale (non diversamente che nel caso delle ordinarie dichiarazioni per iscritto). Quel che conta è l'adesione della volontà (anche se orientata da qualche consulente) del soggetto interessato e apparentemente autore della dichiarazione, senza che possa avere alcuna efficacia ostativa la collaborazione di un terzo (ed eventualmente dello stesso consulente) agli aspetti concettuali o agli aspetti materiali dell'operazione” (così Cass. n. 7620/2001). In quest’ultima sentenza è stato enunciato il principio di diritto secondo cui: “L'impugnativa per iscritto del licenziamento a norma dell'art. 6 della legge n. 604/1966 può essere realizzata, in base alla disciplina di cui all'art. 2705 cod. civ., anche mediante telegramma inoltrato tramite l'apposito servizio di dettatura telefonica, sempreché l'invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un'utenza telefonica non appartenente al lavoratore, avvenga su mandato e a nome di quest'ultimo, che appaia come autore della dichiarazione. (Nella specie il testo del telegramma riportava in calce, quale firma, il nome e il cognome del lavoratore; la S.C. ha annullato per violazione di legge la sentenza impugnata che aveva attribuito efficacia ostativa, ai fini della imputabilità al lavoratore della dichiarazione a mezzo telegramma, al dato formale dell'invio di quest'ultimo dallo studio del legale dell'interessato)”. 15. La Corte di merito, pur considerando il lavoratore quale “mittente effettivo”, nella mente dell’autore del testo (“negli intenti dell’estensore del testo”), della impugnativa del licenziamento, ha tuttavia escluso che la indicazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] come sottoscrittore del telegramma, insieme all’avv. [OSCURATO:PERSONA], potesse significare qualcosa di più se nonche “il Baio aveva comunicato al predetto legale di essere stato licenziato, ma non di avergli dato l’incarico di procedere all’impugnativa a mezzo telegramma”, così attribuendo, in contrasto con la citata giurisprudenza, un peso decisivo al dato formale della redazione del testo e dell’invio del telegramma, ed omettendo del tutto il passaggio necessario ai fini di una corretta applicazione dell’art. 2705 c.c., come descritto nei precedenti sopra citati, cioè il ricorso alla prova presuntiva, alla luce dei dati forniti dal lavoratore e, comunque, acquisiti agli atti di causa (tra cui la indicazione dell'autore della dichiarazione contenuta nel testo del telegramma, la comunicazione dei motivi di licenziamento da parte della società direttamente al lavoratore, in risposta la telegramma, la pregressa sottoscrizione da parte del legale della lettera di giustificazioni redatta a fronte della contestazione di addebiti al lavoratore). 16. Per le considerazioni svolte, accolti i primi tre motivi di ricorso e dichiarato assorbito il quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie applicando i principi di diritto richiamati. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in