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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34260/2022

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o !a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/0511933 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza del 17/06/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sost.

Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per [OSCURATO:PERSONA], perché i reato è per lui estinto per prescrizione, nonché di dichiarare l'inammissibilità dei restanti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1..

In parziale accoglimento dei loro gravami avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che li aveva condannati, in concorso tra loro, peri! delitto di tentata percezione indebita di erogazioni da parte di ente pubblico (artt. 56, 316-ter, cod. pen.), la Corte di appello di Boiogna, con sentenza dei 17 giugno 2021, ha confermato la condanna per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sostituendo per entrambi la pena detentiva con quella pecuniaria e riconoscendo al secondo le circostanze attenuanti generiche; mentre ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di falso ideologico in certificazioni, ex art. 481, cod. pen. (per [OSCURATO:PERSONA], solo in relazione a parte delle condotte contestategli, assolvendolo per le restanti), con conseguente rideterminazione della pena per entrambi.

Avverso tale decisione, ricorrono per cassazione tutti i predetti, con distinti atti del loro comune difensore.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone due doglianze: I) assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, cod. pen., oggetto di specifico motivo d'appello; II) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto: la sentenza l'ha giustificata in ragione della pluralità delle false attestazioni strumentali al conseguimento del contributo richiesto e per l'entità di quest'ultimo, ammontante a duecentomila euro, ma -- obietta il ricorso - tale dato non può ritenersi qualificante, in quanto l'erogazione era subordinata al rilascio di una fidejussione ed alla verifica di esecuzione dei lavori, talché non sarebbe stato in concreto possibile il paventato danno.

3. [OSCURATO:PERSONA] rassegna due censure: I) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto; anche per lui, la sentenza ha giustificato tale decisione in ragione della pluralità delle false attestazioni, nonché per l'oggetto delle medesime, costituito dalla conformità a legge degli impianti termoidraulici di un immobile destinato a scopi ridettivi; replica, tuttavia, il ricorso: che la pluralità delle certificazioni è solo formale, essendo relative al medesimo impianto; che nessun pericolo concreto ne era derivato, trattandosi di impianti non ancora installati; e che, infine, la sentenza si rivela contraddittoria, nel momento in cui ha derubricato il fatto ed ha irrogato soltanto una pena pecuniaria, avendo escluso lo scopo di lucro dell'imputato; II) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione delle attenuanti generiche; la sentenza si è limitata ad affermare «l'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine», omettendo di confrontarsi con i plurimi aspetti invece dedotti con l'atto d'appello a sostegno della relativa richiesta: incensuratezza degli imputati; inesistenza di un danno patrimoniale per l'ente pubblico; spontanea restituzione, già prima dell'esercizio dell'azione 4./ penale, della parte di contributo ricevuto; effettività dell'intervento edilizio, per un valore complessivo molto più elevato del contributo; partecipazione di alcuni imputati ad attività di volontariato.

4. Sostanzialmente identiche sono le due doglianze avanzate da [OSCURATO:PERSONA], come [OSCURATO:PERSONA] coinvolto nella vicenda per aver falsamente attestato la conformità a legge di impianti, nel suo caso quello elettrico, relativi - ha osservato la Corte d'appello per giustificare l'esclusione della particolare tenuità del fatto - ad un edificio destinato ad ospitare un consistente numero di persone.

Anche in questo caso, però, la difesa rileva come l'impianto fosse largamente incompleto e non funzionante, con conseguente esclusione di ogni pericolo concreto.

5. [OSCURATO:PERSONA], invece, propone tre motivi di ricorso: I) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di colpevolezza„ protestandosi estranea ai fatti, poiché all'oscuro della reale situazione del cantiere, difforme da quanto dichiarato dai coimputati nelle relative attestazioni; la sentenza giunge a diversa conclusione sulla base di tre dati di fatto: la partecipazione personale di costei ai principali atti della procedura, il suo diretto interesse economico alla percezione del contributo, l'immediata evidenza delle difformità della situazione effettiva rispetto a quanto indicato nelle dichiarazioni di ultimazione dei lavori, che ella ha personalmente sottoscritto; il ricorso, dal suo canto, evidenzia l'assenza di una prova diretta della presenza in cantiere dell'imputata, e quindi dell'effettiva sua conoscenza dello stato dei luoghi, richiamando le dichiarazioni - invece trascurate in sentenza - rese dai coimputato [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, il quale ha riferito di essersi relazionato soltanto con il marito di lei e di non aver invece avuto alcun rapporto con la stessa; II) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, per le stesse ragioni addotte per gli altri ricorrenti; III) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione delle attenuanti generiche; la sentenza ha svalutato le allegazioni difensive a sostegno del relativo motivo d'appello, osservando: che, per espressa revisione di legge, l'incensuratezza non è di per sé idonea a giustificarne il riconoscimento; che il comportamento processuale si rivela di valenza neutra, essendo l'imputata rimasta assente dal processo; che la restituzione dell'anticipo ottenuto sul contributo richiesto non è qualificante, avendo ella rilasciato anche fidejussione per pari importo, sì che, in caso di mancata restituzione, sarebbe stata comunque costretta a sborsare quella somma; ribatte il ricorrente: che l'esercizio di legittime facoltà processuali non può essere valutato per negare le attenuanti generiche; e che inconferente ed illogico è il riferimento alla fidejussione, dovendosi valorizzare, piuttosto, la spontaneità della restituzione effettuata, che peraltro ha evitato all'ente le lunghe procedure necessarie per la relativa escussione.

6. Il difensore dei ricorrenti ha altresì depositato memoria scritta.

7. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza per [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è per lui estinto per intervenuta prescrizione, essendo fondato il primo motivo di ricorso;, chiede, invece, di dichiarare l'inammissibilità dei restanti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattate congiuntamente, poiché, per tutti costoro, la decisione impugnata presenta i vizi di motivazione denunciati in punto di trattamento sanzionatoro.

1.1. Per il primo, in particolare, pur in presenza ci specifico motivo d'appello, manca in sentenza qualsiasi giustificazione dell'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, cod. peri. (vds. pagg. 14 e 36 s.).

Per gli altri due, a fronte di un circostanziato motivo d'appello in tema di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, la motivazione con cui lo stesso è stato respinto si presenta tautologica e, dunque, sostanzialmente apparente, essendosi la Corte distrettuale limitata a sostenere la «assenza di elementi positivamente valutabili», senz'altro aggiungere (vds. pagg. 19, 22, 41 e 43).

Su tali punti, dunque, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata ; con rinvio al giudice emittente per il necessario supplemento di motivazione.

1.2. Nelle more della presente impugnazione, però, i reati a costoro addebitati si sono estinti per prescrizione.

Premesso che, essendo la prescrizione un istituto di diritto sostanziale (Corte cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006), deve aversi riguardo alla relativa disciplina in vigore al momento del fatto, va rilevato che tali condotte delittuose, secondo la contestazione, sono state poste in essere in data anteriore al 23 maggio 2014 e che, avuto riguardo alla misura della relativa pena edittale massima, inferiore a sei anni di reclusione, il termine di prescrizione è di sei anni, prorogato, per effetto di successive interruzioni, a sette anni e sei mesi, a decorrere da quella data.

11. Considerando, inoltre, che il relativo decorso, secondo quanto si evince dal fascicolo allegato dal giudice a quo, è rimasto sospeso - ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen. - per complessivi cinquanta giorni, detto termine è spirato in data comunque anteriore al 12 gennaio 2022.

1.3. Va precisato, in proposito, che, pur quando non dedotta con i motivi di ricorso o - se maturata successivamente - in sede di conclusioni, la causa di estinzione del reato, al pari di ogni altra ragione di proscioglimento immediato di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., qualora sopravvenga al provvedimento impugnato, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, non implicando la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito, incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez.

U, n. 8413 del 20/12/2007, Cassa, Rv. 238467, proprio in tema di prescrizione).

Ciò vale, a meno che tutti i motivi del ricorso proposto siano inammissibili, anche soltanto per manifesta infondatezza, poiché tale situazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cit. cod. proc. pen. (così, sempre con precipuo riferimento alla prescrizione, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

Questo, però, per quanto più sopra s'è detto, non è il caso dei ricorsi in esame.

1.4. Per converso, la presenza di tale causa di estinzione del reato fa sì che, 1{/ in sede di legittimità, non siano rilevabili eventuali nullità di ordine generale né vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente al a declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Ne consegue, per quanto qui d'interesse, che non possa essere sindacato, in questa sede, il vizio di motivazione denunciato da tutti quei ricorrenti in punto di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.

1.4. Va altresì osservato che, pur non essendo controverso per nessuno di quegli imputati il profilo della colpevolezza, la stessa non può comunque essere definitivamente affermata.

La cosa giudicata, infatti, si forma sui capi della sentenza - nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli - e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo dei gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni.

Pertanto, qualora rimanga controversa la quantificazione della pena, la res iudicata si forma solo quando anche tale punto sia definito, con la conseguenza che l'eventuale causa di estinzione del reato s- deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239, in fattispecie relativa proprio a prescrizione del reato, pur in assenza di questioni sulla colpevolezza dell'imputato ma solo sul trattamento sanzionatorio).

1.5. Per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, per l'intervenuta prescrizione dei reati loro addebitati.

2. Sono inammissibili, invece, i motivi del ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo si risolve nella mera interpretazione alternativa delle risultanze probatorie, e quindi nella sollecitazione di una decisione sul merito delle accuse, che è preclusa al giudice di legittimità.

Il compito della Corte di cassazione, infatti, è solo quello di verificare la completezza della valutazione compiuta dal giudice di merito, sì da escludere l'eventuale pretermissione di un dato probatorio decisivo ai fini di un diverso esito del giudizio, nonché di saggiare la complessiva tenuta logica della motivazione, per la coerenza interna delle relative affermazioni.

Nello specifico, la decisione impugnata non presenta affatto vizi di tal specie, avendo offerto una lettura logicamente lineare di una pluralità di circostanze di fatto, che, quantunque di natura indiziaria, risultano comunque precise, concludenti e convergenti verso la consapevolezza e la volontà della condotta delittuosa della [OSCURATO:PERSONA]: ovvero la sua partecipazione personale a tutti gli atti più significativi della procedura, il suo diretto interesse economico alla percezione del contributo, l'immediata evidenza delle difformità della situazione effettiva rispetto a quanto indicato nelle dichiarazioni di ultimazione dei lavori, da lei sottoscritte personalmente.

Di contro, non possono rivelarsi idonee a disarticolare logicamente il percorso giustificativo della decisione, e quindi a giustificarne l'annullamento, le sole dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui egli, r ella sua attività di direttore dei lavori, avrebbe avuto rapporti diretti soltanto con il marito di costei.

Ove si consideri, infatti, lo strettissimo rapporto personale tra marito e moglie, è di solare evidenza che tali dichiarazioni non si presentino inconciliabili con il presupposto di fatto su cui la Corte d'appello ha fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputata: quello, cioè, della sua compiuta conoscenza dell'effettivo stato dei lavori per la cui realizzazione era stato indebitamente chiesto ed in parte ottenuto il contributo finanziario pubblico, potendo il committente maturare tale consapevolezza anche senza la necessità di una sua costante presenza fisica in cantiere.2.2.

Il secondo motivo, in tema di esclusione della particolare tenuità del fatto, è anch'esso volto ad ottenere una valutazione di merito e non può, dunque, essere consentito in sede di legittimità.

Quella del giudice di merito sul punto è una valutazione di fatto, perciò non sindacabile dalla Corte di cassazione, se non negli ordinari limiti della contrarietà a legge e della manifesta illogicità della motivazione.

Vizi, questi, certamente da escludersi nel caso di specie, in cui la particolare tenuità è stata del tutto plausibilmente esclusa per il carattere organizzato e dettagliatamente pianificato della condotta illecita e per l'entità del lucro avuto di mira, trattandosi di contributi pubblici nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro.

2.3. Non è consentito, infine, nemmeno il terzo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche.

Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Per la [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto è avvenuto per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha giustificato il diniego di tali attenuanti con una motivazione più articolata e nient'affatto arbitraria (v. retro, § 5.111 del ritenuto in fatto).

In particolare, il riferimento alla presenza di una fidejussione rappresenta un congruo argomento logico per escludere la spontaneità della restituzione di quelle somme, perché, prima o poi, per un motivo e per un altro, ella avrebbe comunque dovuto sborsarle.

Inoltre, con riferimento al suo comportamento processuale, consistito semplicemente nell'essere rimasta assente dal processo, corretta è la valutazione di neutralità assegnatagli dai giudici d'appello.

Se è vero, infatti, che iI disinteresse al processo non può essere penalizzante, costituendo manifestazione di una facoltà riconosciuta all'imputato dall'ordinamento, deve tuttavia rammentarsi che, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessaria la presenza di ulteriori elementi di disvalore, quanto piuttosto l'assenza di un quid pluris suscettibile di apprezzamento, trattandosi di un istituto premiante sotto il profilo sanzionatorio (tra le tante, :Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640): e tale non può certo essere l'indifferenza mostrata da un individuo verso il processo che ic vede imputato.

2.4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché i reati sono estinti per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente ,---, [OSCURATO:PERSONA]

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o !a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/0511933 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza del 17/06/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per [OSCURATO:PERSONA], perché i reato è per lui estinto per prescrizione, nonché di dichiarare l'inammissibilità dei restanti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.. In parziale accoglimento dei loro gravami avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che li aveva condannati, in concorso tra loro, peri! delitto di tentata percezione indebita di erogazioni da parte di ente pubblico (artt. 56, 316-ter, cod. pen.), la Corte di appello di Boiogna, con sentenza dei 17 giugno 2021, ha confermato la condanna per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sostituendo per entrambi la pena detentiva con quella pecuniaria e riconoscendo al secondo le circostanze attenuanti generiche; mentre ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di falso ideologico in certificazioni, ex art. 481, cod. pen. (per [OSCURATO:PERSONA], solo in relazione a parte delle condotte contestategli, assolvendolo per le restanti), con conseguente rideterminazione della pena per entrambi. Avverso tale decisione, ricorrono per cassazione tutti i predetti, con distinti atti del loro comune difensore. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone due doglianze: I) assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, cod. pen., oggetto di specifico motivo d'appello; II) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto: la sentenza l'ha giustificata in ragione della pluralità delle false attestazioni strumentali al conseguimento del contributo richiesto e per l'entità di quest'ultimo, ammontante a duecentomila euro, ma -- obietta il ricorso - tale dato non può ritenersi qualificante, in quanto l'erogazione era subordinata al rilascio di una fidejussione ed alla verifica di esecuzione dei lavori, talché non sarebbe stato in concreto possibile il paventato danno. 3. [OSCURATO:PERSONA] rassegna due censure: I) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto; anche per lui, la sentenza ha giustificato tale decisione in ragione della pluralità delle false attestazioni, nonché per l'oggetto delle medesime, costituito dalla conformità a legge degli impianti termoidraulici di un immobile destinato a scopi ridettivi; replica, tuttavia, il ricorso: che la pluralità delle certificazioni è solo formale, essendo relative al medesimo impianto; che nessun pericolo concreto ne era derivato, trattandosi di impianti non ancora installati; e che, infine, la sentenza si rivela contraddittoria, nel momento in cui ha derubricato il fatto ed ha irrogato soltanto una pena pecuniaria, avendo escluso lo scopo di lucro dell'imputato; II) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione delle attenuanti generiche; la sentenza si è limitata ad affermare «l'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine», omettendo di confrontarsi con i plurimi aspetti invece dedotti con l'atto d'appello a sostegno della relativa richiesta: incensuratezza degli imputati; inesistenza di un danno patrimoniale per l'ente pubblico; spontanea restituzione, già prima dell'esercizio dell'azione 4./ penale, della parte di contributo ricevuto; effettività dell'intervento edilizio, per un valore complessivo molto più elevato del contributo; partecipazione di alcuni imputati ad attività di volontariato. 4. Sostanzialmente identiche sono le due doglianze avanzate da [OSCURATO:PERSONA], come [OSCURATO:PERSONA] coinvolto nella vicenda per aver falsamente attestato la conformità a legge di impianti, nel suo caso quello elettrico, relativi - ha osservato la Corte d'appello per giustificare l'esclusione della particolare tenuità del fatto - ad un edificio destinato ad ospitare un consistente numero di persone. Anche in questo caso, però, la difesa rileva come l'impianto fosse largamente incompleto e non funzionante, con conseguente esclusione di ogni pericolo concreto. 5. [OSCURATO:PERSONA], invece, propone tre motivi di ricorso: I) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di colpevolezza„ protestandosi estranea ai fatti, poiché all'oscuro della reale situazione del cantiere, difforme da quanto dichiarato dai coimputati nelle relative attestazioni; la sentenza giunge a diversa conclusione sulla base di tre dati di fatto: la partecipazione personale di costei ai principali atti della procedura, il suo diretto interesse economico alla percezione del contributo, l'immediata evidenza delle difformità della situazione effettiva rispetto a quanto indicato nelle dichiarazioni di ultimazione dei lavori, che ella ha personalmente sottoscritto; il ricorso, dal suo canto, evidenzia l'assenza di una prova diretta della presenza in cantiere dell'imputata, e quindi dell'effettiva sua conoscenza dello stato dei luoghi, richiamando le dichiarazioni - invece trascurate in sentenza - rese dai coimputato [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, il quale ha riferito di essersi relazionato soltanto con il marito di lei e di non aver invece avuto alcun rapporto con la stessa; II) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, per le stesse ragioni addotte per gli altri ricorrenti; III) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione delle attenuanti generiche; la sentenza ha svalutato le allegazioni difensive a sostegno del relativo motivo d'appello, osservando: che, per espressa revisione di legge, l'incensuratezza non è di per sé idonea a giustificarne il riconoscimento; che il comportamento processuale si rivela di valenza neutra, essendo l'imputata rimasta assente dal processo; che la restituzione dell'anticipo ottenuto sul contributo richiesto non è qualificante, avendo ella rilasciato anche fidejussione per pari importo, sì che, in caso di mancata restituzione, sarebbe stata comunque costretta a sborsare quella somma; ribatte il ricorrente: che l'esercizio di legittime facoltà processuali non può essere valutato per negare le attenuanti generiche; e che inconferente ed illogico è il riferimento alla fidejussione, dovendosi valorizzare, piuttosto, la spontaneità della restituzione effettuata, che peraltro ha evitato all'ente le lunghe procedure necessarie per la relativa escussione. 6. Il difensore dei ricorrenti ha altresì depositato memoria scritta. 7. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza per [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è per lui estinto per intervenuta prescrizione, essendo fondato il primo motivo di ricorso;, chiede, invece, di dichiarare l'inammissibilità dei restanti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattate congiuntamente, poiché, per tutti costoro, la decisione impugnata presenta i vizi di motivazione denunciati in punto di trattamento sanzionatoro. 1.1. Per il primo, in particolare, pur in presenza ci specifico motivo d'appello, manca in sentenza qualsiasi giustificazione dell'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, cod. peri. (vds. pagg. 14 e 36 s.). Per gli altri due, a fronte di un circostanziato motivo d'appello in tema di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, la motivazione con cui lo stesso è stato respinto si presenta tautologica e, dunque, sostanzialmente apparente, essendosi la Corte distrettuale limitata a sostenere la «assenza di elementi positivamente valutabili», senz'altro aggiungere (vds. pagg. 19, 22, 41 e 43). Su tali punti, dunque, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata ; con rinvio al giudice emittente per il necessario supplemento di motivazione. 1.2. Nelle more della presente impugnazione, però, i reati a costoro addebitati si sono estinti per prescrizione. Premesso che, essendo la prescrizione un istituto di diritto sostanziale (Corte cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006), deve aversi riguardo alla relativa disciplina in vigore al momento del fatto, va rilevato che tali condotte delittuose, secondo la contestazione, sono state poste in essere in data anteriore al 23 maggio 2014 e che, avuto riguardo alla misura della relativa pena edittale massima, inferiore a sei anni di reclusione, il termine di prescrizione è di sei anni, prorogato, per effetto di successive interruzioni, a sette anni e sei mesi, a decorrere da quella data. 11. Considerando, inoltre, che il relativo decorso, secondo quanto si evince dal fascicolo allegato dal giudice a quo, è rimasto sospeso - ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen. - per complessivi cinquanta giorni, detto termine è spirato in data comunque anteriore al 12 gennaio 2022. 1.3. Va precisato, in proposito, che, pur quando non dedotta con i motivi di ricorso o - se maturata successivamente - in sede di conclusioni, la causa di estinzione del reato, al pari di ogni altra ragione di proscioglimento immediato di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., qualora sopravvenga al provvedimento impugnato, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, non implicando la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito, incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, Cassa, Rv. 238467, proprio in tema di prescrizione). Ciò vale, a meno che tutti i motivi del ricorso proposto siano inammissibili, anche soltanto per manifesta infondatezza, poiché tale situazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cit. cod. proc. pen. (così, sempre con precipuo riferimento alla prescrizione, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). Questo, però, per quanto più sopra s'è detto, non è il caso dei ricorsi in esame. 1.4. Per converso, la presenza di tale causa di estinzione del reato fa sì che, 1{/ in sede di legittimità, non siano rilevabili eventuali nullità di ordine generale né vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente al a declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Ne consegue, per quanto qui d'interesse, che non possa essere sindacato, in questa sede, il vizio di motivazione denunciato da tutti quei ricorrenti in punto di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. 1.4. Va altresì osservato che, pur non essendo controverso per nessuno di quegli imputati il profilo della colpevolezza, la stessa non può comunque essere definitivamente affermata. La cosa giudicata, infatti, si forma sui capi della sentenza - nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli - e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo dei gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni. Pertanto, qualora rimanga controversa la quantificazione della pena, la res iudicata si forma solo quando anche tale punto sia definito, con la conseguenza che l'eventuale causa di estinzione del reato s- deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239, in fattispecie relativa proprio a prescrizione del reato, pur in assenza di questioni sulla colpevolezza dell'imputato ma solo sul trattamento sanzionatorio). 1.5. Per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, per l'intervenuta prescrizione dei reati loro addebitati. 2. Sono inammissibili, invece, i motivi del ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo si risolve nella mera interpretazione alternativa delle risultanze probatorie, e quindi nella sollecitazione di una decisione sul merito delle accuse, che è preclusa al giudice di legittimità. Il compito della Corte di cassazione, infatti, è solo quello di verificare la completezza della valutazione compiuta dal giudice di merito, sì da escludere l'eventuale pretermissione di un dato probatorio decisivo ai fini di un diverso esito del giudizio, nonché di saggiare la complessiva tenuta logica della motivazione, per la coerenza interna delle relative affermazioni. Nello specifico, la decisione impugnata non presenta affatto vizi di tal specie, avendo offerto una lettura logicamente lineare di una pluralità di circostanze di fatto, che, quantunque di natura indiziaria, risultano comunque precise, concludenti e convergenti verso la consapevolezza e la volontà della condotta delittuosa della [OSCURATO:PERSONA]: ovvero la sua partecipazione personale a tutti gli atti più significativi della procedura, il suo diretto interesse economico alla percezione del contributo, l'immediata evidenza delle difformità della situazione effettiva rispetto a quanto indicato nelle dichiarazioni di ultimazione dei lavori, da lei sottoscritte personalmente. Di contro, non possono rivelarsi idonee a disarticolare logicamente il percorso giustificativo della decisione, e quindi a giustificarne l'annullamento, le sole dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui egli, r ella sua attività di direttore dei lavori, avrebbe avuto rapporti diretti soltanto con il marito di costei. Ove si consideri, infatti, lo strettissimo rapporto personale tra marito e moglie, è di solare evidenza che tali dichiarazioni non si presentino inconciliabili con il presupposto di fatto su cui la Corte d'appello ha fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputata: quello, cioè, della sua compiuta conoscenza dell'effettivo stato dei lavori per la cui realizzazione era stato indebitamente chiesto ed in parte ottenuto il contributo finanziario pubblico, potendo il committente maturare tale consapevolezza anche senza la necessità di una sua costante presenza fisica in cantiere.2.2. Il secondo motivo, in tema di esclusione della particolare tenuità del fatto, è anch'esso volto ad ottenere una valutazione di merito e non può, dunque, essere consentito in sede di legittimità. Quella del giudice di merito sul punto è una valutazione di fatto, perciò non sindacabile dalla Corte di cassazione, se non negli ordinari limiti della contrarietà a legge e della manifesta illogicità della motivazione. Vizi, questi, certamente da escludersi nel caso di specie, in cui la particolare tenuità è stata del tutto plausibilmente esclusa per il carattere organizzato e dettagliatamente pianificato della condotta illecita e per l'entità del lucro avuto di mira, trattandosi di contributi pubblici nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro. 2.3. Non è consentito, infine, nemmeno il terzo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche. Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Per la [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto è avvenuto per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha giustificato il diniego di tali attenuanti con una motivazione più articolata e nient'affatto arbitraria (v. retro, § 5.111 del ritenuto in fatto). In particolare, il riferimento alla presenza di una fidejussione rappresenta un congruo argomento logico per escludere la spontaneità della restituzione di quelle somme, perché, prima o poi, per un motivo e per un altro, ella avrebbe comunque dovuto sborsarle. Inoltre, con riferimento al suo comportamento processuale, consistito semplicemente nell'essere rimasta assente dal processo, corretta è la valutazione di neutralità assegnatagli dai giudici d'appello. Se è vero, infatti, che iI disinteresse al processo non può essere penalizzante, costituendo manifestazione di una facoltà riconosciuta all'imputato dall'ordinamento, deve tuttavia rammentarsi che, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessaria la presenza di ulteriori elementi di disvalore, quanto piuttosto l'assenza di un quid pluris suscettibile di apprezzamento, trattandosi di un istituto premiante sotto il profilo sanzionatorio (tra le tante, :Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640): e tale non può certo essere l'indifferenza mostrata da un individuo verso il processo che ic vede imputato. 2.4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché i reati sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ,---, [OSCURATO:PERSONA] 11. , I c/..„2-, • - \-_, \,/ [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE \ , )1() - I 9,2 , cske o , -. (;>, ( 5 \\ :, ,;\• \ \;\ e...—. ').....c.,, t, \,,-\.....:, t/A—, -.)X.......; ti n .1) \,,, ..).-..,71.2., ,, ,-,..\....v,, , e ':j\k- - \
Sentenza Cassazione n. 34260/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris