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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2025

Cassazione n. 31404/2026

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6/1957avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto riqualificarsi il reato in quelloprevisto dall’art.481 cod. pen., con conseguente annullamento con rinvio quantoal trattamento sanzionatorio;udita l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che haillustrato le ragioni del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;udita l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ha illustrato le ragioni del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa il 17 ottobre 2025,confermava quella del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, cheaveva ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualiconcorrenti nel reato previsto dall’art. 483 cod. pen., per avere falsamenterappresentato nella Docfa trasmessa il 3 agosto 2017 all’Agenzia delle Entrate, ilprimo quale tecnico incaricato dal secondo, la consistenza dell’unità immobiliareidentificata in catasto al fol. 135, part. 380, sub 16, senza fare riferimentoall’ampliamento del locale di metri quadri 65, ottenuto tramite incorporazioneparziale della part. 390 di proprietà aliena.2.

I ricorsi sono stati proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e FilippoTorregrossa e i relativi motivi saranno enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in unico motivo,che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delproscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.La motivazione del diniego, fondata sulla abitualità della condotta comprovatadai precedenti penali, non si confronta con la circostanza che si tratta in due casidi precedenti risalenti a oltre 37 anni or sono, per reati estinti, che non possonointegrare l’abitualità ostativa alla causa di non punibilità.

Per il terzo reato si trattadi contravvenzione, come tale non valutabile ai fini della recidiva.Anche rispetto all’ulteriore motivazione che esclude la levità del fatto, lastessa sarebbe apparente, in quanto si riferisce genericamente alle modalità dellacondotta, al falso commesso e al bene giuridico protetto dalla normaincriminatrice.4.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta articolato in cinque motivi.4.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge penale quanto all’elementosoggettivo.

Il ricorrente aveva adempiuto all’incarico affidatogli dal Torregrossache escludeva la particella 390, di altro proprietario, che non aveva a lui affidatoalcun incarico di accatastamento.Avrebbe attestato il falso se avesse ritenuto incorporata la proprietà alienanell’accatastamento, tanto da aver sollecitato e ottenuto – come riferisce in sededi esame – la edificazione di un tramezzo di separazione dalla particella 390.4.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge in quanto la Docfa è un attodi parte e non pubblico, sottoposto ai controlli della Agenzia delle Entrate, tantoche quest’ultima nel caso di specie si discosta dalla proposta effettuata con ladichiarazione da contribuente.4.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla qualificazionedel funzionario del Catasto quale pubblico ufficiale, in quanto le certificazionicatastali non hanno valore probatorio, bensì fiscale, e il funzionario si limita adessere gestore del procedimento, privo di poteri certificativi, al più potendo esserequalificato come incaricato di pubblico servizio.4.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge in ordine all’art. 131-bis cod.pen., in quanto l’abitualità ostativa alla tenuità del fatto viene evinta da un unicoprecedente penale.

Per altro anche il danno non si è prodotto, in quanto il controllodemandato alla p.a. ha consentito di evitarlo.4.5 Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine al diniego della sospensione condizionale della pena, in quanto, data ladosimetria della pena applicata, la stessa rientrava nei limiti previsti, a seguito delcumulo con una precedente pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen.5.

Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati per le ragioni che di seguito saranno esposte.2.

Va preliminarmente esaminato il ricorso proposto nell’interesse di DanieleMotta.2.1 La procedura attivata dal [OSCURATO:PERSONA], attraverso le competenze tecnichedel [OSCURATO:PERSONA], è richiesta dal r.d.l. del 13 aprile 1939 n. 652 (Accertamento generaledei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovocatasto edilizio urbano).In particolare, all’art. 3, che regola la dichiarazione relativa agli immobiliurbani, si chiarisce che «L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto perunità immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata: a) dal proprietario[…]».

La dichiarazione deve «[…] essere redatta, per ciascuna unità immobiliare,su apposita scheda fornita dalla Amministrazione dello Stato […] va estesa allearee e ai suoli che formano parte integrante di una o più unità immobiliari, oconcorrono a determinarne l'uso e la rendita [...].In particolare, l’art. 20 del regio decreto-legge cit., come modificato dall’art.2 del d.lgs. 8 aprile 1948 n. 514, prevede l’obbligo di denuncia anche dellevariazioni relative al possesso di immobili, stabilendo che «Le persone e gli entiindicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsicol regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, lequali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. 17.

Nei casi di mutazioniche implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, larelativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate,redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità dellenorme di cui all'art. 7».

L’art. 17 prevede che il nuovo catasto edilizio urbano èconservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioniperiodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione diComune, le mutazioni che avvengono: a) rispetto alla persona del proprietario odel possessore dei beni nonché’ rispetto alla persona che gode di diritti reali suibeni stessi […]».L’art. 41 del Regolamento del 1 dicembre 1949 n. 1142 (Regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano) all’art. 41, rubricato «Indicazionedel possesso», prevede che «Ciascuna unità immobiliare urbana accertata deveessere intestata alla ditta che ne è in possesso.

La ditta è costituita dalle personedei proprietari o dei possessori e da quelle che hanno diritti reali di godimentosull'unità immobiliare.

Esse devono essere individualmente designate,specificando per ognuna le quote di partecipazione o il diritto spettante».Emerge dalle sentenze di merito che nella compilazione della cd. [OSCURATO:PERSONA] non indicò l’ampliamento del locale di 65 mq ottenuto tramiteincorporazione di parte della part. 390 di proprietà di altra ditta.La doglianza quanto alla sussistenza del dolo, formulata con il primo motivo,in realtà implica una valutazione in ordine all’ampiezza dell’obbligo di denunciacatastale.In tal senso, le norme citate evidenziano come legittimato alla domanda sia ilproprietario ovvero il possessore, il che implica la sussistenza di un titoloqualificato che giustifichi il possesso perché emerga l’obbligo di denuncia.In tal senso, nel caso in esame, se è pacifico, come osservano le sentenze dimerito, che vi era stato un ampliamento dell’immobile del [OSCURATO:PERSONA] in proprietàaliena, è anche vero che non è dato comprendere se tale ampliamento eraavvenuto esclusivamente per vie di fatto o in ragione della sussistenza di un dirittoreale, anche se di godimento.Al riguardo la questione risulta decisiva, perché solo l’esistenza di un titolo digodimento qualificato imponeva la dichiarazione comprensiva anchedell’ampliamento.Sul punto nessuna indicazione si trae dalle sentenze di merito, mentre il temariguarda la sussistenza del falso e incide anche sul dolo ritenuto, come emergeanche dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] riportata al fol. 3 della sentenza impugnata.Pertanto, in questa prospettiva, il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è fondato,con effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. anche alla posizione delcoimputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto non si verte in doglianza esclusivamentepersonale.3.

Quanto al secondo e terzo motivo, da trattarsi congiuntamente, ai fini delrinvio è utile osservare quanto segue.Va qui richiamato l’orientamento che distingue fra il falso ideologico perinduzione (artt. 48-479 cod. pen.) e il falso dell’attestazione del privato (art. 483cod. pen.).Infatti è stato ritenuto che non integra gli estremi del delitto di falso ideologicoin atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale indotto in errore dal privato, maquello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta dicolui che attesti falsamente al Conservatore del registro delle imprese il possessodei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese, considerato che ilprivato è autore mediato del delitto di falso di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen.,a condizione che egli induca in errore il pubblico ufficiale, con la conseguenza che,ove l'attività del pubblico ufficiale non si limiti a recepire le dichiarazioni del privatoma sia preordinata accertarne la reale conformità ai dati richiesti dalla legge, comenella specie, in cui il controllo del Conservatore ha escluso l'evento della richiestaiscrizione, non sussiste il falso per induzione in errore, pur restando ferma la falsitàdell'attestazione del privato ai fini dell'art. 483 cod. pen.. (Sez. 5, n. 7664 del31/01/2007, Ursi, Rv. 236542 – 01; vedi anche Sez. 5, n. 13779 del 15/11/2006,dep. 2007, Patti, Rv. 236141 – 01).Nel caso di specie l’amministrazione del territorio ha un onere di controllo chesi esprime nel potere di verifica che può sfociare in un avviso di rettifica catastaledopo la presentazione della Docfa.Inoltre, il funzionario che riceve la Docfa è certamente pubblico ufficiale, inquanto gli compete l’attestazione fidefacente di quanto comunicato dalprofessionista.Sul punto questa Corte, con la sentenza di Sez. 3, n. 47666 del 14/07/2022,Paglini, Rv. 283827 – 02, ha osservato «che non v'è dubbio che le dichiarazionicirca lo stato di fatto di beni immobili presentate all'Ufficio del catasto da unprofessionista iscritto all'albo che alleghi planimetrie riproducenti lo stato deiluoghi abbiano la funzione di implementare le informazioni poste nella disponibilitàdi quell'Ufficio e che, proprio per la particolare competenza e per i doveri dideontologia del professionista, siano destinate a provare la verità di quantorappresentato, consentendo alla pubblica amministrazione di potervi fareaffidamento per l'aggiornamento degli archivi e dei registri tenuti (per un casoanalogo, concernente la relazione tecnica del professionista allegata alla domandadi rilascio del permesso di costruire in sanatoria, cfr. Sez.

F, n. 39699 del02/08/2018, Orlando e aa., Rv. 273811; v. anche: Sez. 3, n. 15228 del31/01/2017, Cucino, Rv. 269579; Sez. 3, n. 29251 del 05/05/2017, Vigliar e a.,Rv. 270433)».

Aggiunge in motivazione la sentenza che «non può dubitarsi dellanatura fidefacente di tali certificati (catastali) rispetto alle informazioni e ai dati inpossesso dell'ufficio che vengono documentalmente attestati».

D’altro canto,questa Corte ha sempre ritenuto i funzionari del catasto quali pubblici ufficiali (Sez.5, n. 40785 del 11/07/2013, Meraviglia, Rv. 257202 – 01; Sez. 5, n. 35006 del17/06/2015, Giampietri, Rv. 265019 – 01; Sez. 6, n. 461 del 07/04/1971, Cenda,Rv. 118346 – 01).

Quindi, seppur a fini probatori, non in tema di proprietà, ma aifini tributari, la certificazione catastale è espressiva di un potere proprio delpubblico ufficiale.Ne consegue l’infondatezza dei motivi secondo e terzo.4.

I residui motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e il motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] sonoda ritenersi assorbiti.5.

Ne consegue l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte diappello di Palermo.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Palermo.Così deciso il 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/1957avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto riqualificarsi il reato in quelloprevisto dall’art.481 cod. pen., con conseguente annullamento con rinvio quantoal trattamento sanzionatorio;udita l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che haillustrato le ragioni del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;udita l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ha illustrato le ragioni del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa il 17 ottobre 2025,confermava quella del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, cheaveva ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualiconcorrenti nel reato previsto dall’art. 483 cod. pen., per avere falsamenterappresentato nella Docfa trasmessa il 3 agosto 2017 all’Agenzia delle Entrate, ilprimo quale tecnico incaricato dal secondo, la consistenza dell’unità immobiliareidentificata in catasto al fol. 135, part. 380, sub 16, senza fare riferimentoall’ampliamento del locale di metri quadri 65, ottenuto tramite incorporazioneparziale della part. 390 di proprietà aliena.2. I ricorsi sono stati proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e FilippoTorregrossa e i relativi motivi saranno enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in unico motivo,che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delproscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.La motivazione del diniego, fondata sulla abitualità della condotta comprovatadai precedenti penali, non si confronta con la circostanza che si tratta in due casidi precedenti risalenti a oltre 37 anni or sono, per reati estinti, che non possonointegrare l’abitualità ostativa alla causa di non punibilità. Per il terzo reato si trattadi contravvenzione, come tale non valutabile ai fini della recidiva.Anche rispetto all’ulteriore motivazione che esclude la levità del fatto, lastessa sarebbe apparente, in quanto si riferisce genericamente alle modalità dellacondotta, al falso commesso e al bene giuridico protetto dalla normaincriminatrice.4. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta articolato in cinque motivi.4.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge penale quanto all’elementosoggettivo. Il ricorrente aveva adempiuto all’incarico affidatogli dal Torregrossache escludeva la particella 390, di altro proprietario, che non aveva a lui affidatoalcun incarico di accatastamento.Avrebbe attestato il falso se avesse ritenuto incorporata la proprietà alienanell’accatastamento, tanto da aver sollecitato e ottenuto – come riferisce in sededi esame – la edificazione di un tramezzo di separazione dalla particella 390.4.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge in quanto la Docfa è un attodi parte e non pubblico, sottoposto ai controlli della Agenzia delle Entrate, tantoche quest’ultima nel caso di specie si discosta dalla proposta effettuata con ladichiarazione da contribuente.4.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla qualificazionedel funzionario del Catasto quale pubblico ufficiale, in quanto le certificazionicatastali non hanno valore probatorio, bensì fiscale, e il funzionario si limita adessere gestore del procedimento, privo di poteri certificativi, al più potendo esserequalificato come incaricato di pubblico servizio.4.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge in ordine all’art. 131-bis cod.pen., in quanto l’abitualità ostativa alla tenuità del fatto viene evinta da un unicoprecedente penale. Per altro anche il danno non si è prodotto, in quanto il controllodemandato alla p.a. ha consentito di evitarlo.4.5 Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine al diniego della sospensione condizionale della pena, in quanto, data ladosimetria della pena applicata, la stessa rientrava nei limiti previsti, a seguito delcumulo con una precedente pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen.5. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati per le ragioni che di seguito saranno esposte.2. Va preliminarmente esaminato il ricorso proposto nell’interesse di DanieleMotta.2.1 La procedura attivata dal [OSCURATO:PERSONA], attraverso le competenze tecnichedel [OSCURATO:PERSONA], è richiesta dal r.d.l. del 13 aprile 1939 n. 652 (Accertamento generaledei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovocatasto edilizio urbano).In particolare, all’art. 3, che regola la dichiarazione relativa agli immobiliurbani, si chiarisce che «L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto perunità immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata: a) dal proprietario[…]». La dichiarazione deve «[…] essere redatta, per ciascuna unità immobiliare,su apposita scheda fornita dalla Amministrazione dello Stato […] va estesa allearee e ai suoli che formano parte integrante di una o più unità immobiliari, oconcorrono a determinarne l'uso e la rendita [...].In particolare, l’art. 20 del regio decreto-legge cit., come modificato dall’art.2 del d.lgs. 8 aprile 1948 n. 514, prevede l’obbligo di denuncia anche dellevariazioni relative al possesso di immobili, stabilendo che «Le persone e gli entiindicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsicol regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, lequali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. 17. Nei casi di mutazioniche implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, larelativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate,redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità dellenorme di cui all'art. 7». L’art. 17 prevede che il nuovo catasto edilizio urbano èconservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioniperiodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione diComune, le mutazioni che avvengono: a) rispetto alla persona del proprietario odel possessore dei beni nonché’ rispetto alla persona che gode di diritti reali suibeni stessi […]».L’art. 41 del Regolamento del 1 dicembre 1949 n. 1142 (Regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano) all’art. 41, rubricato «Indicazionedel possesso», prevede che «Ciascuna unità immobiliare urbana accertata deveessere intestata alla ditta che ne è in possesso. La ditta è costituita dalle personedei proprietari o dei possessori e da quelle che hanno diritti reali di godimentosull'unità immobiliare. Esse devono essere individualmente designate,specificando per ognuna le quote di partecipazione o il diritto spettante».Emerge dalle sentenze di merito che nella compilazione della cd. [OSCURATO:PERSONA] non indicò l’ampliamento del locale di 65 mq ottenuto tramiteincorporazione di parte della part. 390 di proprietà di altra ditta.La doglianza quanto alla sussistenza del dolo, formulata con il primo motivo,in realtà implica una valutazione in ordine all’ampiezza dell’obbligo di denunciacatastale.In tal senso, le norme citate evidenziano come legittimato alla domanda sia ilproprietario ovvero il possessore, il che implica la sussistenza di un titoloqualificato che giustifichi il possesso perché emerga l’obbligo di denuncia.In tal senso, nel caso in esame, se è pacifico, come osservano le sentenze dimerito, che vi era stato un ampliamento dell’immobile del [OSCURATO:PERSONA] in proprietàaliena, è anche vero che non è dato comprendere se tale ampliamento eraavvenuto esclusivamente per vie di fatto o in ragione della sussistenza di un dirittoreale, anche se di godimento.Al riguardo la questione risulta decisiva, perché solo l’esistenza di un titolo digodimento qualificato imponeva la dichiarazione comprensiva anchedell’ampliamento.Sul punto nessuna indicazione si trae dalle sentenze di merito, mentre il temariguarda la sussistenza del falso e incide anche sul dolo ritenuto, come emergeanche dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] riportata al fol. 3 della sentenza impugnata.Pertanto, in questa prospettiva, il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è fondato,con effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. anche alla posizione delcoimputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto non si verte in doglianza esclusivamentepersonale.3. Quanto al secondo e terzo motivo, da trattarsi congiuntamente, ai fini delrinvio è utile osservare quanto segue.Va qui richiamato l’orientamento che distingue fra il falso ideologico perinduzione (artt. 48-479 cod. pen.) e il falso dell’attestazione del privato (art. 483cod. pen.).Infatti è stato ritenuto che non integra gli estremi del delitto di falso ideologicoin atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale indotto in errore dal privato, maquello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta dicolui che attesti falsamente al Conservatore del registro delle imprese il possessodei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese, considerato che ilprivato è autore mediato del delitto di falso di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen.,a condizione che egli induca in errore il pubblico ufficiale, con la conseguenza che,ove l'attività del pubblico ufficiale non si limiti a recepire le dichiarazioni del privatoma sia preordinata accertarne la reale conformità ai dati richiesti dalla legge, comenella specie, in cui il controllo del Conservatore ha escluso l'evento della richiestaiscrizione, non sussiste il falso per induzione in errore, pur restando ferma la falsitàdell'attestazione del privato ai fini dell'art. 483 cod. pen.. (Sez. 5, n. 7664 del31/01/2007, Ursi, Rv. 236542 – 01; vedi anche Sez. 5, n. 13779 del 15/11/2006,dep. 2007, Patti, Rv. 236141 – 01).Nel caso di specie l’amministrazione del territorio ha un onere di controllo chesi esprime nel potere di verifica che può sfociare in un avviso di rettifica catastaledopo la presentazione della Docfa.Inoltre, il funzionario che riceve la Docfa è certamente pubblico ufficiale, inquanto gli compete l’attestazione fidefacente di quanto comunicato dalprofessionista.Sul punto questa Corte, con la sentenza di Sez. 3, n. 47666 del 14/07/2022,Paglini, Rv. 283827 – 02, ha osservato «che non v'è dubbio che le dichiarazionicirca lo stato di fatto di beni immobili presentate all'Ufficio del catasto da unprofessionista iscritto all'albo che alleghi planimetrie riproducenti lo stato deiluoghi abbiano la funzione di implementare le informazioni poste nella disponibilitàdi quell'Ufficio e che, proprio per la particolare competenza e per i doveri dideontologia del professionista, siano destinate a provare la verità di quantorappresentato, consentendo alla pubblica amministrazione di potervi fareaffidamento per l'aggiornamento degli archivi e dei registri tenuti (per un casoanalogo, concernente la relazione tecnica del professionista allegata alla domandadi rilascio del permesso di costruire in sanatoria, cfr. Sez. F, n. 39699 del02/08/2018, Orlando e aa., Rv. 273811; v. anche: Sez. 3, n. 15228 del31/01/2017, Cucino, Rv. 269579; Sez. 3, n. 29251 del 05/05/2017, Vigliar e a.,Rv. 270433)». Aggiunge in motivazione la sentenza che «non può dubitarsi dellanatura fidefacente di tali certificati (catastali) rispetto alle informazioni e ai dati inpossesso dell'ufficio che vengono documentalmente attestati». D’altro canto,questa Corte ha sempre ritenuto i funzionari del catasto quali pubblici ufficiali (Sez.5, n. 40785 del 11/07/2013, Meraviglia, Rv. 257202 – 01; Sez. 5, n. 35006 del17/06/2015, Giampietri, Rv. 265019 – 01; Sez. 6, n. 461 del 07/04/1971, Cenda,Rv. 118346 – 01). Quindi, seppur a fini probatori, non in tema di proprietà, ma aifini tributari, la certificazione catastale è espressiva di un potere proprio delpubblico ufficiale.Ne consegue l’infondatezza dei motivi secondo e terzo.4. I residui motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e il motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] sonoda ritenersi assorbiti.5. Ne consegue l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte diappello di Palermo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Palermo.Così deciso il 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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