CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25143/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si associa alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni scritte con nota spese a cui si riporta anche per l'avvocato oggi sostituito; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di BOLOGNA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 7/2/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 31/1/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A), B), C) e D) e riformava detta decisione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo dal reato di cui al capo D). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l'inattendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], desumibile dalla mancata corrispondenza tra la ricostruzione dell'aggressione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come effettuata dal Balan,e quanto emerge dalla trascrizione eseguita dal perito delle voci estrapolate dalla registrazione video effettuata da [OSCURATO:PERSONA], fidanzata del Balan presente ai fatti. In particolare, dalla registrazione non emerge la seconda aggressione, quella che secondo le due sentenze è stata portata dall'Haberi con una pistola, nel senso che non ricorrono i toni concitati descritti dal Balan, quanto una conversazione piuttosto pacata, né si rinviene alcuna minaccia; inoltre, quelli che vengono indicati come colpi, non sono altro che rumori attribuibili al maneggiare del telefono cellulare da parte della Cojocaro, che stava riprendendo la scena. Risulta, dunque, del tutto irragionevole la decisione con cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale consistente nella visione del filmato: la sottovalutazione di tale macroscopico elemento di dissonanza rende la motivazione carente, illogica e contraddittoria e inconsistente il quadro indiziario, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la carenza di motivazione in ordine al movente, considerato che con uno specifico motivo di appello la difesa aveva ritenuto poco plausibile il compimento di una così brutale aggressione per costringere la persona offesa a rinunciare ad un credito di soli milleduecento quaranta euro, visto che a tanto ammonta la cifra indicata nella quietanza non sottoscritta rinvenuta e sequestrata all'interno dell'autovettura del Muratori oltre un mese dopo i fatti. 2.2 Con il terzo motivo lamenta che l'indicazione della identità del soggetto travisato che avrebbe colpito con il calcio della pistola il Balan - individuato attraverso il riconoscimento della voce - è stata effettuata dal teste [OSCURATO:PERSONA] solo in seguito alla contestazione in aiuto alla memoria delle dichiarazioni contenute in un verbale non sottoscritto né dal Giuliani, né dal pubblico ufficiale che aveva proceduto alla verbalizzazione; che dalla deposizione del teste Iacona all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emerge che l'originale del verbale è andato smarrito e che quello utilizzato per le contestazioni è solo una copia stampata dal file contenuto nel PC del verbalizzante; che detto verbale è inutilizzabile ai sensi degli artt. 137 e 142 cod. proc. pen.; che, dunque, la contestazione effettuata al teste è nulla; che l'inutilizzabilità del verbale non sottoscritto era stata immediatamente eccepita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Orbene, a fronte di uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale si limita ad affermare che sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 137 cod. proc. pen. e che non ricorre l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 142 cod. proc. pen. Sostiene, in conclusione, la difesa che, stante l'inutilizzabilità del verbale utilizzato per le contestazioni, a seguito del quale il teste Giuliani ha fatto il nome di Landi (che si identifica nell'Haberi), il riconoscimento vocale è privo di qualsiasi valore indiziario. 2.3. Con il quarto motivo eccepisce l'inutilizzabilità della prova documentale, segnatamente delle fotografie estrapolate dal telefono cellulare del Muratori. Rileva che trattasi di materiale fotografico riproducente messaggi intercorsi tra il Muratori ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] il giorno dei fatti, estrapolato dal consulente tecnico del pubblico ministero dal telefono dell'odierno ricorrente e poi analizzato dalla polizia giudiziaria. Ebbene non si evince dagli atti in forza di quali successive operazioni tecniche detto materiale si sia trasformato in riproduzioni fotografiche acquisite come documenti dal Tribunale. Ed invero, manca ogni verbale di operazioni compiute dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 357 cod. proc. pen., con la conseguenza che sono state acquisite al fascicolo del dibattimento fotocopie senza nesso alcuno con l'attività espletata dal consulente. 2.4 Con il quinto motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rilevando che la Corte territoriale non ha tenuto conto del comportamento processuale tenuto dal Muratori, delle sue condizioni di salute e del fatto che i precedenti penali da cui lo stesso risulta gravato sono risalenti nel tempo. 2.5 Con l'ultimo motivo censura l'omesso esame dell'ottavo motivo di appello, inerente alla determinazione della pena contenuta nella sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale non ha specificato la pena base del reato consumato su cui ha effettuato la riduzione per il tentativo, che costituisce esercizio di un potere discrezionale, di cui nel caso di specie è stato impedito il controllo. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al riconoscimento vocale dell'imputato effettuato dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, invero, che quanto rilevato dal perito trascrittore in ordine ai timbri vocali attiene solo alla qualità della registrazione e non certo alla attribuibilità della voce registrata all'Haberi; che la videoregistrazione effettuata dalla Cojocaro dura appena cinquantadue secondi, nel corso dei quali il soggetto con il passamontagna pronuncia solo poche frasi, peraltro, con toni concitati; che è inattendibile il riconoscimento vocale effettuato dal Giuliani, tenuto conto che aveva avuto a che fare con il ricorrente per motivi di lavoro per appena tre giorni, come del resto dimostra che non ricordava né il nome, né il soprannome dell'Haberi; che il Giuliani non ha fatto riferimento ad alcuna particolarità nella pronuncia della lettera erre da parte del ricorrente nel corso della deposizione, come invece sostenuto in sentenza; che risulta del tutto inverosimile che un giovane autotrasportatore come il Giuliani sia in grado di individuare l'accento albanese e di distinguerlo con certezza dagli accenti delle altre lingue dell'est europeo, non avendo alcuna specifica competenza in materia; che, dunque, la persona offesa, invece che affidarsi a strumenti empirici come registrazioni di testimonianze, avrebbe potuto svolgere indagini difensive secondo le regole contenute nel codice di rito; che gli altri elementi indicati in sentenza a sostegno del giudizio di colpevolezza (quali i contatti telefonici tra il Muratori ed il ricorrente nei giorni in prossimità dell'aggressione al Balan; la estrapolazione di una fotografia dal telefono dell'Haberi riproducente un Kalashnikov; la richiesta indirizzata al Muratori di versare cinquecento euro tramite la [OSCURATO:PERSONA], somma ritenuta il prezzo del reato; la rilevazione tramite i tabulari telefonici della presenza del cellulare del ricorrente in zone prossime a Santarcangelo) al più possono portare ad affermare che non si può escludere che l'uomo con il passamontagna fosse l'Haberi, ma di sicuro non possono costituire prova certa. 3.1 Con il secondo motivo denuncia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato in quello previsto dall'art. 393 cod. pen. Evidenzia sul punto che la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi di diritto fissati dalle Sezioni Unite 29541/2020, in quanto ha ritenuto la sussistenza del tentativo di estorsione in ragione della sproporzione dei mezzi usati dagli aggressori e della circostanza per cui il Muratori non aveva azionato il diritto di cui riteneva esser titolare in sede giudiziale (né nella causa di lavoro in via riconvenzionale, né con richiesta di risarcimento del danno davanti al giudice civile). 3.2 Con il terzo motivo deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità in ordine alla rapina aggravata della catenina d'oro di cui al capo D). Rileva in proposito che i giudici di merito, pur evidenziando che lo strappo della catenina fosse al di fuori delle iniziali intenzioni e della azione programmata, con un percorso argomentativo illogico giungono ad affermare la responsabilità dell'Haberi, nonostante la catenina non sia stata rinvenuta nel suo possesso e nonostante il teste Giuliani avesse dichiarato nel corso dell'escussione in dibattimento che la persona offesa gli aveva riferito di essersi accorto di aver smarrito la catenina dopo l'aggressione. 3.3 Con il quarto motivo eccepisce illogicità e carenza di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, evidenziando che del tutto immotivatamente è stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale si è limitata a negare l'esistenza di elementi positivi, senza considerare che il ricorrente è soggetto inserito nel tessuto sociale, dato questo comprovato da una stabile occupazione e da una serena situazione familiare; ha poi valorizzato in chiave negativa il mancato risarcimento del danno, senza considerare che esso costituisce il presupposto per il riconoscimento di una specifica circostanza attenuante, diversa da quella oggetto dei motivi di appello. 3.4 Con il quinto motivo deduce illogicità e carenza di motivazione in relazione alle statuizioni civili. Evidenzia all'uopo che con l'appello era stata denunciata la illegittimità della liquidazione del danno morale nella misura di ventimila euro, in quanto la persona offesa non aveva adempiuto all'onere probatorio sul punto. Ebbene, la Corte di appello non ha motivato in proposito, essendosi limitata ad affermare che il giudice di prime cure aveva correttamente quantificato il danno morale subito dalla persona offesa, così implicitamente considerandolo in re ípsa, in assenza della indicazione dei criteri attraverso i quali il giudice di merito era giunto a dette conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 I primi due motivi sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limitano a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Deve, inoltre, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso, con riferimento alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/r, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appello, ha fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso, in relazione alla configurabilità dei reati ascritti al Muratori. In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto il Muratori mandante della estorsione, dichiarando di non condividerlo e proponendo ipotesi interpretative alternative. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01)._ Peraltro, il motivo è inammissibile anche sotto diverso profilo, posto che è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, essendo reiterativo di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate, come si è detto, in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita - come nel caso oggetto di scrutinio - a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2 II terzo motivo è inammissibile, perché aspecifico. Effettivamente il verbale utilizzato per le contestazioni è nullo, in quanto non recante né la sottoscrizione del verbalizzante, né quella del dichiarante: trattasi, invero, per quanto è dato evincere dalla deposizione del teste Iacona all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di una copia informale estratta da un file contenuto nel computer del verbalizzante, in quanto l'originale era andato smarrito. In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che l'omessa indicazione, nel verbale di assunzione di informazioni rese nella fase delle indagini, del nominativo dei verbalizzanti, nonché l'omessa sottoscrizione del verbale da parte di chi lo ha redatto, integrano la nullità prevista dall'art. 142 cod. proc. pen., che ha natura relativa, con conseguente onere della parte di eccepirla, a pena di decadenza, immediatamente dopo il compimento dell'atto (Sezione 1, ord. n. 40700 del 9/9/2015, Abdel, Rv. 264855 - 01; Sez. 6 n. 38658 del 5/10/2010, Rv. 248523 - 01; Sez. 4 n. 3917 del 9/12/1997, Rv. 210637 - 01). Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, il difensore ebbe ad eccepire immediatamente l'inutilizzabilità del verbale impiegato per le contestazioni, come risulta dalla trascrizione stenotipica del verbale dell'udienza del 30/4/19, fol. 20.Tanto premesso e posto che il verbale è inutilizzabile, rileva tuttavia il Collegio come il ricorrente non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, che evidenzia anche gli altri elementi probatori sui quali ha fondato la responsabilità del Muratori, con la conseguente aspecificità del motivo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sezioni Unite, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). In altri termini, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sezione 2, n. 30271 del 11/5/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01; Sezione 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; Sezione 3, n. 3207 del 2/10/2014, Calabrese, Rv. 262011 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, l'inutilizzabilità del verbale impiegato per le contestazioni non risulta decisiva, in quanto i giudici di merito hanno fondato il riconoscimento dell'Haberi anche su altre circostanze (il tatuaggio sul braccio destro rappresentante il grifone presente nella bandiera albanese, particolare questo riferito dal Giuliani per identificare il soggetto del quale aveva riconosciuto la voce; le celle telefoniche agganciate dall'Haberi negli orari immediatamente precedenti e successivi ai fatti, come risultano dall'esame dei tabulati; le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] sul punto della ritrattazione pretesa dal Muratori con riferimento alle dichiarazioni precedentemente rese, aventi ad oggetto proprio il riconoscimento della voce dell'Haberi, circostanza questa confermata anche dal teste [OSCURATO:PERSONA]), che, lette congiuntamente, sono sufficienti a confermare l'identificazione dell'aggressore che colpì la persona offesa con la pistola nell'odierno ricorrente. 2.3 D quarto motivo è manifestamente infondato. Ed invero, le fotografie riproducenti i messaggi estrapolati dal telefono cellulare del Muratori sono state acquisite come documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. e costituiscono null'altro se non la documentazione fotografica degli esiti della attività peritale;senza tacere che trattasi di elementi che, comunque, non risultano decisivi ai fini della prova della responsabilità del ricorrente, tenuto conto del ricco compendio probatorio a suo carico. In ogni caso, il motivo pecca di specificità per le ragioni indicate al punto che precede, in quanto i messaggi in discorso comunque non sarebbero decisivi, a fronte degli elementi di reità indicati nella sentenza impugnata, come sintetizzati al punto che precede. 2.4 Anche il quinto motivo è inammissibile. Ed invero, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale evidenziato la assoluta gravità del reato - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 2.5 Inammissibile è anche il sesto motivo, in quanto non consentito dalla legge. Dall'esame dei motivi di appello risulta che la Corte territoriale non è stata specificamente investita della questione relativa alla determinazione della pena come sviluppata ed esplicitata nell'ultimo motivo di ricorso per cassazione, essendo la questione posta in modo assolutamente generico ed assertivo. Ed invero, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sezione 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sezione 6, n. 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 - 01). Del resto, non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Inammissibili per i motivi già esposti al punto 2.1 - cui per ragioni di economia si rinvia integralmente - sono il primo ed il terzo motivo di ricorso. Ed invero, la difesa muove doglianze in fatto, alla luce delle quali propone una lettura alternativa delle risultanze probatorie, non consentita in questa sede. Con specifico riferimento alla affermazione di responsabilità per la rapina sub D), non trattata al punto 2.1, è sufficiente rilevare che la motivazione della sentenza di primo grado (pagina 28, ivi compresa la nota n. 14, che riporta uno stralcio della deposizione testimoniale), che integra e si fonde con quella impugnata, trattandosi di doppia conforme, è esente da vizi logici, oltre che congrua ed esaustiva. 3.2 II secondo motivo risulta, invece, infondato. Osserva il Collegio che effettivamente i giudici di merito, in buona sostanza, hanno ritenuto configurabile il tentativo di estorsione nelle condotte di cui al capo A) sulla base di due elementi: la sproporzione dei mezzi usati per portare la minaccia e la violenza alla persona offesa e la circostanza per cui il Muratori non aveva azionato il diritto di cui riteneva esser titolare in sede giudiziale (né nella causa di lavoro, né con richiesta di risarcimento del danno davanti al giudice civile); che, invece, la giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, a proposito della distinzione tra il reato di cui all'art. 393 cod. pen. e quello di cui all'art. 629 cod. pen, ha affermato che il criterio distintivo tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone ed estorsione va ravvisato nell'elemento psicologico, posto che la condotta materiale può essere identica: «nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia» (Sezioni Unite, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02); che, dunque, il criterio di distinzione tra le fattispecie in esame non può essere individuato nel grado di intensità della violenza che caratterizza la condotta, non potendosi ritenere che è integrato il delitto di estorsione (e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni) nella condotta minacciosa che si estrinseca con una forza intimidatoria tale da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, caratterizzandosi per una gravità che appaia del tutto sproporzionata rispetto al fine perseguito; che effettivamente, sotto altro profilo, il reato di cui all'art. 393 cod. pen. non presuppone l'esercizio del diritto in via giurisdizionale, anzi, richiede unicamente lo specifico fine di «esercitare un preteso diritto», dunque, la convinzione ragionevole, anche se infondata in concreto, di esercitare un diritto, ovvero di soddisfare personalmente, mediante un mezzo illegittimo, una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria. Tuttavia, nel caso di specie, non c'è corrispondenza tra il preteso diritto abusivamente esercitato (la sottoscrizione della quietanza a titolo di compensazione con un preteso credito) e quello azionabile davanti all'autorità giudiziaria (l'azione per il risarcimento del danno). Del resto, da un lato, l'eccezione di compensazione è un effetto solo eventuale, che si estrinseca all'interno di un giudizio proposto dalla controparte, dall'altro non si ricorre al giudice per chiedere la sottoscrizione di un atto di quietanza. In altri termini, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato. e tizin 3.3 II quarto motivo è inammissibile per le ragioni indicate al 2.4, cui si ' rinvia per brevità, ribadendo che trattasi di censure non proponibili in sede di legittimità, in presenza di motivazione esente da manifesta illogicità. 3.4 II quinto motivo è infondato. Va premesso che in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sezione 6, n. 48086 del 12/9/2018, B., Rv. 274229 - 01). Ciò posto, si osserva che, quanto all'onere di allegazione e di prova spettante alla parte civile, quest'ultima può scegliere, senza incorrere in alcuna nullità, a differenza di quanto avviene nel processo civile (Sezione 3 civile, n. 10527 del 13/5/2011, Rv. 618210), di allegare genericamente di aver subito un danno (Sezione 6, n. 27500 del 15/4/2009, Morrone, Rv. 244526 - 01; Sezione 4, n. 13195 del 30/11/2004, Dorgnak, Rv. 231212 - 01). Il legislatore ha, dunque, strutturato un sistema aperto dell'azione civile nel processo penale, consentendo all'autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, che si adegui alle istanze alle quali si lega nel tempo la funzione del risarcimento del danno ed in rapporto alle diverse tipologie di reato. Il giudice può, infatti, stabilire in relazione al caso concreto se debba valorizzarsi la funzione sanzionatoria della pronuncia risarcitoria, meno astretta alla concreta entità del danno, che sarà liquidato definitivamente ed equitativamente con la pronuncia di condanna penale, ovvero la funzione compensativa e riparatoria, più strettamente legata alla prova del quantum del danno, indipendentemente dalla specificità della domanda. Va ribadito, a tale proposito, che la monetizzazione dei pregiudizi morali non può che essere equitativa, trattandosi di danni che, per definizione, è impossibile quantificare nel loro esatto ammontare e che, perché sia soddisfatto l'obbligo di motivazione, non è necessario che il giudice indichi analiticamente in base a quali calcoli ha determinato il quantum del risarcimento, ma è sufficiente che siano indicati i fatti materiali tenuti in considerazione per pervenire a quella decisione. La dazione di una somma di denaro non è, per tali danni, reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare giacché in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare (Sezione 4, n. 18099 del 1/4/2015, Lucchelli, Rv. 263450 - 01). Orbene, nel caso in esame, il giudice di merito ha dato conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (si veda sul punto la sentenza di primo grado a pagina 48). 4. All'inammissibilità del ricorso del Muratori segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 5. Il rigetto del ricorso dell'Haberi non comporta conseguenze in punto di prescrizione con riferimento al delitto contestato al capo B), la cui commissione risale al 5 dicembre 2014. Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sezioni Unite, n. 6903 del 27/5/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). Nel caso di specie i due motivi respinti (il secondo ed il quinto) riguardavano specificamente la qualificazione giuridica del reato di cui al capo A), che è questione del tutto slegata dal reato di lesioni di cui al capo B) e le statuizioni civili, che costituiscono capo autonomo della decisione. 6. Dall'esito del giudizio discende la condanna in solido degli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro quattromila ottocento, oltre accessori di legge. P. Q. M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pa