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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 19077/2026

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llo di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1.

La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiaratoMoubker Ala responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990, n.309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 18 dicembre 20242.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso tale sentenza per iseguenti motivi:2.1.

Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c),cod. proc. pen. in relazione agli artt.143, 178 lett. c), 185, 585 e 601, comma 3,cod. proc. pen. per omessa traduzione del decreto di citazione per il giudizio diappello all’imputato alloglotta detenuto, non comparso all’udienza del 9 ottobre2025, con conseguente nullità dell’atto e di tutti gli atti conseguenti.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c),cod. proc. pen. in relazione agli artt.143, 178 lett. c), 185, 585 e 605 cod. proc.pen. – violazione dell’art. 1 d. lgs. 4 marzo 2014, n.32 – violazione dell’art. 6 § 3CEDU anche alla luce delle Sezioni Unite penali n.38306/2025 per omessatraduzione della sentenza di appello all’imputato alloglotta nonostante la nominadell’interprete e la traduzione della sentenza di primo grado3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento della sentenza documento con restituzione degli atti alla Corted’appello, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione; perl’inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Secondo quanto indicato dallostesso ricorrente, l’omessa traduzione del decreto di citazione in appello integrauna nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez.

U, n. 38306 del29/05/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 288798 – 02) che, in quanto tale, andava eccepita,secondo il disposto dell’art. 180 cod. proc. pen., non oltre la pronuncia dellasentenza di appello.La circostanza che l’imputato non abbia presenziato all’udienza non escludela sanatoria, essendo presente il difensore che, secondo quanto risulta dal verbaledell’udienza del 9 ottobre 2025, ha esercitato la difesa nel merito (Sez. 2, n. 42342del 14/09/2023, Zito, Rv. 285304 – 01).2.

Il secondo motivo è fondato.

Secondo quanto accertato da questa Corte,nei termini consentiti dalla natura della censura, dopo il deposito della sentenzaqui impugnata non ne è stata attivata la traduzione in lingua nota all’imputato.La citata Sez.

U [OSCURATO:PERSONA] così si esprime a proposito della formulazione dell’art.143 cod. proc. pen. come novellato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32: «La nuovanormativa, complessivamente considerata, ha quindi strettamente collegato,come già aveva fatto la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 10 del 1993,la traduzione degli atti processuali al diritto di difesa e ha riconosciutoespressamente all'imputato, che non conosce la lingua italiana, la garanzia dellatraduzione scritta, come esplicazione di tale diritto, in via automatica e obbligatoriain relazione a quegli atti "fondamentali" del procedimento penale, individuati dallegislatore nazionale in un circoscritto elenco; ovvero, su richiesta o su iniziativadel giudice, per tutti quegli altri atti «ritenuti essenziali per consentire all'imputatodi conoscere le accuse a suo carico».

Rispetto agli atti "fondamentali" elencati alsecondo comma dell'art. 143 cod. proc. pen. la traduzione dunque: a) va eseguitadi regola in forma scritta «entro un termine congruo tale da consentire l'eserciziodei diritti e della facoltà della difesa» e in forma orale solo in via residuale edeccezionale, ovvero quando ricorrono «particolari ragioni di urgenza» e non siapossibile avere prontamente la traduzione scritta, e sempre che ciò non pregiudichiil diritto di difesa dell'imputato; b) non richiede alcuna richiesta della parteinteressata (che alla traduzione può tuttavia rinunciare espressamente per laforma scritta, dovendosi in ogni caso assicurare la traduzione orale, anche in formariassuntiva)».Le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato che la sentenza (così come ogninota all’imputato alloglotta che non conosce l’italiano; dal combinato disposto degliartt. 143 e 546 cod. proc. pen. discende, in particolare, che la sentenza la cuimotivazione non sia stata tradotta vada equiparata, nei confronti dell'imputatoalloglotta, a una sentenza priva di motivazione e quindi affetta da nullità.

L’omessatraduzione determina una nullità generale a regime intermedio (artt. 143, comma2, 178 lett. c), 180 cod. proc. pen.) (Sez.

U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024,Niecko, Rv. 286356 – 01), che colpisce la «sentenza-documento».

La tempestivaeccezione della nullità, formulata con l’atto d’impugnazione, comportal’annullamento con rinvio al giudice che ha emesso la sentenza nella fasesuccessiva alla deliberazione, ai soli fini della traduzione.

La sentenza dovrà esserenuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno,ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazionedell'avviso di deposito della stessa sentenza (Sez.

U, n. 14978 del 20/12/2012,dep. 2013, R.d., Rv. 254671 - 01).3.

Il massimo consesso nomofilattico ha precisato che l’obbligo di traduzioneriguarda anche la sentenza di appello (Sez.

U [OSCURATO:PERSONA], par. 5.6.) e che il difensoreè legittimato a proporre ricorso anche senza traduzione, dovendosi distinguere lalegittimazione sostanziale a impugnare, che spetta all’imputato, dalle modalitàtecniche di esercizio di tale facoltà, spettanti al difensore, cosicchè l’impossibilitàper l’imputato di comprendere il significato della sentenza non esclude laproponibilità del ricorso né consente di desumere da esso la conoscenza dell’attoimpugnato (Sez.

U [OSCURATO:PERSONA] par. 5.2., in cui si specifica che il c.d.

"principio dellaunicità del diritto di impugnazione" opera, nei rapporti tra l'imputato e il suodifensore, a condizione che il primo sia stato a conoscenza della esistenza delprovvedimento da impugnare).La sentenza rientra tra gli atti essenziali in quanto contribuisce a definire laposizione giuridica dell’imputato per cui, in linea con l’art. 143 cod. proc. pen. esecondo i principi della Direttiva 2010/64/UE, quest’ultimo deve essere messo ingrado di comprendere integralmente gli atti fondamentali del procedimento.

A ciòsi aggiunga che, nel caso in esame, gli atti essenziali del procedimento, quali daultimo la sentenza di primo grado e il decreto di citazione per il giudizio di appello,sono stati tradotti in lingua tedesca, a conferma della fondatezza dell’eccezionerispetto alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato (CorteEDU, Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c.

Italia, § 71), costituzionale e dilegittimità (sin da Corte cost. n. 10 del 1993 e Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216258 - 01).4.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’eccezione non deve essere sostenutadall’allegazione di argomenti a sostegno dell’interesse a impugnare in quantol’imputato ha diritto a comprendere il percorso logico-giuridico della condanna, acontribuire all’indirizzo difensivo e a valutare, anche personalmente, la decisioned’impugnare o meno (Sez.

U [OSCURATO:PERSONA], par. 5.9., ove si precisa che «è inesigibileper il difensore illustrare i profili di doglianza prospettabili dall'imputatopersonalmente, visto che quest'ultimo è impossibilitato all'esame diretto dell'attoperché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile»); se ne desume chel’omessa traduzione comporta un pregiudizio in re ipsa, connotatodall’impossibilità per l’imputato di contribuire alla sua personale difesa, che nonnecessita di ulteriore specificazione.5.

Conclusivamente, la sentenza-documento deve essere annullata senzarinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona ai soli fini dellatraduzione.

La sentenza dovrà essere nuovamente depositata, con l'effetto che itermini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dallanotificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza documento impugnata limitatamente all'omessatraduzione della stessa nella lingua conosciuta dall'imputato e dispone latrasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona ai soli fini della predettatraduzione.Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiaratoMoubker Ala responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990, n.309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 18 dicembre 20242. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso tale sentenza per iseguenti motivi:2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c),cod. proc. pen. in relazione agli artt.143, 178 lett. c), 185, 585 e 601, comma 3,cod. proc. pen. per omessa traduzione del decreto di citazione per il giudizio diappello all’imputato alloglotta detenuto, non comparso all’udienza del 9 ottobre2025, con conseguente nullità dell’atto e di tutti gli atti conseguenti.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c),cod. proc. pen. in relazione agli artt.143, 178 lett. c), 185, 585 e 605 cod. proc.pen. – violazione dell’art. 1 d. lgs. 4 marzo 2014, n.32 – violazione dell’art. 6 § 3CEDU anche alla luce delle Sezioni Unite penali n.38306/2025 per omessatraduzione della sentenza di appello all’imputato alloglotta nonostante la nominadell’interprete e la traduzione della sentenza di primo grado3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento della sentenza documento con restituzione degli atti alla Corted’appello, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione; perl’inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Secondo quanto indicato dallostesso ricorrente, l’omessa traduzione del decreto di citazione in appello integrauna nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. U, n. 38306 del29/05/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 288798 – 02) che, in quanto tale, andava eccepita,secondo il disposto dell’art. 180 cod. proc. pen., non oltre la pronuncia dellasentenza di appello.La circostanza che l’imputato non abbia presenziato all’udienza non escludela sanatoria, essendo presente il difensore che, secondo quanto risulta dal verbaledell’udienza del 9 ottobre 2025, ha esercitato la difesa nel merito (Sez. 2, n. 42342del 14/09/2023, Zito, Rv. 285304 – 01).2. Il secondo motivo è fondato. Secondo quanto accertato da questa Corte,nei termini consentiti dalla natura della censura, dopo il deposito della sentenzaqui impugnata non ne è stata attivata la traduzione in lingua nota all’imputato.La citata Sez. U [OSCURATO:PERSONA] così si esprime a proposito della formulazione dell’art.143 cod. proc. pen. come novellato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32: «La nuovanormativa, complessivamente considerata, ha quindi strettamente collegato,come già aveva fatto la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 10 del 1993,la traduzione degli atti processuali al diritto di difesa e ha riconosciutoespressamente all'imputato, che non conosce la lingua italiana, la garanzia dellatraduzione scritta, come esplicazione di tale diritto, in via automatica e obbligatoriain relazione a quegli atti "fondamentali" del procedimento penale, individuati dallegislatore nazionale in un circoscritto elenco; ovvero, su richiesta o su iniziativadel giudice, per tutti quegli altri atti «ritenuti essenziali per consentire all'imputatodi conoscere le accuse a suo carico». Rispetto agli atti "fondamentali" elencati alsecondo comma dell'art. 143 cod. proc. pen. la traduzione dunque: a) va eseguitadi regola in forma scritta «entro un termine congruo tale da consentire l'eserciziodei diritti e della facoltà della difesa» e in forma orale solo in via residuale edeccezionale, ovvero quando ricorrono «particolari ragioni di urgenza» e non siapossibile avere prontamente la traduzione scritta, e sempre che ciò non pregiudichiil diritto di difesa dell'imputato; b) non richiede alcuna richiesta della parteinteressata (che alla traduzione può tuttavia rinunciare espressamente per laforma scritta, dovendosi in ogni caso assicurare la traduzione orale, anche in formariassuntiva)».Le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato che la sentenza (così come ogninota all’imputato alloglotta che non conosce l’italiano; dal combinato disposto degliartt. 143 e 546 cod. proc. pen. discende, in particolare, che la sentenza la cuimotivazione non sia stata tradotta vada equiparata, nei confronti dell'imputatoalloglotta, a una sentenza priva di motivazione e quindi affetta da nullità. L’omessatraduzione determina una nullità generale a regime intermedio (artt. 143, comma2, 178 lett. c), 180 cod. proc. pen.) (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024,Niecko, Rv. 286356 – 01), che colpisce la «sentenza-documento». La tempestivaeccezione della nullità, formulata con l’atto d’impugnazione, comportal’annullamento con rinvio al giudice che ha emesso la sentenza nella fasesuccessiva alla deliberazione, ai soli fini della traduzione. La sentenza dovrà esserenuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno,ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazionedell'avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012,dep. 2013, R.d., Rv. 254671 - 01).3. Il massimo consesso nomofilattico ha precisato che l’obbligo di traduzioneriguarda anche la sentenza di appello (Sez. U [OSCURATO:PERSONA], par. 5.6.) e che il difensoreè legittimato a proporre ricorso anche senza traduzione, dovendosi distinguere lalegittimazione sostanziale a impugnare, che spetta all’imputato, dalle modalitàtecniche di esercizio di tale facoltà, spettanti al difensore, cosicchè l’impossibilitàper l’imputato di comprendere il significato della sentenza non esclude laproponibilità del ricorso né consente di desumere da esso la conoscenza dell’attoimpugnato (Sez. U [OSCURATO:PERSONA] par. 5.2., in cui si specifica che il c.d. "principio dellaunicità del diritto di impugnazione" opera, nei rapporti tra l'imputato e il suodifensore, a condizione che il primo sia stato a conoscenza della esistenza delprovvedimento da impugnare).La sentenza rientra tra gli atti essenziali in quanto contribuisce a definire laposizione giuridica dell’imputato per cui, in linea con l’art. 143 cod. proc. pen. esecondo i principi della Direttiva 2010/64/UE, quest’ultimo deve essere messo ingrado di comprendere integralmente gli atti fondamentali del procedimento. A ciòsi aggiunga che, nel caso in esame, gli atti essenziali del procedimento, quali daultimo la sentenza di primo grado e il decreto di citazione per il giudizio di appello,sono stati tradotti in lingua tedesca, a conferma della fondatezza dell’eccezionerispetto alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato (CorteEDU, Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c. Italia, § 71), costituzionale e dilegittimità (sin da Corte cost. n. 10 del 1993 e Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216258 - 01).4. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’eccezione non deve essere sostenutadall’allegazione di argomenti a sostegno dell’interesse a impugnare in quantol’imputato ha diritto a comprendere il percorso logico-giuridico della condanna, acontribuire all’indirizzo difensivo e a valutare, anche personalmente, la decisioned’impugnare o meno (Sez. U [OSCURATO:PERSONA], par. 5.9., ove si precisa che «è inesigibileper il difensore illustrare i profili di doglianza prospettabili dall'imputatopersonalmente, visto che quest'ultimo è impossibilitato all'esame diretto dell'attoperché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile»); se ne desume chel’omessa traduzione comporta un pregiudizio in re ipsa, connotatodall’impossibilità per l’imputato di contribuire alla sua personale difesa, che nonnecessita di ulteriore specificazione.5. Conclusivamente, la sentenza-documento deve essere annullata senzarinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona ai soli fini dellatraduzione. La sentenza dovrà essere nuovamente depositata, con l'effetto che itermini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dallanotificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza documento impugnata limitatamente all'omessatraduzione della stessa nella lingua conosciuta dall'imputato e dispone latrasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona ai soli fini della predettatraduzione.Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
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