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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21242/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi sono riproduttivi di identiche questioni confutate dalla Corte di appello con corretti riferimenti in fatto e diritto che ha: escluso l'ipotizzata esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., rilevando, tra l'altro, come neppure il ricorrente fosse stato in grado di enunciare in cosa fosse consistita l'attività illegittima dei pubblici ufficiali che invece erano intervenuti per indentificare il Crimi in ragione delle violazione della normativa vigente in piena crisi pandemica; rilevato la natura dolosa delle lesioni, osservando corre l'azione violenta posta in essere all'atto dell'intervento delle forze di polizia escludesse che le stesse potessero avere natura colposa; che nessun elemento positivo- neppure allegato dalla difesa - potesse essere valorizzato per il riconoscimento delle attenuanti generiche, tenuto conto della valorizzata condotta gratuitamente violenta e minacciosa assunta in occasione del controllo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi sono riproduttivi di identiche questioni confutate dalla Corte di appello con corretti riferimenti in fatto e diritto che ha: escluso l'ipotizzata esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., rilevando, tra l'altro, come neppure il ricorrente fosse stato in grado di enunciare in cosa fosse consistita l'attività illegittima dei pubblici ufficiali che invece erano intervenuti per indentificare il Crimi in ragione delle violazione della normativa vigente in piena crisi pandemica; rilevato la natura dolosa delle lesioni, osservando corre l'azione violenta posta in essere all'atto dell'intervento delle forze di polizia escludesse che le stesse potessero avere natura colposa; che nessun elemento positivo- neppure allegato dalla difesa - potesse essere valorizzato per il riconoscimento delle attenuanti generiche, tenuto conto della valorizzata condotta gratuitamente violenta e minacciosa assunta in occasione del controllo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 21242/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris