CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2025
Cassazione n. 02231/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 4370/2025 depositata il 22.05.2025, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -attrice riassumente nel giudizio di merito - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -convenute nel giudizio di merito - lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto l’accoglimento della richiesta di regolamento di competenza d’ufficio; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], residente in Robilante (CN), spiegava opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma avverso la cartella di pagamento n. 09720210121341924001 emessa da ll’ Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificatale in data 05.10.2022, relativa allariscossione di un credito della Prefettura di Roma di €. 22.129,48 per violazioni del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ‘C.d.S.’) commesse in Roma dal conducente coobbligato. La citata opponente denunciava l’omessa notificazione del verbale di violazione presupposto nonché l’abnormità delle somme richieste in pagamento con l’impugnata cartella esattoriale ; chiedeva, infine, la sospensione dell'esecutorietà degli atti opposti. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Romaindividuava come competente il Giudice di Pace di Cuneo. Quest’ultimo, a sua volta, si dichiarava incompetente per valore a favore del Tribunale di Cuneo. 2. Parte attrice riassumeva tempestivamente il giudizio innanzi al Tribunale di Cuneo, il qualesollevava conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., ravvisando la competenza per materia e territorio del Giudice di Pace di Cuneo. Osservava il giudice richiedente che , s otto il profilo della competenza per materia, venendo in rilievo obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite consanzione amministrativa pecuniaria, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 22-bis legge n. 689/1981 e, dunque, si sarebbe dovuta radicare la competenza per materia del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 7, d.lgs. n. 150/2011. Precisava il Tribunale che non aveva rilevanza l’ammontare della sanzione, alla luce del fatto che il criteriomisto della competenza per materia con il limite del valore trova applicazione solamente nel caso di ordinanza-ingiunzione, non ricorrente nel caso in esame. Sotto il profilo della competenza per territorio, essadoveva essere determinata, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. civ., in base al luogo della minacciata esecuzione, cioè, in forza dell’art. 480, comma3, cod. proc. civ., al luogo di notificazione della cartella di pagamento corrispondente alla residenza, domicilio o sede del destinatario della cartella stessa, sempreché in essa manchi l’elezione di domicilio del creditore istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In conclusione, il Tribunale di Cuneo ha rilevatoche la competenza sulla causa in questionespetti al Giudice di Pace di Cuneo; ragione per la quale harichiesto a questa Corte di regolare la competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha osserva to, nelle sue conclusioni,che le opposizioni proposte rientrano nella competenza di due Giudici di Pace diversi: -quello di Roma in relazione all’opposizione recuperatoria, ex art. 7, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, in quanto giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione del C.d.S., atteso che l’opponente ha lamentatol’omessa notifica del verbale; -il Giudice di Pace di Cuneo in relazione al merito dell’opposizione all’esecuzione,ex artt. 615 e 480, comma 3, cod. proc. civ., essendo la cartella assimilabile al precetto ed essendo stata la stessa notificata allaFicarra in Robilante (CN) . [OSCURATO:PERSONA]: 1. a norma dell’art. 204 - bis C.d.S. , alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 C.d.S. , qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione al verbale di accertamento davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, regolata dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 il quale, al comma 2, indica la competenza del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha chiarito che anche l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del C.d.S., ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. , e, pertanto, entro trenta giorni dalla sua notificazione (Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018). Tanto perché la notificazione del verbale di accertamento, per come delineata dal legislatore nell’art. 201, comma 5 C.d.S. , non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo. Piuttosto, è fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'Amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto l'omessa notificazione estingue dettodiritto, e quindi la notificazione è requisito di validità del titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato, appunto, dal verbale di accertamento. Una volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. , rimedio quest’ultimo da praticare quando si contestino fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (Cass. Sez. U., n. 22080 del 2017, cit., nn. 4.3., 5, 7.1., 7.2.). 2.1. Da tanto discende, altresì, che quando viene « recuperata » , dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa (oppureinvalida) notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'Amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Se, per contro, l'Amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, ogni difesa, anche di merito, deve essere proposta nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione. 3. Nel caso che ci occupa, nell’originario atto di opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma l’attrice prospettò due motivi di opposizione: in via pregiudiziale, lamentò l’omessa notificazione del verbale di violazione presupposto; nel merito, osservò come la cartella di pagamento in parola risultasse palesemente erronea con riguardo all'ammontare dell'importo richiesto, atteso che per una sola (asserita) violazione ad un non precisato articolo del C.d.S. era stata elevata la sanzione di €. 15.346,38 con successiva maggiorazione di €. 6.138,55 e così per complessivi €. 22.129,48; importo che, se riferito ad una sola violazione, appariva all’opponente abnorme ed esorbitante. La prima doglianza può senz’altro essere qualificata come «opposizione recuperatoria» nel senso già chiarito da questa Corte (Cass. Sez. U., n. 22080 del 2017, cit., n. 7.3.): ciò che viene recuperato nel caso di opposizione alla cartella esattoriale non sono le difese nel merito della pretesa sanzionatoria, ma soltanto la possibilità per il destinatariodella pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell’omessa (ovvero invalida) notificazione del verbale di accertamento. In relazione a tale doglianza, in applicazione dell’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, competente è il Giudice di Pace del luogo ove l’infrazione è stata commessa, ossia il Giudice di Pace di Roma nel caso di specie. Il secondo motivo di opposizione – riconducibile ad un’azione di opposizione (preventiva) all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. –rientra nella competenza per materia e per territorio del Giudice di pace di Cuneo ai sensi dell’art. 480, comma 3, cod. proc. civ., essendo la cartella esattoriale notificata alla Ficarra assimilabile al precetto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8704 del 15/04/2011; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29388 del 14/11/2024), giudizio nel quale potrà essere valutata –in pendenza dell’altra opposizione (ove riassunta) avanti al Giudice di pace di Roma –la sussistenza delle condizioni per disporre la sua sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. E’ opportuno precisare – come sottolineato anche dal PG – che, rientrando le due (doglianze di) opposizione nella competenza per materia e per territorio inderogabile di due giudici di pace diversi, non è possibile che la riassunzione del giudizio avvenga dinanzi al medesimo Giudice di pace (ovvero solo quello competente sull’opposizione all’esecuzione), potendosi giustificare la deroga di competenza per ragioni di connessione solo con riferimento al criterio della competenzaper valore (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23531 del 2/09/2024). 4. La riassunzione delle due cause (riconducibile alle due diverse domande) dovrà avvenire nel termine stabilito dall’art. 50 cod. proc. civ. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese diquesto procedimento, trattandosi di regolamento di competenza di ufficio. P.Q.M La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma in relazione all’opposizione avverso il verbale di accertamento presupposto della contestata violazione; dichiara, invece, la competenza del Giudice di Pace di Cuneo per la domanda di opposizione all’esecuzioneavverso la cartella esattoriale; assegna per la riassunzione delle due cause termine di mesi tre dalla comunicazione del presente