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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 28066/2024

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 29/02/2024 la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 21/09/2023, di condanna alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 640 e 615-ter cod. pen., per il mancato deposito con l'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio, così come previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.

Igs. 150/2022

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione la Gulisano, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., in relazione all'art 164 cod. proc. pen., assumendo la mancata considerazione da parte della corte territoriale dell'elezione di domicilio, rimasta immutata, fin dalla fase iniziale delle indagini, in sede di perquisizione, atto preesistente ed esaustivo della finalità dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., alla luce del quadro normativo (artt. 157-bis, 157-ter, comma 3, 162 e 164 cod. proc. pen.), in forza del quale in ogni stato e grado del procedimento le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite nel domicilio eletto.

Specifica, altresì, che nel caso in esame era stata presente alla celebrazione del dibattimento di primo grado e la stessa ordinanza impugnata era stata notificata al domicilio in origine eletto.

2.2. Con il secondo motivo, deduce - in caso di diversa ermeneutica dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. - una disarmonia del precetto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi manifestamente infondati.

3.1. Il primo motivo si fonda su un'erronea interpretazione dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.

La ricorrente, infatti, fa riferimento alla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel caso - come quello in esame - di imputato non processato in absentia, la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comrna 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche in fase di indagini o nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata.

Non considera, tuttavia, che ciò è stato ritenuto possibile a condizione che esse siano depositate unitamente all'atto di appello (Sez.2, n. 8014 del 11/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285936) o, quanto meno, che vi sia la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia e richiamata dal patrocinatore, in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoiui, Rv. 286269).

Se, infatti, la finalità è quella di agevolare il buon esito del procedimento notificatorio, è evidente che l'elezione o la dichiarazione di domicilio deve, comunque, essere depositata o allegata al momento della proposizione dell'impugnazione, onde consentire di effettuare la notificazione del decreto di citazione alla luce delle indicazioni espresse, per l'appunto, nell'elezione o nella dichiarazione di domicilio.

Nel caso in oggetto, dall'esame del fascicolo processuale - consentito in sede di legittimità, attesa la natura processuale della questione - si evince che l'elezione di domicilio, effettuata in sede di perquisizione e che la difesa ritiene "mantenere validità per la citazione in giudizio di appello" (pag. 10 del ricorso), non è stata depositata con l'atto di appello né ad esso allegata, sì che, a prescindere dall'epoca dell'espletamento di tale formalità rispetto alla sentenza impugnata, non risulta comunque adempiuto l'onere imposto per agevolare la voc:atio in iudicium e, quindi, la notifica del decreto di citazione; la diversa interpretazione suggerita dalla difesa, tesa a riconoscere validità "illimitata" alla elezione di domicilio effettuata in fase di perquisizione, per il solo fatto di non essere stata revocata o modificata, e a prescindere dal suo collegamento con l'atto di appello, vanificherebbe la portata innovativa della norma e la finalità ad essa sottesa, con una portata abrogativa, all'evidenza non giustificata.

2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso e alla questione di legittimità costituzionale posta, va ribadito che la Corte ha già esaminato tale profilo, pervenendo alla condivisibile decisione di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, ladelove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, Sentenza n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle .., spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. p Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 29/02/2024 la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 21/09/2023, di condanna alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 640 e 615-ter cod. pen., per il mancato deposito con l'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio, così come previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs. 150/2022 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione la Gulisano, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., in relazione all'art 164 cod. proc. pen., assumendo la mancata considerazione da parte della corte territoriale dell'elezione di domicilio, rimasta immutata, fin dalla fase iniziale delle indagini, in sede di perquisizione, atto preesistente ed esaustivo della finalità dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., alla luce del quadro normativo (artt. 157-bis, 157-ter, comma 3, 162 e 164 cod. proc. pen.), in forza del quale in ogni stato e grado del procedimento le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite nel domicilio eletto. Specifica, altresì, che nel caso in esame era stata presente alla celebrazione del dibattimento di primo grado e la stessa ordinanza impugnata era stata notificata al domicilio in origine eletto. 2.2. Con il secondo motivo, deduce - in caso di diversa ermeneutica dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. - una disarmonia del precetto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi manifestamente infondati. 3.1. Il primo motivo si fonda su un'erronea interpretazione dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. La ricorrente, infatti, fa riferimento alla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel caso - come quello in esame - di imputato non processato in absentia, la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comrna 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche in fase di indagini o nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata. Non considera, tuttavia, che ciò è stato ritenuto possibile a condizione che esse siano depositate unitamente all'atto di appello (Sez.2, n. 8014 del 11/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285936) o, quanto meno, che vi sia la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia e richiamata dal patrocinatore, in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoiui, Rv. 286269). Se, infatti, la finalità è quella di agevolare il buon esito del procedimento notificatorio, è evidente che l'elezione o la dichiarazione di domicilio deve, comunque, essere depositata o allegata al momento della proposizione dell'impugnazione, onde consentire di effettuare la notificazione del decreto di citazione alla luce delle indicazioni espresse, per l'appunto, nell'elezione o nella dichiarazione di domicilio. Nel caso in oggetto, dall'esame del fascicolo processuale - consentito in sede di legittimità, attesa la natura processuale della questione - si evince che l'elezione di domicilio, effettuata in sede di perquisizione e che la difesa ritiene "mantenere validità per la citazione in giudizio di appello" (pag. 10 del ricorso), non è stata depositata con l'atto di appello né ad esso allegata, sì che, a prescindere dall'epoca dell'espletamento di tale formalità rispetto alla sentenza impugnata, non risulta comunque adempiuto l'onere imposto per agevolare la voc:atio in iudicium e, quindi, la notifica del decreto di citazione; la diversa interpretazione suggerita dalla difesa, tesa a riconoscere validità "illimitata" alla elezione di domicilio effettuata in fase di perquisizione, per il solo fatto di non essere stata revocata o modificata, e a prescindere dal suo collegamento con l'atto di appello, vanificherebbe la portata innovativa della norma e la finalità ad essa sottesa, con una portata abrogativa, all'evidenza non giustificata. 2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso e alla questione di legittimità costituzionale posta, va ribadito che la Corte ha già esaminato tale profilo, pervenendo alla condivisibile decisione di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, ladelove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, Sentenza n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle .., spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. p Così
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