CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 45043/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 624 e 625, comma 1, n.6, cod.pen.. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - attinente alla tempistica del momento di arrivo dell'imputato nel luogo in cui è stato consumato il furto rispetto all'arrivo della vettura condotta dalla persona offesa (e ritenuto asseritamente incompatibile con la ascritta veste di "palo") - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale alle pagg.15 e 16 della sentenza, nella quale sono stati rilevatei, con motivazione non illogica, la rapida tempistica dell'esecuzione del furto e il ruolo concretamente rivestito dall'imputato, a propria volta del tutto compatibile con gli orari desunti dai filmati estratti dalle videocamere di sorveglianza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]