CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 39585/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione manifestamente illogica con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Bologna indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato quella pronunciata dal Tribunale della stessa città pronunciata il giorno 15 maggio 2024 con la quale egli era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (commesso in Bologna dal 27 febbraio 2020 sino all'attualità), per avere violato gli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza con obbligo di soggiorno, avendo trasgredito la prescrizione relativa all'obbligo di presentazione al commissariato della polizia di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 24 agosto 2020 per precedente giudicato e che ha concesso le attenuanti generiche rideterminando la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, confermando per il resto la gravata sentenza; [OSCURATO:PERSONA] che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polinneni, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. 'prescrizioni accessorie' di cui all'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati. Da tale principio di diritto la sentenza impugnata non si è discostata, essendo stato dimostrato (e neppure specificamente contestato dall'odierno ricorrente) che l'imputato, nei giorni sopra indicati, non si era recato presso il sopra indicato commissariato [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso l'errore scusabile invocato dall'imputato, rilevando che egli non aveva dimostrato di essere ricoverato in ospedale nelle giornate sopra indicate; [OSCURATO:PERSONA], poi, che la Corte distrettuale ha respinto la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva evidenziando, senza incorrere in evidenti vizi logici, che l'imputato risulta essere persona inaffidabile ed indifferente al rispetto di qualsivoglia regola, come confermato dai suoi numerosi precedenti penali anche in tema di violazione delle prescrizioni di misure di prevenzione; Rilevato, quindi, che il ricorrente - pur lamentando il vizio di motivazione - sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per confermare, in parte, il giudizio di penale responsabilità e per escludere l'applicabilità di una pena sostitutiva; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,