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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46344/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.

Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di del condannato.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che fossero ancora attuali e condivisibili le considerazioni svolte con precedente ordinanza di rigetto del 16 febbraio 2021, nella quale si era dato atto del fatto che l'ampio beneficio dell'affidamento in prova non potesse essere concesso, non essendo possibile giungere a una prognosi assolutamente favorevole circa la capacità del condannato di astenersi dalla futura commissione di reati.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha evidenziato che il profondo inserimento del condannato nel contesto delle attività illecite ineren9a—detenzionee7cessione delle sostanze stupefacenti, con la commissione anche di reati nella forma associativa, evidenziavano il mantenimento da parte dello stesso di stretti contatti con l'ambiente criminale dedito allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Tale circostanza, quindi, oltre a fondare un giudizio negativo sulla personalità del condannato, non consentiva di ritenere con ragionevole certezza che anche la misura della detenzione domiciliare, caratterizzata da ampi margini di movimento per lo svolgimento di attività lavorativa, fosse idonea a prevenire, da parte del condannato, la reiterazione di reati.

Il giudice di merito, infine, pur rilevando le valutazioni positive della relazione dell'equipe penitenziaria, che aveva evidenziato una regolare condotta del detenuto, ha ritenuto che il percorso di revisione critica dei detenuto fosse ancora superficiale e che, quindi, necessitasse di essere ulteriormente approfondito (considerando che lo stesso non aveva riferito alcun elemento circa le condotte che gli erano state addebitate nella ulteriore sentenza di condanna, seppure non definitiva).

Infine, la esecuzione della pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali per un breve arco temporale non era, da solo, elemento idoneo a giustificare l'accoglimento dell'istanza.

Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di del condannato. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che fossero ancora attuali e condivisibili le considerazioni svolte con precedente ordinanza di rigetto del 16 febbraio 2021, nella quale si era dato atto del fatto che l'ampio beneficio dell'affidamento in prova non potesse essere concesso, non essendo possibile giungere a una prognosi assolutamente favorevole circa la capacità del condannato di astenersi dalla futura commissione di reati. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha evidenziato che il profondo inserimento del condannato nel contesto delle attività illecite ineren9a—detenzionee7cessione delle sostanze stupefacenti, con la commissione anche di reati nella forma associativa, evidenziavano il mantenimento da parte dello stesso di stretti contatti con l'ambiente criminale dedito allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Tale circostanza, quindi, oltre a fondare un giudizio negativo sulla personalità del condannato, non consentiva di ritenere con ragionevole certezza che anche la misura della detenzione domiciliare, caratterizzata da ampi margini di movimento per lo svolgimento di attività lavorativa, fosse idonea a prevenire, da parte del condannato, la reiterazione di reati. Il giudice di merito, infine, pur rilevando le valutazioni positive della relazione dell'equipe penitenziaria, che aveva evidenziato una regolare condotta del detenuto, ha ritenuto che il percorso di revisione critica dei detenuto fosse ancora superficiale e che, quindi, necessitasse di essere ulteriormente approfondito (considerando che lo stesso non aveva riferito alcun elemento circa le condotte che gli erano state addebitate nella ulteriore sentenza di condanna, seppure non definitiva). Infine, la esecuzione della pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali per un breve arco temporale non era, da solo, elemento idoneo a giustificare l'accoglimento dell'istanza. Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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