CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28226/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05P3BSM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere i giudici di appello applicato una doppia riduzione della pena riferibile al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché come emerge dal testo del provvedimento impugnato (si veda pag. 5, ove si fa riferimento alla "riduzione della pena base per le riconosciute circostanze attenuanti"), il giudice di appello nell'operazione di rideterminazione del trattamento sanzionatorio ha proceduto ad una diminuzione della pena base (da anni 5 di reclusione ed C 2.100 di multa ad anni 3 mesi 4 di reclusione ed C 1.400 di multa) tenendo conto sia delle attenuanti generiche che dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, riconosciute in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante; considerato che, sul punto, a fronte della contestazione del ricorrente in merito alla riduzione della pena pari "esclusivamente ad un terzo" in relazione a entrambe le circostanze attenuanti riconosciute, giova ribadire che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è deducibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i