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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 18528/2026

Testo disponibile della fonte

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la sentenza del 10/07/2025 del tribunale di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il tribunale di Milano con sentenza del 10 luglio 2025, emessa ai sensidell'articolo 444 del codice di rito, condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazionereato qualificato ai sensi dell'articolo 73 comma cinque, del d.p.r. 309 del 1990.2.

Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] mediante il propriodifensore propone ricorso per cassazione deducendo due motivi di impugnazione.3.

Con il primo deduce il vizio di violazione di legge ai sensi dell'articolo448 comma due bis cod. proc. pen. per errata qualificazione giuridica del fattonel senso della insussistenza del fatto medesimo, con conseguente necessariaassoluzione.

Il fatto corrisponderebbe ad una detenzione di stupefacenti per usopersonale alla luce del quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata.4.

Con il secondo motivo deduce la illegalità della disposta confisca deldenaro sequestrato sostenendo che a fronte, in questo caso, della confiscabilitàdel denaro solo quando sia provata la provenienza illecita dello stesso, il giudicesarebbe incorso in errore5.

Il ricorso è inammissibile.6.

Il primo motivo è del tutto generico, al fronte della mera asserzione percui la sostanza stupefacente rinvenuta - pari ad hascisc per grammi 85, oltre adaltro quantitativo dello stesso tipo detenuto indosso, per grammi 15 - sarebbedestinata ad uso personale; affermazione formulata nonostante i consistentiquantitativi prima citati e di cui al capo di imputazione ed a fronte degli atti diindagine espressamente richiamati nella sentenza, che rimandano alladisponibilità in capo al ricorrente, oltre che della predetta droga, di un bilancinodi precisione, di un rotolo di cellophane ed di un coltello con lama intrisa disostanza stupefacente.

Con l'aggiunta persino di dichiarazioni confessorie.

Tantoprecisato va allora anche ricordato che la errata qualificazione funzionale allaricorribilità in cassazione della sentenza di patteggiamento deve essere evidente.Infatti in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità diricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza èlimitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazionerisulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesementeeccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (In applicazione delprincipio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che avevaerroneamente qualificato come furto aggravato un fatto che, sulla base del capodi imputazione e della motivazione della sentenza, doveva qualificarsi invecequale tentativo di rapina impropria aggravata). (Sez. 2, n. 14377 del31/03/2021, Pg, Rv. 281116 - 01)7.

Quanto al secondo motivo, esso appare generico e comunque limitato alsolo vizio di violazione di legge, nel senso che secondo il ricorrente si sarebbeconfiscato il denaro senza prova della provenienza da illecita cessione.

Ebbene,in tema di stupefacenti, il disposto dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdottodalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto dicui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato nel novero di quelli costituenti presuppostodella confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., richiede, laddove sianocontestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri disomme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno delrequisito della sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti tanto piùrigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate. (In applicazione delprincipio, la Corte ha ritenuto correttamente disposto la confisca della somma dieuro 240,90 a carico di un imputato, già più volte condannato per reati inmateria di droga, senza fissa dimora, privo di un'occupazione stabile, che avevagenericamente addotto la provenienza di una parte della somma in questionedall'attività di commerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precisein merito alla stessa). (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Rv. 286254 - 01)Tuttavia, non è proposto alcun appunto critico in tema di motivazione per lasproporzione, sebbene in sentenza si richiami per la confisca anche l'art. 85 bisdel DPR 309/90.8.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 10/07/2025 del tribunale di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il tribunale di Milano con sentenza del 10 luglio 2025, emessa ai sensidell'articolo 444 del codice di rito, condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazionereato qualificato ai sensi dell'articolo 73 comma cinque, del d.p.r. 309 del 1990.2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] mediante il propriodifensore propone ricorso per cassazione deducendo due motivi di impugnazione.3. Con il primo deduce il vizio di violazione di legge ai sensi dell'articolo448 comma due bis cod. proc. pen. per errata qualificazione giuridica del fattonel senso della insussistenza del fatto medesimo, con conseguente necessariaassoluzione. Il fatto corrisponderebbe ad una detenzione di stupefacenti per usopersonale alla luce del quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata.4. Con il secondo motivo deduce la illegalità della disposta confisca deldenaro sequestrato sostenendo che a fronte, in questo caso, della confiscabilitàdel denaro solo quando sia provata la provenienza illecita dello stesso, il giudicesarebbe incorso in errore5. Il ricorso è inammissibile.6. Il primo motivo è del tutto generico, al fronte della mera asserzione percui la sostanza stupefacente rinvenuta - pari ad hascisc per grammi 85, oltre adaltro quantitativo dello stesso tipo detenuto indosso, per grammi 15 - sarebbedestinata ad uso personale; affermazione formulata nonostante i consistentiquantitativi prima citati e di cui al capo di imputazione ed a fronte degli atti diindagine espressamente richiamati nella sentenza, che rimandano alladisponibilità in capo al ricorrente, oltre che della predetta droga, di un bilancinodi precisione, di un rotolo di cellophane ed di un coltello con lama intrisa disostanza stupefacente. Con l'aggiunta persino di dichiarazioni confessorie. Tantoprecisato va allora anche ricordato che la errata qualificazione funzionale allaricorribilità in cassazione della sentenza di patteggiamento deve essere evidente.Infatti in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità diricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza èlimitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazionerisulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesementeeccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (In applicazione delprincipio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che avevaerroneamente qualificato come furto aggravato un fatto che, sulla base del capodi imputazione e della motivazione della sentenza, doveva qualificarsi invecequale tentativo di rapina impropria aggravata). (Sez. 2, n. 14377 del31/03/2021, Pg, Rv. 281116 - 01)7. Quanto al secondo motivo, esso appare generico e comunque limitato alsolo vizio di violazione di legge, nel senso che secondo il ricorrente si sarebbeconfiscato il denaro senza prova della provenienza da illecita cessione. Ebbene,in tema di stupefacenti, il disposto dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdottodalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto dicui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato nel novero di quelli costituenti presuppostodella confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., richiede, laddove sianocontestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri disomme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno delrequisito della sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti tanto piùrigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate. (In applicazione delprincipio, la Corte ha ritenuto correttamente disposto la confisca della somma dieuro 240,90 a carico di un imputato, già più volte condannato per reati inmateria di droga, senza fissa dimora, privo di un'occupazione stabile, che avevagenericamente addotto la provenienza di una parte della somma in questionedall'attività di commerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precisein merito alla stessa). (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Rv. 286254 - 01)Tuttavia, non è proposto alcun appunto critico in tema di motivazione per lasproporzione, sebbene in sentenza si richiami per la confisca anche l'art. 85 bisdel DPR 309/90.8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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