CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21372/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
catura Generale dello Stato;- ricorrente -controunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura agli atti;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 2323/2024, depositata il 17/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22580/2024Numero sezionale 4581/2026Numero di raccolta generale 21372/2026Data pubblicazione 23/06/20261. L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avvisodi accertamento n. TYU03B000475/2018, relativo alle imposte sui redditi,all'IRAP e all'IVA per il periodo d’imposta 2014. L’atto impositivo recepiscei rilievi formulati nel PVC redatto il 13.6.2016 dal Nucleo di [OSCURATO:PERSONA], con il quale - oltre ad un recupero di IVA in relazione all’emissionedi fatture per operazioni inesistenti - il reddito d’impresa della societàcontribuente è stato rettificato in aumento sul rilievo della indebitadeduzione di costi, per complessivi € 25.975,65, relativi alla spesa peracquisto di carburante destinato agli automezzi aziendali.2. Contestualmente l’AE di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato a [OSCURATO:PERSONA],socia al cinquanta per cento della [OSCURATO:SOCIETA]., l’avviso diaccertamento n. TYU01B000481/2018, recante rettifica del reddito dapartecipazione per l’anno 2014, attribuito per trasparenza giusta opzione exart. 116 TUIR, con conseguente liquidazione delle maggiori imposte dovutea titolo di IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale, oltresanzioni e interessi.3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso n. TYU01B000481/2018 dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n.319/01/2020, depositata in data 25.9.2020, ha accolto parzialmente ilricorso - con conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta - sullascorta di quanto deciso, in relazione all’avviso di accertamento presupposton. TYU03B000475/2018, con la sentenza n. 103/2020, emessa dallo stessoUfficio giudiziario. In particolare, con tale ultima pronuncia, e in parzialeaccoglimento del ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci, laquota parte dell’importo dei costi da considerare effettivamente non inerentiera stata ridotta ad € 10.384,62, stante la presenza, agli atti, della provadell’effettivo sostenimento della spesa residua, pari ad € 15.594,03.4. Avverso la sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate,chiedendo affermarsi l’indeducibilità anche dell’aliquota di costi fatta salvadalla CTP, pari ad € 15.594,03. La contribuente ha proposto ricorsoNumero registro generale 22580/2024Numero sezionale 4581/2026Numero di raccolta generale 21372/2026Data pubblicazione 23/06/2026incidentale. Nel corso del giudizio di secondo grado, la Falzone ha depositatola sentenza n. 107/07/22, con cui la CGT2, riformando la sentenza n.103/2020 della CTP di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato in toto l’avviso di accertamentopresupposto TYU03B000475/2018, emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]5. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha, quindi,pronunciato la sentenza n. 2323/07/2024, con la quale, prendendo attodell’annullamento totale dell’accertamento presupposto, ha respintol’appello principale proposto dall'Ufficio ed ha accolto l’appello incidentaleproposto dalla Falzone, annullando integralmente anche l'avviso diaccertamento n. TYU01B000481/2018.6. Avverso la sentenza ha proposto per cassazione l’Ufficio, con attoaffidato ad un motivo.7. In data 16.12.2024, avendo rilevato un tema di improcedibilità delricorso per cassazione, il consigliere delegato di questa Corte ha formulatoproposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.,ritualmente comunicata alle parti. L’Agenzia delle Entrate, con tempestivaistanza sottoscritta dal difensore, ha chiesto la decisione.8. La resistente ha resistito con controricorso.9. In data 14.5.2026 la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente occorre scrutinare la procedibilità del ricorso, postoche l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CGT2 della Sicilian. 2323/07/2024 - notificata, via PEC, in data 18.10.2024, al procuratoredomiciliatario di [OSCURATO:PERSONA] - ma, nel costituirsi in giudizio, hadepositato, in data 29.10.2024, un “ricorso per cassazione nei confronti diEUROMOTOR s.r.l.”, corredato dell’atto impugnato, volto alla riforma dellasentenza della CGT di II grado della Sicilia n. 8365/2023. Si tratta diNumero registro generale 22580/2024Numero sezionale 4581/2026Numero di raccolta generale 21372/2026Data pubblicazione 23/06/2026documenti del tutto inconferenti con quelli attinenti alla presente causa, ilche equivale ad un ricorso non depositato a norma dell'art. 369 cod. proc.civ. e ha determinato questa Corte a proporre la definizione anticipata dellacontroversia.2. Nell’opporsi a tale soluzione, la ricorrente ha obiettato che il ricorsooriginale è stato allegato alla PEC di notifica alla controparte dell’attointroduttivo e, quindi, è da ritenersi siccome tempestivamente, benchéindirettamente, messo a disposizione del Collegio, che è in grado divisionarlo aprendo il file *.eml ritualmente depositato (“Il ricorso corretto èstato, infatti, notificato il 18 ottobre 2024 alla contribuente Falzone e ai suoidifensori e quindi depositato, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., medianteil deposito telematico delle ricevute PEC complete in formato .eml. ildeposito di tali files .eml, contenenti al loro interno i files del ricorso chesono corretti, cioè proprio quelli che si riferiscono alla sentenza citata eall’intimata menzionata nell’atto d’iscrizione a ruolo e costituenti il ricorsonotificato, costituisce deposito idoneo del ricorso notificato ai sensi dell’art.369 cpc”).3. L’AE ha, inoltre, evidenziato che “L’ulteriore ricorso, erroneamentecaricato come atto introduttivo e relativo ad altra controversia, non è statonotificato alla contribuente Falzone, non corrisponde ai dati di iscrizione aruolo, non è coerente con le ricevute PEC depositate e non ha svolto alcunafunzione nel presente giudizio. Esso costituisce documento inconferente, danon considerare, ma non è idoneo a elidere il deposito del ricorso corretto,già presente nel fascicolo telematico.” e ha fatto notare che la contropartenulla ha eccepito, costituendosi, anzi, tempestivamente e difendendosi nelmerito, sicché, ha concluso, una declaratoria di improcedibilità si porrebbein contrasto con il principio di strumentalità delle forme e con l’effettivitàdella tutela giurisdizionale garantita dagli artt. 24 e 111 Cost.4. Orbene, in primo luogo va precisato che è irrilevante che controparte,nel costituirsi, nulla abbia dedotto sul punto. Al riguardo, difatti, questaNumero registro generale 22580/2024Numero sezionale 4581/2026Numero di raccolta generale 21372/2026Data pubblicazione 23/06/2026Corte ha affermato che la costituzione dell’intimato non sana la violazionedella regola di procedibilità, dato che il principio – sancito dall'art. 156 cod.proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancatoraggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza diforme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono appositee separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017;Cass. 41967/2021).5. Ciò posto, ritiene il collegio che la questione debba venire risolta incontinuità con l’indirizzo sostanzialista già affermato in diversi precedenti diquesta Corte.6. In particolare, con Cass., Sez. Un., n. 22438/2018, ribadita dallasuccessiva Sez. Un. n. 6477/2024, si è affermato, nello sviluppo dell’iterargomentativo avente ad oggetto, segnatamente, la questione diprocedibilità ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. di ricorso nativodigitale notificato a mezzo PEC e depositato in copia analogica priva diasseverazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 53/1994, il principio secondocui il ricorso predisposto in originale, in forma di documento informatico, enotificato in via telematica deve essere ritualmente sottoscritto con firmadigitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell’attostesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa,in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo. Ciò alla lucedel principio di effettività della tutela giurisdizionale - cui si raccorda quellodi strumentalità delle forme processuali - per cui è possibile desumerealiunde, da elementi qualificanti, la paternità certa dell’atto processuale e,più in generale, la corretta instaurazione del contraddittorio.Si è anche statuito, in Sez. L., 27/10/2025, n. 28512, Rv. 676917-01,che il mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnatonon determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, ex art. 369,comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., laddove essa risulti comunquepervenuta nella disponibilità del giudice entro il termine per il deposito delNumero registro generale 22580/2024Numero sezionale 4581/2026Numero di raccolta generale 21372/2026Data pubblicazione 23/06/2026controricorso, in quanto presente nel fascicolo telematico acquisito d’ufficioai sensi dell’art. 137-bis disp. att. cod. proc. civ., dandosi luogo altrimentia una conseguenza palesemente sproporzionata e ingiustificata, in assenzadi pregiudizio alla funzionalità del processo.Inoltre, con Sez. U, 02/05/2017, n. 10648, Rv. 643945-01, è statoespressamente chiarito che deve escludersi la possibilità di applicazionedella sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma secondo, n. 2, cod.proc. civ., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente nonabbia depositato, unitamente al ricorso medesimo, anche la relata dinotifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudiceperché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediantel’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. Nella parte motiva di taleultima sentenza viene precisato, con considerazioni che ben si attagliano alcaso di specie, che “…a far propendere il Collegio verso l'orientamento piùliberale, sollecitato dall'ordinanza di rimessione, è l'intrecciarsi di piùaspetti, portatori di altrettanti valori interni al sistema: l'ordinato svolgersidel giudizio di legittimità, con la possibilità di avviare sollecitamente leverifiche di rito; il controllo sulla tempestività dell'impugnazione e sulconseguente formarsi del giudicato; il diritto della parte resistente di farconstare i vizi del ricorso; la necessaria proporzionalità tra la sanzioneirrimediabile dell'improcedibilità (art. 387 cod. proc. civ.) e la violazioneprocessuale commessa; la strumentalità che le forme processuali hanno infunzione della attuazione della giurisdizione mediante decisioni di merito; lagiustizia della decisione (SU 10531/13; 26242/14; 12310/15) quale scopodell'equo processo. [OSCURATO:PERSONA] reputa che non sia possibile applicare lasanzione dell'improcedibilità allorquando il documento mancante sia nelladisponibilità del giudice per opera della controparte o perché ladocumentazione sia stata acquisita mediante l'istanza di trasmissione delfascicolo d'ufficio. In tal caso le ragioni della tempestiva conoscenza, cheavevano sorretto la lettura rigorista, cedono alla verifica di ragionevolezzaNumero registro generale 22580/2024Numero sezionale 4581/2026Numero di raccolta generale 21372/2026Data pubblicazione 23/06/2026delle regole del procedimento e di proporzionalità della sanzione, che ècostituita dal divieto di accesso al giudice.” (enfasi aggiunta).Del resto, l’improcedibilità, a differenza di quanto previsto in altresituazioni procedurali, trova la sua ragione nel presidiare, con efficaciasanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza diavvio di un determinato processo. E' stato insegnato anche che essa ècompatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi diimpugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compressionedel diritto di difesa.Nel caso di specie, il deposito tempestivo delle ricevute di accettazionee consegna delle PEC inviate al procuratore della resistente, poiregolarmente costituitasi, contenenti l’originale del ricorso nativo digitale,visibili alla Corte fin dall’accettazione da parte della cancelleria, possonoessere considerati equipollenti al separato deposito del ricorso.Si può concludere, quindi, che deve escludersi la possibilità diapplicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, commasecondo, n. 2, cod. proc. civ., nel caso in cui il ricorrente, nel costituirsitempestivamente in giudizio, non abbia depositato l’originale del ricorso percassazione, ove lo stesso abbia depositato le ricevute di accettazione econsegna delle PEC alla controparte recanti, in allegato, il ricorso medesimo,di modo che l’atto in questione risulti comunque nella disponibilità dellaCorte.7. Con l’unico motivo l’AE lamenta la nullità della sentenza o delprocedimento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., perviolazione dell’art. 32 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e degli artt. 112e 132 cod. proc. civ., evidenziando che la CGT2 ha formalmente decisosull’appello principale dell’Agenzia limitandosi a recepire, per relationem,quanto statuito nella sentenza n. 107/07/22 in ordine all’avviso diaccertamento notificato alla società, senza considerare che in tale sentenza,Numero registro generale 22580/2024Numero sezionale 4581/2026Numero di raccolta generale 21372/2026Data pubblicazione 23/06/2026peraltro impugnata per cassazione da essa ricorrente, la CGT2 avevaannullato l’atto impositivo presupposto senza soffermarsi, in alcun modo,sulla questione della inerenza del costi, che è il thema decidendum rilevanteanche per la presente controversia. Tale lacuna motivazionale “a monte”,ha concluso, si riverbera anche sulla decisione “a valle”, impugnata inquesta sede, rendendola totalmente priva di motivazione.8. Il motivo è fondato.8.1. Per consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza di appellotributaria è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 deld.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., laddove ilgiudice abbia omesso l’illustrazione delle censure sollevate dall’appellanterispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che lo hannoindotto a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenzaimpugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedirel'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamentodella decisione (Cass. 9830/2024, Cass. n. 24452/2018). In tali casi lasentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cuialla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053/2014 (seguita da Cass. VI -5 n. 5209/2018). In termini, si veda anche quanto stabilito in altro caso,(Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte haritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi suiquali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente,estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018).8.2. La CGT2, nel provvedimento impugnato, si è limitata ad affermarelapidariamente che andava accolto l’appello incidentale e andava rigettatol’appello principale, in conseguenza della natura vincolante della decisioneadottata in relazione al procedimento presupposto. Tuttavia, tale ultimasentenza non era passata in giudicato, il che precludeva l’effetto espansivo.Numero registro generale 22580/2024Numero sezionale 4581/2026Numero di raccolta generale 21372/2026Data pubblicazione 23/06/20268.3. Questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di accertamentodelle imposte sui redditi, che la validità dell’avviso in ordine a ricavi noncontabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta basepartecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare lapresunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabiliaccertati, con la conseguenza che l’annullamento dello stesso con sentenzapassata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria,avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso diaccertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione dimaggiori utili societari. (Cass. Sez. 5, 04/02/2025, n. 2743, Rv. 674073 -01). In virtù di tale principio, alla sentenza 107/07/22 non può attribuirsi laportata vincolante e preclusiva della cosa giudicata di cui all’art. 2909 cod.civ., difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sullapretesa erariale che vi è contenuta e renda tangibile e operante il rapportodi pregiudizialità-dipendenza fra l’avviso di accertamento a carico dellasocietà e quello a carico del socio.8.4. Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata si configuracome non rispondente al grado minimo di completezza richiesto dall’art.111 Cost., anche per non aver valutato, il collegio giudicante, il ricorsoall’istituto della sospensione facoltativa, ex art. 337, comma 2, cod. proc.civ., soluzione già ventilata dalla giurisprudenza di legittimità nota alla datadella pubblicazione della sentenza stessa e ora statuito da Cass., Sez. 5,12/11/2025, n. 29900, Rv. 677063-01, alla cui dettagliata motivazione sirinvia.9. La sentenza impugnata deve essere perciò cassata e, per l'effetto, vadisposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoterritorialmente competente, in diversa composizione. Il giudice del rinvioprocederà anche alla liquidazione delle spese del presente grado. P.Q.MNumero registro generale 22580/2024Numero sezionale 4581/2026Numero di raccolta generale 21372/2026Data pubblicazione 23/06/2026accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]