CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22249/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale apposta su foglio separato al ricorso.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] della Salute, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocaturagenerale dello Stato.-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo n. 2934/2025,depositata in data 9.7.2025.Vista la memoria del Pubblico ministero dott. [OSCURATO:PERSONA], con laquale ha chiesto il rigetto del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18930/2025Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 22249/20261. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (poi acquisita da Karol DaSta. ppub.bAlic.a)z,io ne 29/06/2026rientrando tra le “Case di cura private riabilitative ad indirizzopsichiatrico” (decreto assessorile del 31 gennaio 1997, sub lettera L)riceveva, secondo quanto previsto dal decreto n. 1449 del 2014dell’[OSCURATO:PERSONA] regionale, una retta giornaliera unica di € 156,00per i programmi terapeutico-riabilitativi svolti, inferiore rispetto alletariffe previste in via generale per analoghe prestazioni (€ 192,00/€202,00).Karol avviava, di conseguenza, due iniziative: presentava un ricorsoal TAR Sicilia contro la predetta nota e l’atto ad essa presupposto,cioè il decreto assessoriale n. 1449/2014, assumendone, per i motiviivi esposti, la nullità; proponeva, altresì, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] due ricorsi per decreto ingiuntivo, chiedendo la condannadell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo e, in solido,dell’[OSCURATO:PERSONA] della Salute, ex art 2028 cc, alpagamento delle somme maturate a titolo di differenze tariffarie traquella applicata e quella prevista in via generale e astratta per tuttele stesse Case di cura dal decreto dell’Assessore del [OSCURATO:DATA_NASCITA], conriferimento alle prestazioni terapeutico, riabilitative intensive edestensive applicate.Il Tribunale di Palermo, accoglieva le domande monitorie.Le parti proponevano opposizione.Il Tribunale di Palermo, nel contenzioso in esame, dopo avere riunitole opposizioni, disponeva con la ordinanza n. 2934/2025, lasospensione del giudizio ex art. 337 c.p.c. “ sino alla definizione, consentenza passata in giudicato, del giudizio, attualmente pendente ingrado d'appello, avente ad oggetto la sentenza del Tribunale diPalermo n°479/2025”.2. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva regolamento di competenza avverso dettadecisione, formulando due motivi di impugnazione.2 di 5Numero registro generale 18930/2025Numero sezionale 2267/20263. Resisteva, con il patrocinio dell’Avvocatura di Stato, l’AssessoratoNumero di raccolta generale 22249/2026regionale della Salute, depositando memoria. Data pubblicazione 29/06/20264. Rimaneva intimata la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo.5. La ricorrente depositava la memoria di costituzione di un nuovodifensore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente denunzia laviolazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 134 c.p.c. nonchédell’art. 118 disp. att. c.p.c., per difetto di motivazione e/omotivazione apparente, in quanto priva degli elementi contenutisticinecessari per indagare sul corretto iter logico-motivazionale.2. Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c. edell’art. 34 c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato si limita arichiamare le motivazioni del TAR Sicilia riprodotte nella sentenza delTribunale di Palermo n. 479/2025.3. I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamentee sono fondati.4. La Suprema Corte ha affermato, seguendo un orientamentoconsolidato che “ La motivazione, invece, è solo apparente - e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - allorquando,benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamentodella decisione, siccome recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante perla formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetichecongetture” (Cass. n. 13230 del 7.5.2026).5. Nel caso di specie il giudice del provvedimento impugnato si èlimitato a rappresentare genericamente solo che “considerato che lapredetta sentenza del Tribunale di Palermo, allo stato oggetto diappello da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., ha statuito su di un’opposizione deltutto speculare a quelle oggi pendenti tra le parti”.3 di 5Numero registro generale 18930/2025Numero sezionale 2267/20266. Questa stessa Corte ha, altresì, affermato che “il provvedimento diNumero di raccolta generale 22249/2026sospensione del processo ex art. 337, comma 2,D ata cpu.bpb.lica.z,io ne 29/06/2026analogamente alle ordinanze di sospensione per cd. pregiudizialità-dipendenza, può essere impugnato mediante il regolamento dicompetenza, rimedio che conserva la propria struttura e funzione,cosicché il giudice di legittimità deve verificare la ricorrenza delrapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo, giacché ilsindacato della S.C. è limitato alla verifica dei presupposti giuridiciin base ai quali il giudice di merito si è avvalso del poterediscrezionale di sospensione, nonché della presenza di unamotivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio”(Cass. n. 2429 del 1.2.2025). La stessa pronuncia ha specificatonella motivazione che “Nel dettaglio, come ha avuto modo diaffermare questa Corte, l’esercizio del potere discrezionale delgiudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l’autorità diuna sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell’art. 337,comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni diopportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindil’indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali oprocessuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente lapossibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo,ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concreteragioni della probabile fondatezza dell’impugnazione proposta nelprocesso pregiudicante”. La S.C. ha poi concluso nel senso che “lasospensione discrezionale è ammessa ove il giudice del secondogiudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intendericonoscere l’autorità della prima decisione … già intervenuta sullacausa pregiudicante, chiarendo perché non ne condivida il merito ole ragioni giustificatrici.7. Pertanto, la Corte ritiene che l’istanza di regolamento di competenzadeve essere accolta in mancanza dell’indispensabile, espressa e4 di 5Numero registro generale 18930/2025Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 22249/2026completa valutazione, da parte del Tribunale di Palermo, relativa allaData pubblicazione 29/06/2026possibile controvertibilità della pronuncia sulla causa pregiudiziale.Il provvedimento oggetto dell’istanza di regolamento di competenzaè privo della necessaria motivazione in tal senso, ma addiritturasottolinea che quest’ultima pronuncia, si pone in un rapporto dipregiudizialità logica di conformazione alla causa pregiudicante, cherende superflua la sospensione del giudizio dipendente proprio perla impossibilità di quel contrasto tra giudicati, che, è utileevidenziarlo, è la ragione giustificatrice della sospensione facoltativadel processo di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c.8. In conclusione, il regolamento di competenza va accolto e sideve pertanto ordinare la prosecuzione del giudizio sospeso,con riassunzione nei termini di legge.9. Le spese processuali del regolamento di competenza vannocompensate per intero, posto che il ricorso è stato accolto perragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassal’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio n.10661/2024 RG pendente dinanzi al Tribunale di Palermo, conriassunzione nel termine di legge.Compensa, tra le parti, le spese del regolamento di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile in data 21.5.2026.Il PresidenteLuigi Abete5 di 5