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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 18723/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se2tite le conclusioni del PG 21 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata, il giudice del Tribunale di Catania, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e di euro 400,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 (violenza sulle cose) e 7 (esposizione alla pubblica fede) cod. pen.. 2.Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato deducendo l'inosservanza della legge penale, sotto il profilo dell'errata applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, trattandosi di furto dei veicolo munito di antifurto satellitare che ha consentito il continuo nnonitoraggio del movimento dell'autovettura.

3. Con la requisitoria scritta, versata in atti, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha concluso chiedendo a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1.Ed invero, va premesso che, già prima dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000 Rv. 215826), così affermavano: "Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen.".

Nondimeno, si è altresì affermato da parte di questa Corte che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901.

Ancora, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Rv. 271789; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Rv. 264766 ). 4.2.Ciò posto, nel caso di specie è la stessa prospettazione in diritto ad essere manifestamente infondata, essendo pacifica nella giurisprudenza di questa Corte la ricorrenza dell'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene (Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Rv. 260204 - 01).

Tale sistema, in altri termini, non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, laddove soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (cfr. tra tante, Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 Ud. (dep. 21/01/2016) Rv. 265808).

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 4.000,00 in relazione alle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/3/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente nata Sessa , ) Gerfp abeone .iht\Y\ CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se2tite le conclusioni del PG 21 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, il giudice del Tribunale di Catania, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e di euro 400,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 (violenza sulle cose) e 7 (esposizione alla pubblica fede) cod. pen.. 2.Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato deducendo l'inosservanza della legge penale, sotto il profilo dell'errata applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, trattandosi di furto dei veicolo munito di antifurto satellitare che ha consentito il continuo nnonitoraggio del movimento dell'autovettura. 3. Con la requisitoria scritta, versata in atti, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha concluso chiedendo a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1.Ed invero, va premesso che, già prima dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000 Rv. 215826), così affermavano: "Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen.". Nondimeno, si è altresì affermato da parte di questa Corte che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901. Ancora, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Rv. 271789; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Rv. 264766 ). 4.2.Ciò posto, nel caso di specie è la stessa prospettazione in diritto ad essere manifestamente infondata, essendo pacifica nella giurisprudenza di questa Corte la ricorrenza dell'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene (Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Rv. 260204 - 01). Tale sistema, in altri termini, non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, laddove soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (cfr. tra tante, Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 Ud. (dep. 21/01/2016) Rv. 265808). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 4.000,00 in relazione alle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/3/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente nata Sessa , ) Gerfp abeone .iht\Y\ CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOS
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