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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22735/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 5 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 23 ottobre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico; ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle proprie doglianze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 2 e 3 ha ampiamente evidenziato le ragioni su cui si fonda la colpevolezza del prevenuto per la ricettazione del motociclo, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 5 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 23 ottobre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico; ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle proprie doglianze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 2 e 3 ha ampiamente evidenziato le ragioni su cui si fonda la colpevolezza del prevenuto per la ricettazione del motociclo, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 22735/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris