CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 28 agosto 1958; avverso l'ordinanza dell'Il febbraio 2022, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi, con rinvio, l'ordi- nanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di rinvio disposto da questa Corte, ha nuovamente rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione tra le condanne emesse dalla Corte di Appello di Napoli il 5 febbraio 2015 (irrevocabile il 20 ottobre 2016, per usura) e il 22 luglio 2015 (irrevocabile in data 2 gennaio 2016, per estorsio- ne ed intestazione fittizia). Il ricorrente deduce, con un unico motivo d'impugnazione: - la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui fonderebbe l'esclusione del vincolo tra il reato di intestazione fittizia e gli altri due, sulla rite- nuta assenza della prova del reinvestimento dei capitali illeciti del clan Bifone, circostanza del tutto inconferente con il delitto di intestazione fittizia (che, in sé, a differenza del reimpiego, prescinde dall'illiceità dei capitali investiti); - la violazione del giudicato sostanziale, nella parte in cui, nell'escludere la continuazione tra il reato di intestazione fittizia ed estorsione, la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del pregresso accertamento intervenuto nella stessa sentenza di condanna; - la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, nell'escludere il riconoscimento della continuazione tra l'usura e l'estorsione, avrebbe ritenuto che l'estorsione fosse frutto di un'autonoma iniziativa del Bifone, anziché il risul- tato di un mandato ricevuto dai fratelli. E ciò in contrasto con quanto accertato in sede di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione non solo non può prescindere dall'accertamento della continuazione già ritenuta dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 13158 del 10/02/2010, Rv. 246664), ma non può neanche fondare la ritenuta insussi- stenza su circostanze di fatto contrarie ai paralleli accertamenti contenuti nella sentenza di cognizione. L'ordinanza impugnata, invece, - ritiene irrilevante l'accertamento della continuazione tra l'estorsione e l'in- testazione fittizia (ritenuta esplicitamente nella sentenza della Corte d'appello di Napoli, del 22 luglio 2015, irrevocabile in data 2 gennaio 2016); - esclude la continuazione tra l'estorsione e l'usura, ritenendo, contraria- mente a quanto accertato nella relativa sentenza di cognizione, che l'estorsione fosse frutto di un'autonoma iniziativa del Bifone, anziché il risultato di un manda- to ricevuto dai fratelli. L'ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 24 gennaio