CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37599/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Gorizia per il reato di cui all' art. 497 ter cod. pen. Lette le conclusioni pervenute in data 10 settembre a forma del difensore di fiducia nell'interesse del ricorrente intempestivamente. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per mancata conoscenza del processo risulta manifestamente infondati perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla sentenza impugnata. Dall'esame degli atti in ragione del dedotto error in procedendo risulta che: - l'imputato è stato notiziato telefonicamente dal precedente difensore della rinuncia al mandato, ma non risulta essersi attivato per una nuova nomina fiduciaria o una nuova elezione di domicilio. La procedura eseguita risulta pertanto corretta; - il ricorrente ha semplicemente lamentato la presunta mancanza e la conoscenza del processo, ma non ha mai allegato né provato questa circostanza. Considerato che il secondo motivo, con cui si denunzia la mancata rinnovazione dell'attività istruttoria e la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata dal momento che le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (l'esame quali testi dei Carabinieri del NORM e l'esame dell'imputato) sono state valutate dal Giudice di secondo grado inammissibili in quanto generiche e meramente esplorative, oltre che superflue alla luce dei relativi indizi già acquisiti. Ritenuto che il terzo e ultimo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art. 497 ter cod. pen. e l'illogicità della motivazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in