Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02070/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14316-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14316 sez.

M3 - ud. 14-12-2021 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] (di via Quarenghi, 34 , Bergamo), ha subìto danni dai lavori effettuati sull'immobile adiacente lì suo dalla società [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria della costruzione confinante, e che aveva dato in appalto ad un'impresa di costruzione la demolizione e ricostruzione del proprio immobile.

Il condomìnio ha chiesto il risarcimento dei danni a vario titolo: sia in base al contratto di appalto, in cui la [OSCURATO:SOCIETA] era committente dei lavori di demolizione e ricostruzione del proprio immobile, sia in base agli articoli 2049 e 2050 c.c., sia per responsabilità da rovina di edificio ex articolo 2053 c.c.

Giudice di primo grado ha qualificato la domanda come di responsabilità da appalto, ma ha ritenuto che non potesse condannarsi al risarcimento l'appaltante- committente in difetto di prova di una sua ingerenza nella esecuzione dei lavori.

Invece, il Giudice di appello ha ritenuto che non di responsabilità da appalto, bensì di responsabilità per rovina di edificio dovesse trattarsi, ed ha ritenuto dunque responsabile la convenuta, in quanto proprietaria dell'edificio da cui i danni sono provenuti. 3.-Ricorre qui quest'ultima, ossia la Fusis, srl con due motivi.

Resiste con controricorso il Condominio.

Considerato che 4.-Con atto del 22 novembre 2021, la [OSCURATO:SOCIETA], premesso di aver raggiunto un accordo con la controparte, formalizzato in un atto di transazione, ha depositato rinuncia agli atti, con annessa accettazione della controparte.

P.Q.M.

La corte dichiara l'estinzione del pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14316-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14316 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] (di via Quarenghi, 34 , Bergamo), ha subìto danni dai lavori effettuati sull'immobile adiacente lì suo dalla società [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria della costruzione confinante, e che aveva dato in appalto ad un'impresa di costruzione la demolizione e ricostruzione del proprio immobile. Il condomìnio ha chiesto il risarcimento dei danni a vario titolo: sia in base al contratto di appalto, in cui la [OSCURATO:SOCIETA] era committente dei lavori di demolizione e ricostruzione del proprio immobile, sia in base agli articoli 2049 e 2050 c.c., sia per responsabilità da rovina di edificio ex articolo 2053 c.c. Giudice di primo grado ha qualificato la domanda come di responsabilità da appalto, ma ha ritenuto che non potesse condannarsi al risarcimento l'appaltante- committente in difetto di prova di una sua ingerenza nella esecuzione dei lavori. Invece, il Giudice di appello ha ritenuto che non di responsabilità da appalto, bensì di responsabilità per rovina di edificio dovesse trattarsi, ed ha ritenuto dunque responsabile la convenuta, in quanto proprietaria dell'edificio da cui i danni sono provenuti. 3.-Ricorre qui quest'ultima, ossia la Fusis, srl con due motivi. Resiste con controricorso il Condominio. Considerato che 4.-Con atto del 22 novembre 2021, la [OSCURATO:SOCIETA], premesso di aver raggiunto un accordo con la controparte, formalizzato in un atto di transazione, ha depositato rinuncia agli atti, con annessa accettazione della controparte. P.Q.M. La corte dichiara l'estinzione del pro
Sentenza Cassazione n. 02070/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris