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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08979/2026

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in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –Controdifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come daprocura speciale allegata al controricorso– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 300/08/2024, depositata l’11.01.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Roma rigettava il ricorso proposto dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso il diniego di rimborsodell’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione IVA per l’anno 2017;Numero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026- con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia tributaria disecondo grado del Lazio accoglieva l’appello proposto dallacontribuente, osservando, per quanto qui rileva, che;- il credito IVA derivava dall’acquisto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di un complesso immobiliare sito in Pomezia, avvenutocon atto notarile del 26.02.2004, e dalle relative prestazioni diristrutturazione fatturate dalla cedente;- il rimborso era stato negato perché la venditrice non aveva versatol’imposta e la contribuente - acquirente avrebbe dovuto sapere chepartecipava ad una operazione di evasione, posto che il legalerappresentante della società venditrice era anche socio dimaggioranza della società acquirente;- era infondata l’eccezione di tardività del provvedimento di diniego,posto che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,l’Amministrazione finanziaria poteva contestare l’esistenza del creditoIVA esposto in dichiarazione, che non derivava dalla sottostimadell’imposta dovuta, anche se erano scaduti i termini per l’esercizio ddel potere di accertamento, gravando sul contribuente l’onere didimostrare l’esistenza del credito mediante la produzione dellescritture contabili e dei documenti giustificativi della spesa, nonessendo sufficiente l’esposizione dello stesso nella dichiarazione;- nella specie, la contribuente aveva consegnato tutta ladocumentazione relativa alla formazione del credito IVA, a partiredall’anno 2004, in cui si era formato, depositando i libri obbligatori e iregistri IVA riportanti le fatture passive e le liquidazioni periodiche,dimostrando non solo il momento in cui era sorto detto credito e ilprocesso della sua formazione, ma anche il riporto del credito nelcorso degli anni fino alla richiesta di rimborso, presentata dal curatorecon la dichiarazione IVA 2018, relativa all’anno 2017;Numero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026- era irrilevante che la dichiarazione IVA 2015 fosse stata omessa, inquanto presentata oltre il termine di 90 giorni, posto che secondo lagiurisprudenza, anche unionale, occorre verificare la sussistenza deirequisiti sostanziali del credito, che nel caso in esame erano presenti,essendovi stato l’acquisto di un immobile da altra società per attonotarile che attestava l’avvenuta compravendita tra i soggettipartecipanti e, quindi, il verificarsi di un’operazione oggettivamente esoggettivamente esistente, ed erano stati rispettati anche i requisitiformali mediante la produzione della documentazione comprovante “ilprocesso di formazione del credito a partire dall’anno 2004”;- l’Ufficio aveva, di contro, evidenziato circostanze di naturaesclusivamente presuntiva, ma che non rivestivano le caratteristichedi elementi gravi, precisi e concordanti tali da condurre a configurareun meccanismo fraudolento teso ad una evasione fiscale;- ed invero, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ricoprisse contemporaneamente ilruolo di legale rappresentante e socio unico della società cedenteCostruzioni [OSCURATO:SOCIETA]. e quello di socio di maggioranza (70%)della società cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre a nonessere vietato, non dimostrava che il predetto fosse coinvoltonell’evasione;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CGT-2 conricorso per cassazione, affidato a due motivi;- la contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorsoincidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, al quale a suavolta resisteva l’Agenzia con controricorso;- la contribuente depositava altresì memoria.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazionedegli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché, in via conseguenziale ediretta, degli artt. 19, co. 1 e 54, co. 2 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633,Numero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026nonché dei principi indicati nelle sentenze della Corte di Giustizia delleComunità Europee del 12.1.2006 (in cause C-354/03, 355/03 e484/03) e del 6.7.2006 (in cause C-439/04 e 440/04), in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CGT-2considerato tutti gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio al fine didimostrare l’inesistenza soggettiva delle fatture contestate e laconsapevolezza o conoscibilità della frode in capo alla contribuente, eper non averne esaminato correttamente la valenza indiziaria,fondata, oltre che sulle connessioni personali tra la società cedente ela società acquirente, sugli ulteriori elementi indicativi della frodeall’erario, costituiti dall’avvenuta costituzione della società venditricein data 5.02.2004 (ossia venti giorni prima della cessionedell’immobile), l’acquisto, da parte della [OSCURATO:PERSONA],dell’immobile, poi venduto alla contribuente, lo stesso giorno dell’attodi compravendita stipulato da quest’ultima, nonché il trasferimentodella sede della [OSCURATO:PERSONA] in Gibilterra nell’annosuccessivo alla sua costituzione;- con il secondo motivo deduce, in via subordinata, l’omesso esamecirca fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con ilprimo motivo;- passando all’esame dell’unico motivo del ricorso incidentalecondizionato, con lo stesso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT-2 erratonel ritenere che il termine di decadenza non potesse applicarsi nelcaso di disconoscimento dell’eccedenza detraibile, ma soltanto nelcaso di accertamento di un maggior debito d’imposta, non avendoconsiderato che la giurisprudenza di legittimità ritiene inoperabile taleNumero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026termine solo in presenza di crediti inesistenti, mentre nella specie nonsi trattava di crediti derivanti dall’esercizio del diritto alla detrazionein relazione ad acquisti riconducibili ad operazioni inesistenti, ma, alpiù, ad operazioni compiute al solo fine di evadere l’imposta;- i motivi del ricorso principale, che vanno esaminati unitariamenteper connessione, sono infondati;- come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.U. 8 settembre 2016, n. 17757), in tema di detrazione dell’eccedenzaIVA (ma il principio è applicabile anche con riferimento al rimborso),"la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiuntocomporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenzad'imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamentiper un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazionedella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cuiil diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano statirispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nelgiudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito dicontrollo formale automatizzato, laddove, pur non avendo ilcontribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo dimaturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso -che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta,assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili";- le Sezioni Unite hanno osservato che «nel complesso normativo enel formante giurisprudenziale dell'UE emerge (..) che il fattocostitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dallaeffettività e liceità dell'operazione, mentre obblighi di registrazione,dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramenteillustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare icontrolli dell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossioneNumero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026dell'imposta.

L'esercizio del diritto di detrazione dell'eccedenza IVA,che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunquericonosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui provacerta può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altrodocumento equivalente, come, ad esempio, la documentazionecontabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l'osservanza degliobblighi dichiarativi»;- l’Amministrazione finanziaria non può, quindi, pretendere larestituzione dell’IVA per ragioni meramente formali, se non risultanomancanti anche i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, comeviene richiesto anche dalla giurisprudenza unionale (causa C-590/13Idexx [OSCURATO:SOCIETA].), secondo la quale «i requisitisostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono ilfondamento stesso e l'estensione di tale diritto, quali previsti all'art.17 della sesta direttiva» (punto 41), mentre «i requisiti formali deldiritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell'eserciziodel diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistemadell'IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e didichiarazione.

Tali requisiti sono contenuti negli artt. 18 e 22 dellasesta direttiva» (punto 42).

Pertanto, «per quanto riguarda gliacquisti intracomunitari di beni imponibili, i requisiti sostanzialiesigono, come emerge dall'art. 17, paragrafo 2, lettera d) della sestadirettiva, che tali acquisti siano stati effettuati da un soggettopassivo, che quest'ultimo sia parimenti debitore dell'IVA attinente atali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprieoperazioni imponibili» (punto 43);- la regola della prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formalitrova un limite solo in due casi: il primo ricorre quando l’inosservanzadi alcuni requisiti formali abbia prodotto l’effetto di impedirel’acquisizione della prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali,Numero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026mentre il secondo si configura quando il soggetto passivo abbiapartecipato intenzionalmente a una frode fiscale (Corte Giust., 17ottobre 2019, C-653/18, Unitel sp. z.o.o.; Corte Giust, 28 luglio2016, C-332/15, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. n. 143 del 5/01/2022);- la questione investe, dunque, il piano probatorio, nel senso cheoccorre verificare se, nonostante il mancato rispetto dei requisitiformali (omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA,omessa tenuta della regolare contabilità, omessa presentazione delledichiarazioni IVA periodiche), il contribuente, in quanto acquirente,sia in grado di provare di avere diritto di recuperare l’imposta pagataa titolo di rivalsa, dimostrando in concreto che gli acquisti sono statifatti da un soggetto passivo d’imposta in possesso di fattura,assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. n.17757/2016 cit.);- a tale proposito occorre ribadire che, se il contribuente si attieneagli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, gravasull'Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto adetrazione, negando la corrispondenza della realtà effettuale a quellarappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relativacontestazione e della consequenziale prova; mentre, se a tali obblighinon si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata provadell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitariaricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, inquanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA etitolare del diritto di detrarre l'imposta (Cass. n. 7576 del15/04/2015; Cass. n. 6921 del 17/03/2017);- nella specie, è stato accertato che la contribuente aveva rispettato irequisiti sostanziali relativi al credito IVA chiesto a rimborso, avendoprodotto “tutta la documentazione relativa alla formazione del creditoIva a partire dall’anno 2004, anno di formazione del credito,Numero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026producendo i libri obbligatori nonché i registri iva riportanti le fatturepassive e le liquidazioni periodiche.

Con tale documentazione ilcontribuente ha provato non solo il momento in cui sorge il credito ivaed il processo di formazione del credito stesso, ma anche il riporto ditale credito iva nel corso degli anni sino alla richiesta da parte dellacuratela, nella dichiarazione iva 2018 anno 2017, dell’importo chiestoa rimborso di € 800.000.”; la CGT-2 ha inoltre accertato che ilrequisito sostanziale era “rappresentato dall’acquisto di un immobileda altra società per atto notarile che attesta l’avvenutacompravendita tra i soggetti partecipanti e quindi il verificarsi diun’operazione oggettivamente e soggettivamente esistente sia ilrispetto dei requisiti formali rappresentati dalla produzione delladocumentazione comprovante il processo di formazione del credito apartire dall’anno 2004.”;- i giudici di appello hanno escluso, quindi, che vi fosse la prova dellapartecipazione intenzionale del soggetto passivo ad una frode fiscale,ritenendo insufficienti gli elementi forniti a tal fine dall’Ufficio, avendoaccertato che si trattava di acquisto effettivamente avvenuto tra isoggetti partecipanti, con ciò escludendo sia l’inesistenza oggettivasia l’inesistenza soggettiva dell’operazione contestata;- sotto tale profilo la ricorrente mira, in realtà, ad ottenere unarivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito (Cass. n. 8758 del4/07/2017), prospettando nel ricorso un nuovo apprezzamento delleprove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (exmultis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019;Cass. n. 24155 del 13/10/2017), che, nella specie, ha valutatocompiutamente gli elementi indicati dall’Agenzia ritenendoli privi divalenza presuntiva;- in conclusione, va rigettato il ricorso principale, rimanendoviassorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato;Numero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026- le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dellaricorrente principale e liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale proposto dall’Agenzia delleentrate e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionatoproposto dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione;condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore delfallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in complessivi € 10.000,00, per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –Controdifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come daprocura speciale allegata al controricorso– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 300/08/2024, depositata l’11.01.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Roma rigettava il ricorso proposto dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso il diniego di rimborsodell’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione IVA per l’anno 2017;Numero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026- con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia tributaria disecondo grado del Lazio accoglieva l’appello proposto dallacontribuente, osservando, per quanto qui rileva, che;- il credito IVA derivava dall’acquisto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di un complesso immobiliare sito in Pomezia, avvenutocon atto notarile del 26.02.2004, e dalle relative prestazioni diristrutturazione fatturate dalla cedente;- il rimborso era stato negato perché la venditrice non aveva versatol’imposta e la contribuente - acquirente avrebbe dovuto sapere chepartecipava ad una operazione di evasione, posto che il legalerappresentante della società venditrice era anche socio dimaggioranza della società acquirente;- era infondata l’eccezione di tardività del provvedimento di diniego,posto che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,l’Amministrazione finanziaria poteva contestare l’esistenza del creditoIVA esposto in dichiarazione, che non derivava dalla sottostimadell’imposta dovuta, anche se erano scaduti i termini per l’esercizio ddel potere di accertamento, gravando sul contribuente l’onere didimostrare l’esistenza del credito mediante la produzione dellescritture contabili e dei documenti giustificativi della spesa, nonessendo sufficiente l’esposizione dello stesso nella dichiarazione;- nella specie, la contribuente aveva consegnato tutta ladocumentazione relativa alla formazione del credito IVA, a partiredall’anno 2004, in cui si era formato, depositando i libri obbligatori e iregistri IVA riportanti le fatture passive e le liquidazioni periodiche,dimostrando non solo il momento in cui era sorto detto credito e ilprocesso della sua formazione, ma anche il riporto del credito nelcorso degli anni fino alla richiesta di rimborso, presentata dal curatorecon la dichiarazione IVA 2018, relativa all’anno 2017;Numero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026- era irrilevante che la dichiarazione IVA 2015 fosse stata omessa, inquanto presentata oltre il termine di 90 giorni, posto che secondo lagiurisprudenza, anche unionale, occorre verificare la sussistenza deirequisiti sostanziali del credito, che nel caso in esame erano presenti,essendovi stato l’acquisto di un immobile da altra società per attonotarile che attestava l’avvenuta compravendita tra i soggettipartecipanti e, quindi, il verificarsi di un’operazione oggettivamente esoggettivamente esistente, ed erano stati rispettati anche i requisitiformali mediante la produzione della documentazione comprovante “ilprocesso di formazione del credito a partire dall’anno 2004”;- l’Ufficio aveva, di contro, evidenziato circostanze di naturaesclusivamente presuntiva, ma che non rivestivano le caratteristichedi elementi gravi, precisi e concordanti tali da condurre a configurareun meccanismo fraudolento teso ad una evasione fiscale;- ed invero, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ricoprisse contemporaneamente ilruolo di legale rappresentante e socio unico della società cedenteCostruzioni [OSCURATO:SOCIETA]. e quello di socio di maggioranza (70%)della società cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre a nonessere vietato, non dimostrava che il predetto fosse coinvoltonell’evasione;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CGT-2 conricorso per cassazione, affidato a due motivi;- la contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorsoincidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, al quale a suavolta resisteva l’Agenzia con controricorso;- la contribuente depositava altresì memoria.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazionedegli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché, in via conseguenziale ediretta, degli artt. 19, co. 1 e 54, co. 2 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633,Numero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026nonché dei principi indicati nelle sentenze della Corte di Giustizia delleComunità Europee del 12.1.2006 (in cause C-354/03, 355/03 e484/03) e del 6.7.2006 (in cause C-439/04 e 440/04), in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CGT-2considerato tutti gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio al fine didimostrare l’inesistenza soggettiva delle fatture contestate e laconsapevolezza o conoscibilità della frode in capo alla contribuente, eper non averne esaminato correttamente la valenza indiziaria,fondata, oltre che sulle connessioni personali tra la società cedente ela società acquirente, sugli ulteriori elementi indicativi della frodeall’erario, costituiti dall’avvenuta costituzione della società venditricein data 5.02.2004 (ossia venti giorni prima della cessionedell’immobile), l’acquisto, da parte della [OSCURATO:PERSONA],dell’immobile, poi venduto alla contribuente, lo stesso giorno dell’attodi compravendita stipulato da quest’ultima, nonché il trasferimentodella sede della [OSCURATO:PERSONA] in Gibilterra nell’annosuccessivo alla sua costituzione;- con il secondo motivo deduce, in via subordinata, l’omesso esamecirca fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con ilprimo motivo;- passando all’esame dell’unico motivo del ricorso incidentalecondizionato, con lo stesso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT-2 erratonel ritenere che il termine di decadenza non potesse applicarsi nelcaso di disconoscimento dell’eccedenza detraibile, ma soltanto nelcaso di accertamento di un maggior debito d’imposta, non avendoconsiderato che la giurisprudenza di legittimità ritiene inoperabile taleNumero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026termine solo in presenza di crediti inesistenti, mentre nella specie nonsi trattava di crediti derivanti dall’esercizio del diritto alla detrazionein relazione ad acquisti riconducibili ad operazioni inesistenti, ma, alpiù, ad operazioni compiute al solo fine di evadere l’imposta;- i motivi del ricorso principale, che vanno esaminati unitariamenteper connessione, sono infondati;- come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.U. 8 settembre 2016, n. 17757), in tema di detrazione dell’eccedenzaIVA (ma il principio è applicabile anche con riferimento al rimborso),"la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiuntocomporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenzad'imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamentiper un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazionedella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cuiil diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano statirispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nelgiudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito dicontrollo formale automatizzato, laddove, pur non avendo ilcontribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo dimaturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso -che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta,assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili";- le Sezioni Unite hanno osservato che «nel complesso normativo enel formante giurisprudenziale dell'UE emerge (..) che il fattocostitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dallaeffettività e liceità dell'operazione, mentre obblighi di registrazione,dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramenteillustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare icontrolli dell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossioneNumero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026dell'imposta. L'esercizio del diritto di detrazione dell'eccedenza IVA,che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunquericonosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui provacerta può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altrodocumento equivalente, come, ad esempio, la documentazionecontabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l'osservanza degliobblighi dichiarativi»;- l’Amministrazione finanziaria non può, quindi, pretendere larestituzione dell’IVA per ragioni meramente formali, se non risultanomancanti anche i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, comeviene richiesto anche dalla giurisprudenza unionale (causa C-590/13Idexx [OSCURATO:SOCIETA].), secondo la quale «i requisitisostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono ilfondamento stesso e l'estensione di tale diritto, quali previsti all'art.17 della sesta direttiva» (punto 41), mentre «i requisiti formali deldiritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell'eserciziodel diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistemadell'IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e didichiarazione. Tali requisiti sono contenuti negli artt. 18 e 22 dellasesta direttiva» (punto 42). Pertanto, «per quanto riguarda gliacquisti intracomunitari di beni imponibili, i requisiti sostanzialiesigono, come emerge dall'art. 17, paragrafo 2, lettera d) della sestadirettiva, che tali acquisti siano stati effettuati da un soggettopassivo, che quest'ultimo sia parimenti debitore dell'IVA attinente atali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprieoperazioni imponibili» (punto 43);- la regola della prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formalitrova un limite solo in due casi: il primo ricorre quando l’inosservanzadi alcuni requisiti formali abbia prodotto l’effetto di impedirel’acquisizione della prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali,Numero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026mentre il secondo si configura quando il soggetto passivo abbiapartecipato intenzionalmente a una frode fiscale (Corte Giust., 17ottobre 2019, C-653/18, Unitel sp. z.o.o.; Corte Giust, 28 luglio2016, C-332/15, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. n. 143 del 5/01/2022);- la questione investe, dunque, il piano probatorio, nel senso cheoccorre verificare se, nonostante il mancato rispetto dei requisitiformali (omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA,omessa tenuta della regolare contabilità, omessa presentazione delledichiarazioni IVA periodiche), il contribuente, in quanto acquirente,sia in grado di provare di avere diritto di recuperare l’imposta pagataa titolo di rivalsa, dimostrando in concreto che gli acquisti sono statifatti da un soggetto passivo d’imposta in possesso di fattura,assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. n.17757/2016 cit.);- a tale proposito occorre ribadire che, se il contribuente si attieneagli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, gravasull'Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto adetrazione, negando la corrispondenza della realtà effettuale a quellarappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relativacontestazione e della consequenziale prova; mentre, se a tali obblighinon si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata provadell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitariaricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, inquanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA etitolare del diritto di detrarre l'imposta (Cass. n. 7576 del15/04/2015; Cass. n. 6921 del 17/03/2017);- nella specie, è stato accertato che la contribuente aveva rispettato irequisiti sostanziali relativi al credito IVA chiesto a rimborso, avendoprodotto “tutta la documentazione relativa alla formazione del creditoIva a partire dall’anno 2004, anno di formazione del credito,Numero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026producendo i libri obbligatori nonché i registri iva riportanti le fatturepassive e le liquidazioni periodiche. Con tale documentazione ilcontribuente ha provato non solo il momento in cui sorge il credito ivaed il processo di formazione del credito stesso, ma anche il riporto ditale credito iva nel corso degli anni sino alla richiesta da parte dellacuratela, nella dichiarazione iva 2018 anno 2017, dell’importo chiestoa rimborso di € 800.000.”; la CGT-2 ha inoltre accertato che ilrequisito sostanziale era “rappresentato dall’acquisto di un immobileda altra società per atto notarile che attesta l’avvenutacompravendita tra i soggetti partecipanti e quindi il verificarsi diun’operazione oggettivamente e soggettivamente esistente sia ilrispetto dei requisiti formali rappresentati dalla produzione delladocumentazione comprovante il processo di formazione del credito apartire dall’anno 2004.”;- i giudici di appello hanno escluso, quindi, che vi fosse la prova dellapartecipazione intenzionale del soggetto passivo ad una frode fiscale,ritenendo insufficienti gli elementi forniti a tal fine dall’Ufficio, avendoaccertato che si trattava di acquisto effettivamente avvenuto tra isoggetti partecipanti, con ciò escludendo sia l’inesistenza oggettivasia l’inesistenza soggettiva dell’operazione contestata;- sotto tale profilo la ricorrente mira, in realtà, ad ottenere unarivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito (Cass. n. 8758 del4/07/2017), prospettando nel ricorso un nuovo apprezzamento delleprove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (exmultis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019;Cass. n. 24155 del 13/10/2017), che, nella specie, ha valutatocompiutamente gli elementi indicati dall’Agenzia ritenendoli privi divalenza presuntiva;- in conclusione, va rigettato il ricorso principale, rimanendoviassorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato;Numero registro generale 15164/2024Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 8979/2026Data pubblicazione 09/04/2026- le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dellaricorrente principale e liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale proposto dall’Agenzia delleentrate e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionatoproposto dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione;condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore delfallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in complessivi € 10.000,00, per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08979/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris