CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede in data 12 dicembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi due di arresto ed euro mille di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975. 2. Ritenuto chei con il primo motivo dedotto, si solleva censura manifestamente infondata e in palese contrasto con la giurisprudenza pacifica di questa Corte di legittimità, quanto alla dedotta nullità di tutti gli atti, per invalidità dell'atto di perquisizione che ha dato avvio al procedimento, in data 15 novembre 2016, con successivo sequestro del corpo del reato. 2.1. Considerato, infatti, che diversamente da quanto dedotto, l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 16065 del 10/07/2020, Rv. 278996; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, Rv. 248685). 3.Rilevato che, con riferimento al secondo motivo di ricorso, si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 cit., nonché vizio di motivazione che risulta contrastato dall'esauriente motivazione del provvedimento impugnato, non manifestamente illogica (cfr. pag. 3 della sentenza), immune anche in diritto dKcensure di ogni tipo, quanto alla qualificazione del fatto come porto ingiustificato di coltello a serramanico da taglio e punta (tra le altre, Sez. /) 1, n. 10279 del 29/11/2011, dep. 2012, Rv. 252253 nel senso della qualificazione del coltello a serramanico con lama di sei centimetri, oggetto indicato specificamente nella prima parte della legge n. 110 del 1975, all'art. 4, comma 2, del tutto equiparabile alle armi per cui il porto costituisce reato ove avvenga "senza giustificato motivo"). 3.1. Ritenuto, infine, che la censura relativa al trattamento sanzionatorio di cui al terzo motivo, non solo non è specifica, posto che non si confronta con la parte della motivazione che indica espressamente le ragioni del decidente sul punto (cfr. pag. 5), ma, comunque, attinge un giudizio discrezionale, nella specie esercitato in modo non arbitrario, dandone conto con ragionamento non manifestamente illogico (valorizzando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi) e, dunque, non censurabile in questa sede. 4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del