Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17728/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 09/06/2020 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) prendendo atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa nonché di anni tre, mesi otto di reclusione e 800,00 euro di multa; b) ha rideterminato anche per [OSCURATO:PERSONA] la pena in anni tre, mesi otto di reclusione e 800,00 euro di multa.

Agli imputati è stato attribuito il delitto di furto aggravato in abitazione (capo a); ai soli Sorohan e Konchoshvili è stato attribuito anche il delitto di detenzione e porto di un'arma comune da sparo, costituente uno dei beni sottratti con il reato di cui al capo a (capo b).

2. Nell'interesse dei ricorrenti sono stati proposti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] e Sorohan I ricorsi sono inammissibili, in quanto, come anche di recente ribadito da Sez. 2, Sentenza n. 28306 del 25/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281804 - 0, in motivazione, a seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755).

Anche da ultimo la Suprema Corte ha statuito che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

2. Ricorso Konchoshvili.

2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la motivazione con la quale la Corte territoriale, nell'operare la ricostruzione dei fatti, è giunta ad attribuire anche al ricorrente la responsabilità per il reato di cui al capo b) non presenta alcun profilo di illogicità, essendo fondata sull'estrema rapidità della condotta congiunta di sottrazione dei beni idonea a rendere ciascuno dei due soggetti introdottisi nell'abitazione consapevole delle azioni dell'altro.

In questa prospettiva è del tutto fuori campo —anche sul piano logico, prima ancora che su quello dell'interesse ad impugnare - la critica indirizzata alla sentenza per non avere ritenuto responsabile del reato di cui al capo b) il correo che attendeva nell'autovettura gli altri due e che certamente era consapevole del furto ma non dell'illiceità correlata all'apprensione della pistola trovata dai primi.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque I rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

3. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 6"5 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 09/06/2020 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) prendendo atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa nonché di anni tre, mesi otto di reclusione e 800,00 euro di multa; b) ha rideterminato anche per [OSCURATO:PERSONA] la pena in anni tre, mesi otto di reclusione e 800,00 euro di multa. Agli imputati è stato attribuito il delitto di furto aggravato in abitazione (capo a); ai soli Sorohan e Konchoshvili è stato attribuito anche il delitto di detenzione e porto di un'arma comune da sparo, costituente uno dei beni sottratti con il reato di cui al capo a (capo b). 2. Nell'interesse dei ricorrenti sono stati proposti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] e Sorohan I ricorsi sono inammissibili, in quanto, come anche di recente ribadito da Sez. 2, Sentenza n. 28306 del 25/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281804 - 0, in motivazione, a seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). Anche da ultimo la Suprema Corte ha statuito che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. 2. Ricorso Konchoshvili. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la motivazione con la quale la Corte territoriale, nell'operare la ricostruzione dei fatti, è giunta ad attribuire anche al ricorrente la responsabilità per il reato di cui al capo b) non presenta alcun profilo di illogicità, essendo fondata sull'estrema rapidità della condotta congiunta di sottrazione dei beni idonea a rendere ciascuno dei due soggetti introdottisi nell'abitazione consapevole delle azioni dell'altro. In questa prospettiva è del tutto fuori campo —anche sul piano logico, prima ancora che su quello dell'interesse ad impugnare - la critica indirizzata alla sentenza per non avere ritenuto responsabile del reato di cui al capo b) il correo che attendeva nell'autovettura gli altri due e che certamente era consapevole del furto ma non dell'illiceità correlata all'apprensione della pistola trovata dai primi. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque I rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 6"5 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17728/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris