CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 11591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato colpevole del reato di cui all'art. 73 co. 4 T.U. Stup. e pertanto condannato alla pena ritenuta equa. La Corte di appello ha infatti riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 73, co. 7 T.U. Stup. rigettando la prospettazione difensiva di una destinazione dell'hashish e della marijuana rinvenuta al ricorrente all'uso personale del medesimo e della fidanzata e la richiesta di qualificare il fatto come di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con unitario motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 73 e 75 T.U. Stup. ed il vizio della motivazione. Dopo aver rammentato che a seguito della novella normativa recata dalla legge n. 49/2006 la detenzione di sostanza stupefacente in quantità superiore alle soglie previste tabellarmente non determina alcuna presunzione di destinazione alla cessione illecita a terzi, l'esponente rimarca che gli indici di una destinazione ad un uso non strettamente personale non vanno considerati singolarmente ed isolatamente e uno solo di essi non è sufficiente ad escludere la destinazione all'uso personale. Ciò posto asserisce che la Corte di appello ha formulato mere congetture, mentre la circostanza che il Sotira sia consumatore abituale di sostanze stupefacenti, che utilizzava insieme alla fidanzata, non permette di ritenere inverosimile la destinazione di quanto trovatogli all'uso personale o di gruppo. Né è decisivo il ragionamento della Corte di appello circa la diseconomicità della condotta prospettata dalla difesa (realizzazione di una scorta) perché è noto che i consumatori di droghe sono mossi soprattutto dal bisogno di soddisfare tale esigenza. Circa l'uso di gruppo il ricorrente ha richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; mentre ha rimarcato che non ricorre alcuno degli indici della destinazione illecita dei quali fa menzione la giurisprudenza di legittimità, dovendo escludersi la decisività del solo dato ponderale. Peraltro. nel caso di specie ricorrono elementi deponenti esattamente per l'uso personale: la mancanza di bilancini e di materiale per il confezionamento, l'assenza di contatti con potenziali acquirenti. Anche in relazione alla mancata qualificazione del fatto alla stregua della previsione di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. il ricorrente lamenta che una valutazione complessiva alla luce degli indici individuati dalla disposizione avrebbe consentito un giudizio di lieve offensività del fatto. Infine, la disposta confisca del denaro deve essere annullata poiché la Corte di appello ha omesso di motivare in merito alla sproporzione della somma rispetto al reddito e alla giustificazione data dal Sotira della provenienza della somma, in parte della Trapasso. 3. Con 'Motivi aggiunti' depositati il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore del ricorrente ha ulteriormente argomentato in merito ai motivi del ricorso, anche facendo riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], insistendo sia sulla significatività dell'assenza di strumenti per il confezionamento della droga, sia sulla condizione di assuntore di sostanze stupefacenti del Sotira, sia sulla ricorrenza, nella specie, degli elementi che valgono ad integrare il cd. uso di gruppo, sia, infine, sulla conseguente riconducibilità del fatto all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, al limite della inammissibilità. 1.1. Il primo motivo è articolato attraverso una serie di affermazioni che attengono alla ricostruzione dei fatti. Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Miccichè, Rv. 262948). Le due sentenze, che vanno lette in modo integrato in quanto conformi («Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale»: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), espongono una serie di argomentazioni non manifestamente illogiche, alcune delle quali neppure considerate dal ricorrente; la cui critica si concreta nell'accusa del carattere congetturale delle valutazioni operate dalla Corte di appello e nella prospettazione di una interpretazione alternativa delle circostanze di fatto. Ne è dimostrazione anche la rappresentazione delle dichiarazioni rese dal Cosentino, che non è stata fatta per dare dimostrazione di un travisamento della prova (e si prescinde dal rilevare che neppure ricorrono le condizioni per tale denuncia in caso di doppia conforme; sul punto che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità: Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Rv. 281665), ma proprio per porre il giudice di legittimità a diretto contatto con la prova.Né le pronunce di questa Corte evocate dall'esponente militano nel senso da questi auspicato. Con la decisione n. 32523/2019 questa Sezione ha sì ritenuto che la sola suddivisione in quattro involucri dello stupefacente detenuto fosse "elemento non univocamente dimostrativo della finalità alla cessione, ben potendo essere stata la sostanza acquistata già suddivisa, evenienza con la quale i giudici di merito non si sono confrontati in alcun modo"; ma nel caso di specie si trattava di "quantitativo modesto - poco più di undici grammi - ... nella totale assenza di ulteriori possibili indici della destinazione alla cessione della, pur sussistente, detenzione (materiale per la pesata e per il confezionamento, denaro etc.). Nel caso che occupa, il ragionamento della Corte di appello si è mosso dalla considerazione del dato ponderale, utile a realizzare tremila dosi. La sentenza n. 265/2020 risulta citata come di conforto alla tesi difensiva, nonostante con essa sia stato avallato il ragionamento della Corte di appello che, pur in presenza di assoluzione pronunciata in primo grado, aveva ritenuto gli imputati responsabili di illecita detenzione di sostanza stupefacente, proprio valorizzando il dato ponderale; quindi ribadendo "che il considerevole numero di dosi ricavabili, ben può essere ritenuto un indizio della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale (cfr. Sez. 3, n. 43496 del 2/10/2012, Romano, Rv. 253607)", specie se "è accompagnato da altri elementi (la pluralità e diversità di sostanze detenute, la sproporzione tra le possibilità economiche dell'imputato ed una siffatta scorta, la divisione in dosi, il possesso del bilancino di previsione)". La sentenza n. 25245/2020 attiene ad ipotesi di reato del tutto diversa da quella che qui interessa. La sentenza n. 12146/2009 si è limitata a ritenere non censurabile in sede di legittimità la motivazione con la quale il Tribunale aveva ritenuto verosimile la tesi difensiva di una scorta, proprio per le ragioni che anche qui si sono esposte quanto ai limiti del sindacato di questa Corte. Va quindi ribadito che il ricorso, nonostante voglia rappresentare un vizio motivazionale e una violazione di legge, si concreta nella pretesa di veder avallata una ricostruzione dei fatti alternativa a quella ritenuta accertata dai giudici di merito. 1.2. Il motivo concernente la lievità del fatto è solo assertivo, non identificando vizi del ragionamento della Corte di appello, che ha proprio considerato i diversi elementi pertinenti, in coerenza con quanto prescritto da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076. 1.3. Il motivo che investe la disposta confisca del denaro caduto in sequestro è espresso in termini del tutto astratti. Peraltro, esso non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha fatto leva sulla sproporzione della somma rinvenuta rispetto al reddito. Che parte della somma sia stata della Trapasso lo si afferma nel ricorso ma non è esposto dai giudici di merito. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso