CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2021
Cassazione n. 30552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, emessa in data 28/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consi gliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 1 e 7 d.l. n. 105 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, quale amministratore della 3 C di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 16/12/2013. 2. In data 10/06/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata non ha valutato come sia carente la prova del dolo specifico del reato ascritto al ricorrente, sicché la condotta, al più, avrebbe dovuto essere inquadrata nella bancarotta semplice; 2.2 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata non ha concesso al ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur in presenza di una condanna per reato depenalizzato, l'ultimo dei quali, inoltre, estinto per decorso del termine, a seguito di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; 2.3 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la sentenza non ha ritenuto di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., previa derubricazione della condotta in quella di cui all'art. 217 legge fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che le argomentazioni difensive confondono l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, legge fallimentare (sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture contabili allo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusti profitto o di recare pregiudizio ai creditori) con quello della bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare. Pacificamente, infatti, nel primo caso, l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276650; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi ed altro, Rv. 271753), mentre nel secondo caso dal dolo generico (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280898; Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185885; Sez. 5, n. 10341 del 29/05/1980, Canu, Rv. 146204; Sez. 5, n. 12271 del 11/04/1975, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 131532; Sez. 5, n. 363 del 24/02/1970. Migliavacca, Rv. 114447; Sez. 5, n. 1357 del 04/12/1967, dep. 16/04/1968, Contini, Rv. 107559) e, altrettanto pacificamente, al ricorrente è stata contestata unicamente la bancarotta fraudolenta per distrazione; ciò rende del tutto ininfluente qualsiasi considerazione in tema di dolo specifico. Ne consegue che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile quanto alla ritenuta fattispecie, considerata la pena edittale del delitto di bancarotta fraudolenta. Del tutto logicamente motivato, inoltre, risulta l'inquadramento della condotta, posto che la Corte di merito ha ricordato come per uno degli autocarri fosse già stata pacificamente ritenuta l'intervenuta demolizione, escludendo, quindi, la condotta distrattiva, mente per il secondo autocarro, non rinvenuto, nonostante la sua formale appartenenza alla massa attiva, la condotta penalmente rilevante sussistesse senza alcun dubbio; quanto alle somme di denaro, l'importo di euro 2.800,00 era stato restituito non dal Cafaro, ma dalla curatela fallimentare, mentre la somma di euro 10.000,00 era stata bonificata per scopi pacificamente estranei alla gestione aziendale. Il secondo motivo di ricorso è del tutto reiterativo, in quanto la Corte territoriale ha dato atto che, al momento della commissione della bancarotta, non risultava affatto estinto il reato di cui alla precedente condanna, irrevocabile il 01/11/2010, in quanto non erano trascorsi cinque anni dalla intervenuta condanna a pena sospesa, non essendo stata neanche provata dalla difesa l'aboliti° criminis della fattispecie. Ed infatti, come risulta dal certificato penale agli atti, il Cafaro era stato condannato, con sentenza definitiva il 01/11/2010, alla pena di mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa, per il reato continuato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, commesso nel 2007, con pena sospesa. Ne consegue che, del tutto correttamente, la Corte territoriale ha rilevato il mancato decorso del termine quinquennale di cui agli artt. 163 e segg. cod. pen., non essendo, inoltre, neanche stato chiarito, in ricorso, per quale ragione la fattispecie di reato per cui era già intervenuta condanna sarebbe stata depenalizzata. In tal senso, quindi, il motivo appare del tutto generico, oltre che palesemente infondato.Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso