CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2025
Cassazione n. 21802/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13018/2023R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1 678 /20 2 2 della Corte d’Appello di Salerno, depositata il 14.12.2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.6.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Laboratorio di A nalisi Biocontrol S. r . l . [ [OSCURATO:SOCIETA].] chiese e ottenne nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [ASL Salerno]decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo capitale di € 13.587,13 , oltre agli accessori, asseritamente maturato a titolo di acconto del 70% sul corrispettivo per prestazioni sanitarie erogate, ne l mes e di ottobre 2009, in regime di accreditamento , in favore degli assistiti delservizio sanitario pubblico. L’[OSCURATO:PERSONA] notificò opposizione al decreto ingiuntivo, che venne accolta dal Tribunale di Salerno, sul presupposto della mancanza di prova del necessario accreditamento e della stipulazione del contratto nella forma scritta richiesta dalla legge a pena di nullità, previo rilievodella tardiva produzione documentale a tal fine effettuata dalla convenuta-opposta. L’impugnazione di Laboratoriodi A nalisi S. r . l . contro la sentenza di primo gradovenne respinta dalla Corte d’Appello di Salerno, anche disattendendo l’eccezione di giudicato esterno sollevata all’appellante allegando il fatto che non era stata proposta opposizione contro altro decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento dell’importo asaldo dell a medesim a fattur a . Contro la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. ASL Salerno è rimasta intimata. Il ricorso è trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denunciano«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 101 c.p.c. in riferimento agli artt. 101, 112 e 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c. p .c. nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., per aver disatteso il materiale probatorio documentale presente in atti così, di conseguenza, erroneamente ritenuto non fornita la prova dell’instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento e contrattuale tra le parti, e per non aver garantito il contraddittorio su nuova questione d’ufficio rilevata e posta a fondamento della decisione». 2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8-quinquies, comma 2, del d.lgs.n. 502/1992, dell’art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, dell’art. 2, comma 5 , della legge 28 dicembre 1995 n. 549, dell’art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e degli artt. 1322, 1372 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.». Oggetto di censura sono qui le considerazioni della Corte d’Appello sulla validità ed efficacia del contrattoche la ricorrente assume esserestato stipulato tra le parti. 3. Infine, il terzo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. ), deducendosi il mancato rispetto dei principi in tema di giudicato formale e sostanziale». La ricorrente contesta al la Corte territoriale di avere disatteso l’eccezione di giudicato esterno nonostante la constatata irrevocabilità di altrodecreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo de l corrispettivo riferito alle medesime prestazioni delmese di ottobre 200 9 . 4. Occorre prendere le mosse proprio dall’esame del terzo motivo, perchéesso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri due motivi. 4.1. S i deve infatti ribadire quanto questa Corte ha statuito, anche recentemente, sul punto : « il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico- giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio». (Cass. n. 25180/2024, che cita, a sua volta, Cass. n. 22465 / 2018 , aggiungendo la precisazione che «il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decretoingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del creditoprecedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione»; conf. Cass. nn. 19113/2018; 28318/2017). Applicati tali principi al caso qui in esame,è evidente che l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del saldo comportala formazione del giudicato sul la validità della fontedella relativa obbligazione, che corrisponde al medesimo titolo posto a fondamento anche della domanda del pagamento dell’accontoesposto nella medesim a fattur a . Devono invece ritenersi superati o non pertinenti al caso di speciealtri precedenti giurisprudenziali citati nella sentenza impugnata. In particolare, a parte la risalente Cass. n. 7400/1997, Cass. n. 18205/2008 si occup ò di un caso in cui il preteso giudicato sull’autenticità di una sottoscrizione era stato contraddetto dall’esito di una querela di falso, inoltreil giudice del merito aveva messo in discussione che il giudicato riguardasse il medesimo rapporto giuridico ; a sua volta, la motivazione di Cass. n. 23077/2021 era incentrata sulla diversa questione – che qui non è stata sollevata – dell’illegittimità di un ingiustificato frazionamento in più d omande di un’unica esigenza di tutela giudiziaria. Occorre allora ricordare che la sentenza delle Sezioni unite n. 4510/2006 – spesso invocata da chi pretende di sminuire l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo irrevocabile – si occupò, in realtà, dell’ eventuale efficacia di giudicato del parziale rigetto della domanda nel giudizio monitorio e della proponibilità di una successiva domandaper il residuo, nel caso di ricorso parziale (per esempio nel caso di richiesta di ingiunzione per il pagamento del capitalee degli interessi legali, con successiva domanda dirisarcimento del maggior danno da svalutazione).Ebben e , in tale contesto, le Sezioni u nite, hanno tenuto fermoche il decreto ingiuntivo, «divenuto definitivo per la mancata opposizione dell ’ intimato, ha una efficacia assimilabile a quella della sentenza, per la parte con cui ha accolto la domanda», stabilendo che «non l’ha, invece, per la parte con cui l’ha respinta, perché la reiezione non è una pronunzia di accertamento negativo a favore del convenuto, non presente nel procedimento». 4.2. Per quanto riguarda l’affermazione del giudice d’appello secondo cui l’eccezione di giudicato sarebbe stata sollevata «in termini alquanto generici» e «sibillinamente», basterà osservare che, trattandosi di decreto irrevocabile per il pagamento del saldo del medesimo credito di cui in questo processosi discute dell’acconto, non si comprende davvero quali altreprecisazioni avrebbero dovuto essere fornite per spiegare che la fonte dell’obbligazione non può che essere la medesima in entrambi i giudizi. 5. In definitiva, accolto il terzomotivo di ricorsoe assorbiti i due rimanenti, l’impugnata sentenzadeve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Salerno, che dovrà provvedere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, rispettando il giudicato esterno formatosi sulla validità del rapporto instauratosi tra le parti. P.Q.M La Corte: accoglie ilterzo motivo ricorso, assorbiti i motivi primo e secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno per decidere , in diversa composizione, anchesulle spese del presente giu