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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08875/2026

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e Garofalo-ricorrenti-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, Procuratore Generale Corte d'Appello Napoli in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoCristiano La MarcaNumero registro generale 18150/2025Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 8875/2026Data pubblicazione 09/04/2026-resistente-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2508/2025 depositatail 15/09/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Lette le conclusioni scritte a termini dell’art. 380-ter cod. proc. civ. delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAnnamaria [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per la declaratoria dellacompetenza della Corte di Appello di Napoli.1.

Risulta dall’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 settembre2025 che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoun piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt.66 e 67 CCII, il cui sovraindebitamento sarebbe derivato dalla stipula diun mutuo ipotecario contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. per l’acquisto dell’immobileprima casa.2.

A seguito del decreto di cui all’art. 70, comma 1, CCII e dellacontestazione da parte del creditore ipotecario della convenienza dellaproposta e del piano, il giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenutoche non sussistessero le condizioni per l’omologa.3.

I debitori hanno, pertanto, proposto reclamo alla Corte di Appello diNapoli che, con ordinanza in data 25 marzo 2025, ha dichiarato la propriaincompetenza, in considerazione della novella dell’art. 70, comma 1, CCIIper effetto del d. lgs. n. 136/2024.4.

Una volta riassunto il giudizio, il Tribunale di Napoli ha sollevatoconflitto negativo di competenza, osservando che l’art. 70, comma 12,CCII, abrogato dal d. lgs. n. 136/2024, prevedeva che il decreto di diniegodell’omologazione fosse reclamabile davanti alla Corte d’Appello, laddovela medesima novella ha introdotto altri periodi al comma uno dell’art. 70,il secondo dei quali prevede che «se non ricorrono le condizioni din. 18150/2025 R.G.Numero registro generale 18150/2025Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 8875/2026Data pubblicazione 09/04/2026ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine ditrenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede incamera di consiglio con decreto motivato».

Ha, tuttavia, ritenuto il giudiceremittente che quest’ultima disposizione si applichi al solo decreto delgiudice che dichiari inammissibile il piano e la proposta per ragioni di rito,non anche al decreto che – superato il vaglio di ammissibilità – neglil’omologa del piano per ragioni di merito.5.

Ha, inoltre, ritenuto il giudice remittente che il provvedimento cherigetta l’omologa debba assumere la forma di sentenza, come si ricavadalla stessa novella del d. lgs. n. 136/2024, negli stessi termini delprovvedimento che accoglie l’omologa a termini dell’art. 70, comma 8,CCII, impugnabile a termini dell’art. 51 CCII davanti alla Corte d’Appello.6.

Il cessionario del creditore ipotecario ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte ha chiesto dirisolvere il conflitto dichiarando la competenza della Corte d’Appello diNapoli.

Il Pubblico Ministero procede dall’orientamento di questa Corteassunto sotto la precedente formulazione dell’art. 70, comma 1, CCII inrelazione a un regolamento di competenza relativo al reclamo proposto dalconsumatore avverso un decreto di inammissibilità del piano (Cass., n.21731/2025).

In quel caso, questa Corte ha affermato la competenza delTribunale in assenza – prima della novella del d. lgs. n. 136/2004 – di unanorma specifica, essendo il tribunale in forma collegiale il giudice naturalein assenza di specifiche disposizioni normative, analogamente a quantoaccade per l’art. 124 CCII per i decreti del giudice delegato, principio dicui la novella del 2024 ha dato espressa codificazione.2.

Il Pubblico Ministero ritiene che tale soluzione non sia applicabile alcaso di specie, trattandosi di soluzione che può essere adottata solo per leinammissibilità prima facie, disposte senza contraddittorio con i creditori,non anche – come nel caso di specie – ove il contraddittorio è staton. 18150/2025 R.G.Numero registro generale 18150/2025Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 8875/2026Data pubblicazione 09/04/2026incardinato e la decisione di diniego del tribunale (in forma monocratica)intervenga non per ragioni di rito ma per decisione sul merito del piano.3.

Deve essere dichiarata la competenza della Corte di Appello.

Inprimo luogo, milita l’espressa previsione – come osservato dalprovvedimento di rimessione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – che l’art. 70,comma 8, CCII secondo cui avverso il provvedimento che si pronuncisull’omologa, il quale assume la forma della sentenza e non del decreto, èprevisto reclamo davanti alla Corte di Appello.

La norma non distingue incaso di accoglimento o di rigetto dell’omologa, ma prevede solo che «lasentenza è impugnabile ai sensi dell’art. 51», ossia negli stessi termini delprovvedimento (sentenza) che «pronuncia sull’omologazione»,indipendentemente dall’esito.

Non appare incoerente con il sistema chel’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore abbiauna disciplina omogenea con quella del procedimento unitario.4.

Né pare opportuno scriminare – come deduce il Pubblico Ministero –il provvedimento di accoglimento dell’omologa, da quello di diniegodell’omologa, atteso l’incardinamento del contraddittorio con i creditori, inforza anche della novella del provvedimento conclusivo dell’omologa e delrelativo strumento di impugnazione.

L’art. 70, comma 10, CCII nonprevede più che il giudice, in caso di diniego dell’omologa, provveda condecreto su disposizioni accessorie quali l’inefficacia delle misure adottate,né è previsto il ricorso avverso il decreto di rigetto proprio dell’art. 50CCII, il che ulteriormente avalla la soluzione dell’unico strumentoprocessuale in caso di accoglimento o rigetto dell’omologa del piano.5.

Né pare estensibile al caso di specie il disposto dell’art. 70, comma1, CCII, terzo periodo, secondo cui «se non ricorrono le condizioni diammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine ditrenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede incamera di consiglio con decreto motivato».

La norma disciplina la sorte delprovvedimento adottato nella fase preliminare del procedimento in cui lan. 18150/2025 R.G.Numero registro generale 18150/2025Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 8875/2026Data pubblicazione 09/04/2026proposta, prima dell’instaurazione del contraddittorio con i creditori, nonabbia superato il vaglio di ammissibilità del giudice monocratico,valutazione per la quale viene eccezionalmente previsto il doppio gradodavanti all’organo collegiale e non davanti alla Corte d’Appello.6.

Conformemente alle indicazioni del giudice remittente, deverisolversi il conflitto negativo dichiarandosi la competenza della Corte diAppello di Napoli.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, atteso che larichiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promuovibile ai sensidell'art. 45 cod. proc. civ., non può essere riferita alla volontà delle parti,le quali restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché nonpossono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo atale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione vaadottata in ordine alle spese processuali (Cass., n. 5089/2025; Cass., n.20897/2025; Cass., n. 7596/2011; Cass., n. 1167/2007).

Analogamente,in difetto di iniziativa impugnatoria, non è dovuto il raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.Mdichiara la competenza della Corte di Appello di Napoli, dinanzi alla qualerimette le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 18150/2025 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Garofalo-ricorrenti-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, Procuratore Generale Corte d'Appello Napoli in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoCristiano La MarcaNumero registro generale 18150/2025Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 8875/2026Data pubblicazione 09/04/2026-resistente-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2508/2025 depositatail 15/09/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Lette le conclusioni scritte a termini dell’art. 380-ter cod. proc. civ. delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAnnamaria [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per la declaratoria dellacompetenza della Corte di Appello di Napoli.1. Risulta dall’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 settembre2025 che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoun piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt.66 e 67 CCII, il cui sovraindebitamento sarebbe derivato dalla stipula diun mutuo ipotecario contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. per l’acquisto dell’immobileprima casa.2. A seguito del decreto di cui all’art. 70, comma 1, CCII e dellacontestazione da parte del creditore ipotecario della convenienza dellaproposta e del piano, il giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenutoche non sussistessero le condizioni per l’omologa.3. I debitori hanno, pertanto, proposto reclamo alla Corte di Appello diNapoli che, con ordinanza in data 25 marzo 2025, ha dichiarato la propriaincompetenza, in considerazione della novella dell’art. 70, comma 1, CCIIper effetto del d. lgs. n. 136/2024.4. Una volta riassunto il giudizio, il Tribunale di Napoli ha sollevatoconflitto negativo di competenza, osservando che l’art. 70, comma 12,CCII, abrogato dal d. lgs. n. 136/2024, prevedeva che il decreto di diniegodell’omologazione fosse reclamabile davanti alla Corte d’Appello, laddovela medesima novella ha introdotto altri periodi al comma uno dell’art. 70,il secondo dei quali prevede che «se non ricorrono le condizioni din. 18150/2025 R.G.Numero registro generale 18150/2025Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 8875/2026Data pubblicazione 09/04/2026ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine ditrenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede incamera di consiglio con decreto motivato». Ha, tuttavia, ritenuto il giudiceremittente che quest’ultima disposizione si applichi al solo decreto delgiudice che dichiari inammissibile il piano e la proposta per ragioni di rito,non anche al decreto che – superato il vaglio di ammissibilità – neglil’omologa del piano per ragioni di merito.5. Ha, inoltre, ritenuto il giudice remittente che il provvedimento cherigetta l’omologa debba assumere la forma di sentenza, come si ricavadalla stessa novella del d. lgs. n. 136/2024, negli stessi termini delprovvedimento che accoglie l’omologa a termini dell’art. 70, comma 8,CCII, impugnabile a termini dell’art. 51 CCII davanti alla Corte d’Appello.6. Il cessionario del creditore ipotecario ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte ha chiesto dirisolvere il conflitto dichiarando la competenza della Corte d’Appello diNapoli. Il Pubblico Ministero procede dall’orientamento di questa Corteassunto sotto la precedente formulazione dell’art. 70, comma 1, CCII inrelazione a un regolamento di competenza relativo al reclamo proposto dalconsumatore avverso un decreto di inammissibilità del piano (Cass., n.21731/2025). In quel caso, questa Corte ha affermato la competenza delTribunale in assenza – prima della novella del d. lgs. n. 136/2004 – di unanorma specifica, essendo il tribunale in forma collegiale il giudice naturalein assenza di specifiche disposizioni normative, analogamente a quantoaccade per l’art. 124 CCII per i decreti del giudice delegato, principio dicui la novella del 2024 ha dato espressa codificazione.2. Il Pubblico Ministero ritiene che tale soluzione non sia applicabile alcaso di specie, trattandosi di soluzione che può essere adottata solo per leinammissibilità prima facie, disposte senza contraddittorio con i creditori,non anche – come nel caso di specie – ove il contraddittorio è staton. 18150/2025 R.G.Numero registro generale 18150/2025Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 8875/2026Data pubblicazione 09/04/2026incardinato e la decisione di diniego del tribunale (in forma monocratica)intervenga non per ragioni di rito ma per decisione sul merito del piano.3. Deve essere dichiarata la competenza della Corte di Appello. Inprimo luogo, milita l’espressa previsione – come osservato dalprovvedimento di rimessione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – che l’art. 70,comma 8, CCII secondo cui avverso il provvedimento che si pronuncisull’omologa, il quale assume la forma della sentenza e non del decreto, èprevisto reclamo davanti alla Corte di Appello. La norma non distingue incaso di accoglimento o di rigetto dell’omologa, ma prevede solo che «lasentenza è impugnabile ai sensi dell’art. 51», ossia negli stessi termini delprovvedimento (sentenza) che «pronuncia sull’omologazione»,indipendentemente dall’esito. Non appare incoerente con il sistema chel’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore abbiauna disciplina omogenea con quella del procedimento unitario.4. Né pare opportuno scriminare – come deduce il Pubblico Ministero –il provvedimento di accoglimento dell’omologa, da quello di diniegodell’omologa, atteso l’incardinamento del contraddittorio con i creditori, inforza anche della novella del provvedimento conclusivo dell’omologa e delrelativo strumento di impugnazione. L’art. 70, comma 10, CCII nonprevede più che il giudice, in caso di diniego dell’omologa, provveda condecreto su disposizioni accessorie quali l’inefficacia delle misure adottate,né è previsto il ricorso avverso il decreto di rigetto proprio dell’art. 50CCII, il che ulteriormente avalla la soluzione dell’unico strumentoprocessuale in caso di accoglimento o rigetto dell’omologa del piano.5. Né pare estensibile al caso di specie il disposto dell’art. 70, comma1, CCII, terzo periodo, secondo cui «se non ricorrono le condizioni diammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine ditrenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede incamera di consiglio con decreto motivato». La norma disciplina la sorte delprovvedimento adottato nella fase preliminare del procedimento in cui lan. 18150/2025 R.G.Numero registro generale 18150/2025Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 8875/2026Data pubblicazione 09/04/2026proposta, prima dell’instaurazione del contraddittorio con i creditori, nonabbia superato il vaglio di ammissibilità del giudice monocratico,valutazione per la quale viene eccezionalmente previsto il doppio gradodavanti all’organo collegiale e non davanti alla Corte d’Appello.6. Conformemente alle indicazioni del giudice remittente, deverisolversi il conflitto negativo dichiarandosi la competenza della Corte diAppello di Napoli. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, atteso che larichiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promuovibile ai sensidell'art. 45 cod. proc. civ., non può essere riferita alla volontà delle parti,le quali restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché nonpossono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo atale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione vaadottata in ordine alle spese processuali (Cass., n. 5089/2025; Cass., n.20897/2025; Cass., n. 7596/2011; Cass., n. 1167/2007). Analogamente,in difetto di iniziativa impugnatoria, non è dovuto il raddoppio delcontributo unificato. P.Q.Mdichiara la competenza della Corte di Appello di Napoli, dinanzi alla qualerimette le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 18150/2025 R.G.
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