CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12835/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'appello, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace in sede per il reato di minaccia. Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in merito alla sussistenza di elementi probatori in grado di provare al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza e non è comunque consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Ritenuto che le censure proposte con il secondo motivo parimenti vengono prospettati indeducibili vizi di motivazione e peraltro le stesse risultano intrinsecamente generiche e prive del necessario confronto con la motivazione della sentenza che ha ampiamente argomentato sul contesto in cui la minaccia è stata proferita. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de