CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 45633/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ministero dell'Economia e delle Finanze nel procedimento radicato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trenta - Sez. dist. di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 giugno 2021, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte uprema con sent. n. 9992 del 20/01/2021, la Corte d'appello di Trento, Sez. dist. di Bolzano, accogliendo la richiesta di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione subita dal 23 aprile 2014 al 25 marzo 2016 in esecuzione di una pena inflitta con risalente sentenza di condanna, successivamente dichiarata estinta ai sensi dell'art. 172 cod. pen., gli ha riconosciuto a titolo di indennizzo la somma di Euro 93.111,52, condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al relativo pagamento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il suddetto Ministero, lamentando violazione degli artt. 125, 314 ss., 643, 273, 275, 624 e 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e meramente apparente) in ordine all'insufficiente riduzione dell'importo aritmetico calcolato con riguardo ad un'ingiusta detenzione di 702 giorni operata per il concorso di colpa dell'interessato (alla cui condotta era riconducibile il ritardo con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinta la pena nel frattempo già espiata) e per la personalizzazione dell'indennizzo in relazione alle condizioni sostanziali e processuali dell'istante con riguardo alla minor sofferenza di chi abbia subito la restrizione della libertà personale essendo colpevole di reato. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Con motivazione articolata e del tutto logica, adempiendo alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, l'ordinanza impugnata ha innanzitutto quantificato in circa sei mesi il ritardo imputabile alla colpevole condotta del ricorrente nella definizione del giudizio che condusse alla declaratoria di estinzione della pena di cui era iniziata l'esecuzione, conseguentemente escludendo il suddetto lasso temporale dal periodo indennizzato: a fronte di una detenzione rivelatasi ingiusta e complessivamente durata circa due anni, l'importo corrispondente all'indennizzo quale aritmeticamente calcolato è stato dunque ridotto del 25%. Contrariamente a quanto allegato in ricorso, tale valutazione - nell'ordinanza definita "equitativa" soltanto in relazione alla (per vero, assai limitata) approssimazione circa il computo degli indicati periodi - non è certo arbitraria o irragionevole, dovendo per contro ritenersi del tutto logicamente ancorata alla maggiore durata dell'ingiusta detenzione determinata dalla colpevole condotta dell'interessato consistita nel ritardo con cui fu radicato il giudizio di esecuzione e nell'errato rimedio processuale attivato contro la prima ordinanza sfavorevole (il ricorso per cassazione, piuttosto che l'opposizione al 2 e medesimo giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ciò che avvenne con ritardo a seguito della riqualificazione dell'impugnazione operata da questa Corte). Del pari assolutamente logico è il rilievo che, qualora fosse stata immediatamente proposta l'opposizione, l'esito della stessa non sarebbe ragionevolmente mutato rispetto a quanto poi avvenuto, con conseguente necessità di promuovere comunque il (corretto) giudizio di legittimità all'esito del quale è stato disposto quel rinvio al giudice dell'esecuzione che poi condusse ad accertare l'avvenuta estinzione della pena. Quanto alla "personalizzazione" dell'indennizzo argomentata sulla minor sofferenza che l'espiazione della pur ingiusta detenzione ha nella specie determinato, per essere stata la stessa relativa ad una pena inflitta a fronte della non contestata responsabilità per reato accertato con sentenza di condanna, l'ordinanza impugnata, valutando la peculiarità del caso, ha equitativamente ritenuto di ridurre l'indennizzo nell'ulteriore misura del 25%. Si tratta di una valutazione di merito non illogica e pertanto in questa sede non sindacabile in quanto aderente ai consolidati principi che ammettono la valutazione equitativa (cfr. Sez. 4, n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259; Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaij, Rv. 259940). Del resto, che la valutazione non sia manifestamente illogica - e che la doglianza sia dunque manifestamente infondata - si ricava dal fatto che la stessa non è neppure distante da quella proposta dal Ministero ricorrente, secondo cui sarebbe stata equa una riduzione del 30%. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Oidelt Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Rmmende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. Trattandosi di questione di natura prettamente civilistica, non v'è infatti ragione di non fare applicazione della richiamata disposizione (cfr. Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, Min. Economia e Finanze e a., Rv. 272994; Sez. 3, n. 48484 del 22/10/2003, Min. Economia in proc. Salvi, Rv. 228442; v. anche Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Min. Giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271650, che, in motivazione, distingue il ruolo privatistico svolto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione dal ruolo pubblicistico ed istituzionale svolto invece dal Ministero della Giustizia nel procedimento di sorveglianza disciplinato dagli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., sicché soltanto in quest'ultimo si esclude la condanna del Ministero z.14,017AM Fjorrrrr al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nel caso di rigetto o di inammissibilità dell'impugnazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas