Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 59/1973
ECLI:IT:COST:1973:59
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento civile tra [OSCURATO:PERSONA] e
l'Amministrazione finanziaria dello Stato il tribunale di Caltanissetta
ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 luglio 1970, questione di
legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 17 e 36 dello
Statuto speciale della Regione siciliana, dell'art. 7, comma quarto,
prima parte, della legge regionale 30 luglio 1969, n. 29. Tale
disposizione, nello stabilire nuove modalità e nuovi termini per la
prescrizione dell'azione dell'Amministrazione finanziaria per il
recupero dei tributi in misura ordinaria, a seguito di incorsa
decadenza del contribuente dalle agevolazioni previste da precedenti
leggi, ne dispone la applicazione retroattiva "anche agli atti
stipulati prima dell'entrata in vigore" della legge stessa.
La questione dedotta ha riferimento all'azione proposta, nella
specie, dall'Amministrazione finanziaria dello Stato per ottenere il
pagamento di un credito derivante dalla decadenza della controparte dai
benefici fiscali già concessile - ai sensi della legge reg. sic. 18
ottobre 1954, n. 37 - all'atto di registrazione di un contratto di
compravendita di un comprensorio di case, stipulato il 12 luglio 1957:
decadenza che si sarebbe verificata il 1 ottobre 1959 per effetto della
rivendita del suddetto comprensorio di case.
:
In mancanza di una diversa ed espressa disposizione, la norma di
cui è questione deve intendersi, conformemente alla interpretazione
che la giurisprudenza ordinaria ha dato di quella, parzialmente
analoga, dettata dall'art. 6 della legge statale 7 febbraio 1968, n.
26, come avente riferimento ai rapporti di credito tuttora pendenti al
momento della sua entrata in vigore, ad esclusione, cioè, di quelli
già esauriti per essere intervenuta la prescrizione a norma delle
precedenti leggi.
Ora, nella specie - sia ai sensi dell'art. 136 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3269, che approva la legge del registro, sia ai sensi
dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, recante "Agevolazioni
tributarie in materia edilizia", sia ai sensi dell'art. 2 della legge 6
ottobre 1962, n. 1493, concernente "Modifiche ed interpretazioni di
norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore
dell'edilizia" - il credito dello Stato nei confronti della signora
[OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi comunque prescritto prima del 30 luglio
1969, essendo a questa data compiutamente maturati, come si evince
dall'ordinanza del giudice a quo e dagli atti di causa, i diversi
termini rispettivamente stabiliti dalle leggi ora rammentate.
Pertanto il giudizio a quo può essere definito indipendentemente
dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale
sollevata, che appare manifestamente irrilevante.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma quarto, prima parte, della legge 30 luglio 1969, n.
29, della Regione siciliana ("Proroga e coordinamento delle
disposizioni agevolative in materia di costruzioni edilizie"),
sollevata, in riferimento agli artt. 17 e 36 dello Statuto speciale per
la Regione siciliana, dal tribunale di Caltanissetta con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere