CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2025
Cassazione n. 12884/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2524/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata per legge in R O M A alla piazza Cavour , presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in ROMA alla piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Co r te di Cassazionerappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge -controricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di GENOVA n. 1162/2022depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. R.g. n. 2524 del 2023 Ad. 10/02/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 10/02/2025dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle . [OSCURATO:PERSONA] Giuseppina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ossia gli odierni controricorrenti , nell’anno 2016 convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova, con rito sommario di cognizione,la I mmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. ( allora ma ora S.r.l., qui ricorrente)per ottenerne la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno cagionato per effetto dell’illecito possesso mantenuto da parte convenuta sugli immobili al cui rilascio era stata condannata con sentenza passata in giudicato e per la conseguente indisponibilità degli immobili protrattasi per alcuni anni, ossia dall’anno 2008 all’anno 2016. Il Tribunale, disposto il mutamento del rito, istruì la causa con prove testimoniali e consulenza tecnica di ufficio e all’esitorigettò la domanda affermando che la convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. aveva invitato i ricorrenti subito dopo la sentenza del 2008 a prendere possesso dei beni e diede rilievo alla condotta tenuta successivamente da parte attrice che, pur portando in esecuzione il capo della sentenza inerente gli obblighi risarcitori, aveva del tutto trascurato il proprio diritto per la parte relativa al rilascio degli immobili, omettendo di portare in esecuzione il titolo per ben otto anni, dimostrando, se pure parte convenuta avesse mantenuto, come sostenuto, la disponibilità di fatto dei beni, in realtà non provata, una tolleranza all’altrui uso del tutto inusuale. I Marsano-Monteleone proposero appello e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propose appello incidentale sull'eccezione di prescrizione del diritto. La Corte d’appello di Genova ha , con la sentenza n. 1162 del 8/11/2022, accolto l'appello principale e parzialmente l'incidentale ed ha condannato la società al risarcimento del danno in favore degli appellanti,per oltre ottantaduemila euro. R.g. n. 2524 del 2023 Ad. 10/02/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che la condanna della società al rilascio dei beni e la sua condanna al risarcimento del danno implichino necessariamente l’accertamento in fatto circa il possesso, o, quantomeno, la disponibilità di fatto degli immobili in capo alla predetta società , costituendo tale accertamento il presupposto necessario e imprescindibile delle due statuizioni di condanna al rilascio e risarcitoria. La Corte d’appello, invece, non ha condiviso la decisione del primo giudice di addebitare un'inerzia colposa agli appellanti tenuto conto della pendenza del giudizio di appello e del giudizio di cassazione, solo a seguito del quale gli appellanti hanno intrapreso l’azione esecutiva che ha condotto effettivamente al rilascio del bene. La Corte territoriale, infine, ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società con appello incidentale, che chiede va fosse riconosciuta la prescrizione di tutte quelle mensilità per le quali, all’avvio della controversia erano decorsi i cinque anni. Avverso la sentenza n. 1162 del 8/11/2022 propone ricorso per cassazione, con tredici motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorsoGiuseppina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono i seguenti: 1 Violazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata desume, implicitamente e incoerentemente, da un precedente giudicato la prova di fatti successivi allo stesso: si censura la sentenza nella parte in cui desume la prova non solo della R.g. n. 2524 del 2023 Ad. 10/02/2025; estensore: C. Valle titolarità dei beni ma anche del possesso o, in ogni caso, della disponibilità di fatto in capo alla ricorrente, negli anni oggetto della domanda giudiziale in discussione e quindi dal 2008 al 2016, dal passaggio giudicato dellasentenza del Tribunale di Genova dell’anno 2008, che l’avrebbe implicitamente accertato nel periodo anteriore all’anno2008. 2. Violazione e(o) falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art.115 c.p.c., degli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la sentenza toglie rilievo a prove decisive, assunte, per fatti successivi in quanto contrastanti con il giudicato su fatti antecedenti. 3. Violazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 345 c. p. c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: la ricorrente sostiene che trascinando in avanti il giudicato del 2008, di fatto la sentenza d’appello ha applicato l’art. 345 c.p.c., violando peraltro tale norma, per carenza di: i) una domanda in tal senso (che comunque avrebbe dovuto essere effettuata in appello, nel giudizio precedente) ii) i suoi presupposti sostanziali. 4. Violazione dell’art. 132, secondo comma n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: motivazione apparente in relazione alla contestazione circa una condanna per danno in sé stesso in assenza della necessaria allegazione e prova per fondarla. 5. Violazione degli artt. 1223 c.c. e 2043 c.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c., per aver condannato parte convenuta ad un danno in sé stesso , in via meramente automatica, senza la allegazione e la prova della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, della sussistenza di un danno ed anzi con la prova contraria della mancata intenzione da parte degli attori di mettere a fruttoil bene. 6. Violazione e ( o ) falsa applicazione artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere desunto R.g. n. 2524 del 2023 Ad. 10/02/2025; estensore: C. Valle la prova della volontà di mettere a frutto il bene dalla sentenza del 2008. 7. Violazione e(o) falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere desunto la prova della redditività concreta dei beni (inutilizzabili e abbandonati) da circostanze inconferenti quali le responsabilità di tale situazione o le decurtazioni di danno effettuate in precedenza. 8. Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: motivazione apparente in relazione alla serietà e concretezza dell’offerta di invito al riprendere il possesso degli immobili. 9. Violazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 1220 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: l’offerta della [OSCURATO:SOCIETA]. dovevaessere valutata, nella sua serietà e concretezza, anche in relazione al comportamento di chi la riceveva. 10. Violazione degli art. 1223 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., poiché p ur avendo accolto l’eccezione di prescrizione della convenuta, riducendo così il danno al periodo 26/11/2009-28/6/2016 (e dunque un mese per l’anno 2009), laCorte d’appello ha calcolato i mesi di indisponibilità degli immobili da risarcire per l’anno 2009 in undici. 11. Violazione dell’art. 1282 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ., la sentenza, maggiorando con gli interessi legali la somma liquidata in Euro 82.467,21 a titolo di risarcimento danni per la mancata disponibilità degli immobili, ha duplicato la stessa voce di danno. 12. Violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. poiché p ur avendo accolto l’eccezione di prescrizione della convenuta, riducendo così il danno richiesto al periodo 26/11/2009-28/6/2016, la sentenza ha posto le spese di lite e di consulenza tecnica di ufficio ad integrale carico della ricorrente. R.g. n. 2524 del 2023 Ad. 10/02/2025; estensore: C. Valle 13. Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: motivazione apparente, contraddittoria e illogica in relazione alla condanna alle spese. Il primo, il secondo e il terzo possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi e aventi riferimento al giudicato e al ragionamento presuntivo, oltre che al difetto di motivazione. L’ultima censura ora ricordata, ossia quella mossa in relazione all’art. 132, comma secondo n. 4, c.p.c., è del tutto infondata atteso che la motivazione della Corte territoriale è ampia e diffusa nonché logica e coerente e supera agevolmente il cd. minimo costituzionale, di cui alla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte, risalente di oltre un decennio e tuttora stabile (Cass. n. 7090 del 03/03/2022 Rv. 664120 –01; Sez. U n. 8053 del 7/04/2014 Rv. 629830 - 01 ) . Essisono, nel resto, infondati e in parte inammissibili , per avere la Corte d’appello logicamente affermato che quanto accertato nella precedente controversia, ossia nella causa decisa in primo grado dal Tribunale di Genova , con sentenza n. 1370 del 28/03/2008, confermata in appello con sentenza della Corte territoriale n. 1264 del 12/12/2012 e passata in giudicata a seguito di sentenza di questa Corte n. 7785 del 20/04/2016 , comportava la fondatezza dell’assunto, ritualmente proposto in questa causa, senza alcuna violazione dell’art. 345 c.p.c., in ordine all’indisponibilità degli immobili in capo ai Marsano-Monteleonee al conseguente loro diritto al risarcimento dei danni, che essi, per una libera scelta processuale, hanno preferito azionare in separato giudizio, e sin dal primo grado, piuttosto che far valere in appello, e tanto anche in considerazione della circostanza che l’esito delle fasi di impugnazione nella detta controversia presupposta , di dichiarazione di nullità di un atto pubblico di compravendita,era incerto, cosicché le prove raccolte nel primo grado del presente giudizio erano comunque superate. R.g. n. 2524 del 2023 Ad. 10/02/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] secondo motivo è altresì, ove autonomamente considerato, infondato, poiché la scelta del materiale probatorio è rimesso all’esclusivo governo del giudice del merito, che decide di avvalersi di quello ritenuto dotato di maggiore forza di convincimento(Cass.n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679 -05) e nella specie la Corte di merito ha ritenutoadeguatamente provato, sulla base dei precedenti giudiziali tra le stesse parti, che il possesso degli immobili dell’eredità di TeresaGuelfo fosse rimasto in capo alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] critica al ragionamento presuntivo è peraltro, incoerente, posto che nella specie la Corte di merito ha ritenuto provato lo spossessamento e comunque la mancata disponibilità materiale degli immobili sulla base del giudicato intervenuto tra le parti e comunque secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3541 del 13/02/2020 Rv. 657016 - 01) in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo pure possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. Essi sono infondati. La Corte d’appello ha motivato in ordine all’allegazione del danno da mancata disponibilità degli immobili e ha anzi affermato che il precedente giudicato, ossia quello formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova dell’anno 2008, che aveva già proceduto alla liquidazione dei danni fino al detto anno e con una decurtazione di tre anni, necessari secondo il consulente tecnico di ufficio per rendere fruibili gli immobili, costituiva prova della volontà dei Marsano-Monteleone di messa a rendita del bene e ha proceduto alla R.g. n. 2524 del 2023 Ad. 10/02/2025; estensore: C. Valle quantificazione con logica elaborazione, sulla base della consulenza tecnica espletata in primo grado, nella presente controversia e decurtando quanto corrispondente alle annualità colpite da prescrizione (l’errore in cui è incorsa in sentenza la Corteterritoriale è stato successivamente corretto, cosicché il decimo motivo di ricorso è superatogiusta quanto si va a breve a specificare). Giova, peraltro, a definitiva confutazione delle articolazioni censorie della società ricorrente, che, peraltro sono di esclusivo merito e non involgono specifiche censure in punto di diritto, rimarcare che l’impostazione della Corte d’appello in ordine alla liquidazione del danno da mancata disponibilità dell’immobile èstata riscontrata dalla giurisprudenza di questa Corte, a seguito dell’ordinanza interlocutoria richiamata dalla Corte territoriale, in punto di possibilità di liquidare il danno suddetto in via equitativa. La giurisprudenza nomofilattica (segnatamente Sez. U n. 33645 del 15/11/2022, intervenuta a seguito dell’ordinanza interlocutoria richiamata dalla sentenza impugnata) ha affermato che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella specie si controverte appunto dellamancata disponibilità degli immobili da parte degli eredi Marsano per un periodo di otto anni, ossia dal 2008 al 2016, a causa del mancato, di cui è stata ritenuta adeguata prova, rilascio dei beni immobili da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e, peraltro, la valutazione del danno è stata effettuata sulla base di consulenzatecnica di ufficio che ha esaminato e preso a base i canoni del mercato immobiliare nella zona centrale di [OSCURATO:PERSONA] dove gli immobili degli eredi Guelfo sono ubicati. L’ottavo e il nono motivo di ricorso, pure unitamente scrutinabili, sono innanzitutto inammissibili, in quanto non vertono su questioni R.g. n. 2524 del 2023 Ad. 10/02/2025; estensore: C. Valle di diritto bensì pongono censure in ordine alle valutazioni della Corte di merito circa la serietà dell’offerta di disponibilità dei beni immobili da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sono , inoltre, ove potessero essere scrutinati,infondati: vi è ampia, coerente e logica motivazione sulle ragioni per le quali l’offerta di messa a disposizione dei beni da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non poteva ritenersi seria e non vi era prova della lettera a tal fine inviata dalla societàal difensore degli eredi Guelfo, risultando, peraltro, incoerente che alla lettera di questi spedita con raccomandata si fosse risposta con una missiva semplice ossianon con raccomandata con ricevuta. Peraltro, ulteriore smentiva all’asserita messa a disposizione dei beni è la frapposta opposizione all’esecuzione intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l’esecuzione in forza della sentenza di merito nella causa presupposta, superata soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a segu ito del rigetto del ricorso per cassazione con sentenza di questa Corte n. 7785 del 20/04/2016. Il decimo motivo è superato dall’avvenuta correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata: su ricorso degli odierni controricorrenti la Corte territoriale ha, con ordinanza del 21/03/2023, ridotto l’originario importo del risarcimento, riducendolo di ulteriori undici mensilità e così in dispositivo statuendo: « “che liquida nell’importo complessivo di euro 82.467,21” deve intendersi scritto “che liquida nell’importo complessivo di euro 71.686,66”». L’undicesimo motivo è infondato: la somma liquidata a titolo di risarcimento non risulta essere stata liquidata all’attualità cosicché gli interessi legali sono dovuti, appunto, per legge. Il dodicesimo e il tredicesimo motivo sono inammissibili, la soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata pressoché totale e la circostanza che la compensazione sia stata negata perché la [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello incidentale non è vizio che R.g. n. 2524 del 2023 Ad. 10/02/2025; estensore: C. Valle possa inficiare la mancanza di compensazione, poiché è questa a dovere essere motivata e non l’applicazione della regola della soccombenzainvero è affermazione di questa Corte (Cass. n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 -01) che il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tuttodiscrezionale - e insindac abile - la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare. Inconclusione, il ricorso è infondato in tutte le censure e deve , pertanto,essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4 . 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per R.g. n. 2524 del