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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 18198/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18961/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Viale M. Villa n.33, Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Viale di [OSCURATO:PERSONA] n.15, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza non definitiva n.8/2021 della Corte di Appello di Venezia pubblicata il 07/01/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,2 luglio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18961/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Viale M. Villa n.33, Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Viale di [OSCURATO:PERSONA] n.15, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza non definitiva n.8/2021 della Corte di Appello di Venezia pubblicata il 07/01/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,2 luglio 2024
Decreto Cassazione n. 18198/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris