CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13815/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege- controricorrente –avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 26/2023,depositata il 13/1/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’UTRI:Numero registro generale 5779/2023Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 13815/2026Data pubblicazione 12/05/2026Ritenuto che:Con sentenza del 13/1/2023, la Corte d’appello di Salerno, inaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma delladecisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Alessio a risarcire alSalzano danni derivati dell’inadempimento, da parte della D’Alessio, deipropri obblighi professionali di notaia, non avendo provveduto atrasmettergli, in occasione della stipulazione di una compravenditaimmobiliare, le opportune informazioni di natura fiscale utili alconseguimento di un considerevole risparmio di spesa tributaria.In particolare, ad avviso della corte territoriale la notaia avrebbeomesso di informare il Salzano della possibilità di procedere, secondo lefacoltà consentite dalla legge fiscale, a una rivalutazione dell’immobiledestinato alla vendita, al fine di comprimere l’imponibile della plusvalenzaottenuta attraverso la compravendita in esame, sottraendosi alla piùgravosa imposizione fiscale successivamente subita.A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenutola piena esigibilità, da parte della notaia, dell’obbligo di procedere a unacorretta informazione, anche di natura fiscale, relativa all’operazionenegoziale sottoposta al proprio esame, spettandole di presiedere a tutte leeffetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti,rientrando nel contenuto essenziale della propria prestazione professionaleanche il dovere di informare le parti sulle questioni tecniche, anche dinatura fiscale, necessariamente destinate a sfuggire all’attenzione e allacomprensione delle persone non dotate di specifica competenza.[OSCURATO:PERSONA]Alessio ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustratipure con memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Considerato che:1.1 Il primo motivo denuncia violazione dell’art. dell’art. 1176, comma 2,c.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la corteNumero registro generale 5779/2023Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 13815/2026Data pubblicazione 12/05/2026territoriale erroneamente ritenuto l’obbligo della notaia di fornire ai propriclienti una consulenza fiscale spinta al punto di esaminare atti diversi daquelli sottoposti alla propria responsabilità (come in relazione agli effettidella conclusione di un atto definitivo a seguito del rogito di unpreliminare) o, comunque, implicanti l’acquisizione di informazioni sullecondizioni reddituali e/o patrimoniali dei propri clienti del tutto estraneeall’ambito dei propri compiti.1.2 Il motivo è inammissibile: l’inammissibilità incorre, ai sensi dell’art.360-bis n. 1 c.p.c., quando il provvedimento impugnato ha deciso lequestioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questaSuprema Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare omutare tale orientamento.In particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un soloprecedente, qualora sia univoco, chiaro e assolutamente condivisibile,integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cuiall'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazionedi inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contengavalide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4366 del 22/2/2018, Rv. 648036 -02). E nel caso di specie, il giudice d’appello ha affermato l’esigibilità dallanotaia della prestazione di un’opera di consulenza fiscale sostanzialmenteutile a consentire al cliente il conseguimento di consistenti risparmi dispese, uniformandosi all’orientamento già fatto proprio dallagiurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la funzione notarile non siesaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma siestende all'attività di consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenzeche devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolgela sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare. Neconsegue che si rende responsabile della violazione dell'obbligo di cuiall'art. 1176, comma 2, c.c. un notaio che non svolga una adeguataricerca legislativa (ed una successiva consulenza) al fine di far conseguireNumero registro generale 5779/2023Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 13815/2026Data pubblicazione 12/05/2026alle parti il regime fiscale più favorevole (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 309 del13/1/2003, Rv. 559626 – 01; e v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 8497 del6/5/2020, Rv. 657824 - 01). Rispetto a tale arresto della giurisprudenza dilegittimità, l’odierna ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsiin termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissensoargomentativo da ritenersi non decisive né pertinenti.2.1 Il secondo motivo lamenta l’omessa ammissione delle prove orali - inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. -, per avere la corte territorialeerroneamente trascurato la valutazione delle istanze istruttorie reiteratedall’odierna ricorrente in sede d’appello (già ritualmente etempestivamente proposte dinanzi al giudice di primo grado e daquest’ultimo inopinatamente disattese), attraverso le quali si eraespressamente proposta la dimostrazione della circostanza consistitanell’avvenuta tempestiva informazione del Salzano, all’atto delcompimento delle attività negoziali addotte in questa sede, sulla concretapossibilità di ottenere consistenti risparmi di natura fiscale attraverso larivalutazione del proprio immobile.2.2 Il motivo è fondato: le istanze istruttorie dedotte e riproposte inquesta sede dalla ricorrente appaiono effettivamente dotate dell’essenzialecarattere di decisività rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,poiché, una volta dimostrata l’effettiva avvenuta comunicazione alSalzano, da parte della D’Alessio, della possibilità di ottenere risparmifiscali attraverso la rivalutazione del proprio immobile, deve dirsidecisivamente rivalutabile, rispetto a quanto ritenuto dal giudice d’appello,la posizione della notaia in relazione al contestato adempimento dei propridoveri professionali.Varrà sottolineare come non si tratti di rinnovare in questa sede lasostanza di una valutazione discrezionale sull’ammissibilità delle proveorali (di per sé assicurata alle prerogative decisionali esclusive del giudiceNumero registro generale 5779/2023Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 13815/2026Data pubblicazione 12/05/2026di merito), quanto piuttosto di valorizzare la circostanza dell’omessoesame, da parte della Corte d’appello, di fatti concreti - ossia di quellecircostanze di fatto che avrebbero potuto appartenere al patrimonioconoscitivo del giudice di merito, laddove ne avesse consentitol’acquisizione - destinate ad assumere un valore obiettivamente decisivo aifini della risoluzione della controversia.Sul piano della completezza dell’assolvimento degli oneri diallegazione, va rimarcato che l’odierna ricorrente ha effettivamentedepositato la memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. (tempestivamenteofferta alla cognizione del giudice di primo grado) con cui aveva richiestal’ammissione delle suddette prove orali, nonché la comparsa dicostituzione in appello con le quali aveva ritualmente rinnovato la richiestadi ammissione di tali istanze istruttorie.Deve ritenersi, per converso, non decisiva la mancata dimostrazione,in questa sede, dell’avvenuta rinnovazione delle richieste istruttorie dellaD’Alessio in sede conclusionale in primo grado. A tale riguardo, al fine diescludere la conclusione dell’avvenuta implicita rinuncia di tali istanzeistruttorie, si rammenta l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità,nel senso che, se è vero che le istanze istruttorie rigettate dal giudice delmerito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni inmodo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensiviprecedenti, (dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibilicon l'impugnazione), è altresì vero che tale presunzione può ritenersisuperata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nellarichiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condottaprocessuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria nonesplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottatanel processo: valutazione complessiva di cui il giudice è tenuto a darconto, sia pure sinteticamente, nella motivazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.10767 del 4/4/2022, Rv. 664646 – 01; e v. anche, in terminiNumero registro generale 5779/2023Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 13815/2026Data pubblicazione 12/05/2026sostanzialmente conformi, Sez. 2, Ordinanza n. 12791 del 13/5/2025, Rv.674567 – 01 e Sez. 2, Sentenza n. 33103 del 10/11/2021, Rv. 662750 -01).Nel caso di specie, non avendo la corte territoriale non soloconsiderato l’avvenuta richiesta istruttoria, ma neppure potutoimplicitamente ritenerla rinunciata senza motivarne le ragioni in rapportoal complessivo comportamento processuale della parte (o in rapporto allaconnessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta conle conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo), spetterà algiudice del rinvio decidere su tale istanza istruttoria.3. Rilevata dunque la fondatezza del secondo motivo – inammissibile,come si è visto, il primo -, va cassata la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Salerno,in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere allaregolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MDichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corted’appello di Salerno.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi