CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 24084/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/06/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18534/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 120, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA].TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n. 515/25/23 depositata il 07/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 515/25/23 del 07/02/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 74/02/21 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da Benedetta ed [OSCURATO:PERSONA], n.q. di legali rappresentanti di [OSCURATO:PERSONA] ASD (di seguito ASD), nonché da parte della stessa associazione avverso un atto di contestazione sanzioni relative all’anno d’imposta 2016. 1.1.L’atto di contestazione veniva notificato ai predetti a seguito della notifica di un pregresso avviso di accertamento con il quale veniva accertata, in capo a ASD, l’assenza dei requisiti di legge per godere del trattamento fiscale agevolato, con conseguente recupero delle imposte evase. Avverso la sentenza di appello, Benedetta ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. AE resisteva in giudizio con controricorso. Con decreto del 10/11/2023 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Con istanza del 21/12/2023 i ricorrenti chiedevano la fissazione dell’udienza per la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che pende altro ricorso per cassazione, iscritto al R.G. n. 12177/2021, riguardante l’avviso di accertamento notificato ad associazione e legali rappresentanti della stessa e concernente la rideterminazione del reddito con riferimento al medesimo anno d’imposta 2016. 2.Poiché detto avviso di accertamento costituisce il presupposto dell’emissione dell’atto di contestazione sanzioni oggetto del presente giudizio, appare necessaria una trattazione unitaria delle cause, con conseguente rinvio della presente controversia a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il