Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:105
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0606_INF
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 24 febbraio 2021 – [OSCURATO:PERSONA]Landau / EACEA
(causa T‑606/18)
«Clausola compromissoria – [OSCURATO:PERSONA] – Convenzione di sovvenzione – Costi ammissibili – Sospensione dei pagamenti – Rimborso delle somme versate – Obbligo di motivazione»
1.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale definita esclusivamente dagli articoli 256 TFUE e 272 TFUE e dalla clausola compromissoria – Competenza a conoscere di un’azione dichiarativa e di adempimento di un contratto – Valutazione
(Artt. 256 e 272 TFUE)
(v. punto 22)
2.
Agenzie dell’Unione europea – Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) – Convenzione di sovvenzione – [OSCURATO:PERSONA] di restituzione – Obbligo di motivazione delle decisioni – Portata
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, artt. 41, § 2, c), e 51, § 1]
(v. punti 27-31)
3.
Agenzie dell’Unione europea – Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) – Convenzione di sovvenzione – [OSCURATO:PERSONA] di restituzione – Obbligo di motivazione delle decisioni – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, art. 41, § 2, c)]
(v. punti 35, 46)
4.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi dedotti – Motivo vertente sulla carenza o sull’insufficienza di motivazione – [OSCURATO:PERSONA] in parte irricevibile e in parte infondata
[Statuto della Corte di giustizia, art. 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 61, 67)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a che il Tribunale, da un lato, constati l’insussistenza del credito di EUR 22454,22 che l’EACEA afferma di detenere a titolo dell’esecuzione della convenzione di sovvenzione n. 2012-3075 concernente la realizzazione del progetto «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]: Bologna-[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]» e, dall’altro, condanni l’EACEA a versare alla ricorrente un importo di EUR 41408,15 a titolo della medesima convenzione, maggiorato di interessi di mora.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’[OSCURATO:PERSONA]Landau è condannata alle spese.