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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 aprile 1970

Cassazione n. 44534/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2019 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto revocava il decreto penale emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per intervenuta oblazione e ordinava la confisca della pistola e delle munizioni in sequestro.

2. Propone appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto e la revoca della confisca disposta.

La Corte di appello di Perugia ha trasmesso l'atto di appello di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Trattandosi di sentenza non appellabile dall'imputato ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., l'atto di appello deve essere qualificato come ricorso per cassazione.

2. Il ricorso è inammissibile.

In forza dell'art. 141 disp. att. cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art.464, comma 2 cod. proc. pen., il Giudice che ha ammesso l'imputato all'oblazione, dopo avere verificato l'avvenuto versamento della somma, deve dichiarare con sentenza l'estinzione del reato.

Anche volendo ritenere applicabile al caso di specie la previsione dell'art. 531, comma 1, cod. proc. pen., peraltro dettato per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, non si ricava un onere espresso motivazionale in ordine all'evidenza dell'insussistenza del fatto ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Nel caso in esame, quindi, la motivazione della sentenza impugnata è adeguata né il ricorso - del tutto privo di autosufficienza - dimostra l'evidenza dell'innocenza dell'imputato e, quindi, la doverosità di una sentenza ex art. 129, comma 2,cod. proc. pen.

La confisca disposta segue alla pronuncia di estinzione del reato alla luce del tenore dell'art. 6 legge 152 del 1975.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. • Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente i Giacomo R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2019 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto revocava il decreto penale emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per intervenuta oblazione e ordinava la confisca della pistola e delle munizioni in sequestro. 2. Propone appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto e la revoca della confisca disposta. La Corte di appello di Perugia ha trasmesso l'atto di appello di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Trattandosi di sentenza non appellabile dall'imputato ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., l'atto di appello deve essere qualificato come ricorso per cassazione. 2. Il ricorso è inammissibile. In forza dell'art. 141 disp. att. cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art.464, comma 2 cod. proc. pen., il Giudice che ha ammesso l'imputato all'oblazione, dopo avere verificato l'avvenuto versamento della somma, deve dichiarare con sentenza l'estinzione del reato. Anche volendo ritenere applicabile al caso di specie la previsione dell'art. 531, comma 1, cod. proc. pen., peraltro dettato per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, non si ricava un onere espresso motivazionale in ordine all'evidenza dell'insussistenza del fatto ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso in esame, quindi, la motivazione della sentenza impugnata è adeguata né il ricorso - del tutto privo di autosufficienza - dimostra l'evidenza dell'innocenza dell'imputato e, quindi, la doverosità di una sentenza ex art. 129, comma 2,cod. proc. pen. La confisca disposta segue alla pronuncia di estinzione del reato alla luce del tenore dell'art. 6 legge 152 del 1975. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. • Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente i Giacomo R
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