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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14428/2025

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razione il fatto che i reati di truffa giudicati separatamente, certamente antecedenti, sono però stati commessi in epoca molto prossima al segmento temporale di contestazione del reato associativo.

Ritiene il Collegio che, alla presenza di un'identità tipologica tra i vari episodi e di una condotta concorsuale con soggetti poi rivelatisi sodali, perpetrata nel periodo immediatamente antecedente all'inizio della permanenza del sodalizio, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto spiegare adeguatamente per quale ragione non potesse ravvisarsi la riconducibilità dei reati in questione nel contesto di una comune cornice deliberativa.

Sugli indicati dati circostanziali s'imponeva una verifica analitica, finalizzata a escludere che la potenziale contiguità delle ipotesi di reato giudicate dalle pronunzie presupposte non consentisse di prefigurare la dedotta preordinazione criminosa.

Non va, infatti, dimenticato che l'accertamento sulla sussistenza della continuazione consiste nella verifica ex post di una volontà criminosa non necessariamente esplicitata, in forma chiara e distinta, al momento del fatto, e che, pertanto, deve essere ricostruita, induttivamente, in termini di elevata probabilità o, comunque, di spiccata verosimiglianza della sua effettiva sussistenza.

A tal 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : E V A T O S C A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 9 2 5 3 5 0 1 8 c 7 8 f 5 d b

razione il fatto che i reati di truffa giudicati separatamente, certamente antecedenti, sono però stati commessi in epoca molto prossima al segmento temporale di contestazione del reato associativo. Ritiene il Collegio che, alla presenza di un'identità tipologica tra i vari episodi e di una condotta concorsuale con soggetti poi rivelatisi sodali, perpetrata nel periodo immediatamente antecedente all'inizio della permanenza del sodalizio, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto spiegare adeguatamente per quale ragione non potesse ravvisarsi la riconducibilità dei reati in questione nel contesto di una comune cornice deliberativa. Sugli indicati dati circostanziali s'imponeva una verifica analitica, finalizzata a escludere che la potenziale contiguità delle ipotesi di reato giudicate dalle pronunzie presupposte non consentisse di prefigurare la dedotta preordinazione criminosa. Non va, infatti, dimenticato che l'accertamento sulla sussistenza della continuazione consiste nella verifica ex post di una volontà criminosa non necessariamente esplicitata, in forma chiara e distinta, al momento del fatto, e che, pertanto, deve essere ricostruita, induttivamente, in termini di elevata probabilità o, comunque, di spiccata verosimiglianza della sua effettiva sussistenza. A tal 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : E V A T O S C A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 9 2 5 3 5 0 1 8 c 7 8 f 5 d b
Sentenza Cassazione n. 14428/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris