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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23961/2026

Testo disponibile della fonte

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e, rappresentato e difeso dall'avvocatoPasquale Basso;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Comm. trib. reg. sez. dist. di Salerno n.5475/2022 depositata il 19/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania, adita insede di rinvio, dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito più brevementeanche solo PANORAMA) in seguito alla sentenza della Corte di Cassazionen.8405 del 10 febbraio 2021, depositata il 15 marzo 2021 che avevacassato la sentenza di grado di appello, rinviando alla medesimaNumero registro generale 30060/2022Numero sezionale 5560/2026Numero di raccolta generale 23961/2026Data pubblicazione 23/07/2026commissione, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.2.

In particolare, la CTR accoglieva l’eccezione di inammissibilità exart.22 comma 1 del d.lgs. 546/1992 proposta dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] (ADER) per la mancata costituzione della ricorrente neltermine di 30 giorni dalla notificazione del ricorso in riassunzione,avvenuta in data 10/6/2021, rilevando che la successiva notificazione delmedesimo ricorso in data 10/9/2021 con deposito dello stesso in paridata, ossia entro termine semestrale per la riassunzione del giudizio exart.63 1° comma d.lgs.546/1992, non fosse idonea a sanare la decadenzagià maturata, per consumazione del potere di riassunzione in occasionedella prima notificazione.3.

Avverso siffatta pronuncia insorge in cassazione la societàPANORAMA che si affidava ad un unico motivo di censura.4.

L’ADER resiste con controricorso.5.

In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile l’eccezione dicessazione della materia del contendere formulata dalla controricorrente inrelazione all’art.4 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, conmodificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136, per intervenutogiudicato interno su tale eccezione, considerato che l’ordinanza di questaCorte n. 8405 del 2021, da cui è originato il giudizio di rinvio oggettodell’impugnata sentenza, ha espressamente disatteso tale eccezioneritenendo che le cartelle esattoriali, per i cui crediti (annualità TARSU) erastata eccepita la prescrizione quinquennale, non fossero comprese nelladichiarazione di estinzione dei carichi tributari ex D.L. 23 ottobre 2018 n.119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136,in ragione dell'importo superiore ad Euro 1.000,00, peraltro, riferibile,secondo la citata ordinanza, al valore complessivo dei carichi omogenei,Numero registro generale 30060/2022Numero sezionale 5560/2026Numero di raccolta generale 23961/2026Data pubblicazione 23/07/2026che sul punto ha richiamato Cass. n. 17966/2020.2.

Ciò premesso, con l’unico motivo proposto, la ricorrente si duoledella violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992(art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.), assumendo che la CTR avesse errato nelritenere inammissibile il ricorso in riassunzione atteso che la notificazionedel ricorso in data 10/9/2021 era comunque avvenuto nel terminesemestrale di cui all’art.63 del d.lgs.546/1992.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

In base all'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., il ricorso devecontenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede lacassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alladecisione impugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo dipronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modointelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto,ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio dicassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenzagravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517).

Infatti, il diritto d'impugnazione èesercitato in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicatosi traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi,nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, lequali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerarele ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere,dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsinullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorsoper cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «nonmotivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21296).2.3.

Orbene, nel caso di specie, l’unico motivo formulato da PANORAMAnon si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che hafondato la dichiarazione di inammissibilità, non sul mancato rispetto delNumero registro generale 30060/2022Numero sezionale 5560/2026Numero di raccolta generale 23961/2026Data pubblicazione 23/07/2026termine semestrale di cui all’art.63 del d.lgs.546/1992, bensì sull’art.22comma 1 del medesimo decreto, per la mancata costituzione delricorrente in riassunzione nel termine di 30 giorni dalla prima notificazionedel ricorso, avvenuta in data 10/6/2021, ritenendo irrilevante lasuccessiva notificazione del ricorso in riassunzione in data 10/9/2021 perconsumazione del potere di riassunzione.2.4.

Il che depone chiaramente per l’inammissibilità del motivo perchécon esso non si spiega quale sia l’errore in cui sia incorsa la CTR in taledecisione nel ritenere inammissibile il ricorso ex art.22 cit. e consumato ilpotere di riassunzione.2.5.

Né il motivo formulato nel ricorso in cassazione può essere integratodalle argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria illustrativa dicui all’art.380 bis c.p.c. in riferimento all’art.22 cit., in cui PANORAMA hasostenuto l’argomento che siffatto articolo disciplina la sola costituzionedell’atto di riassunzione, assumendo che non si possa trasformare in unacausa di estinzione anticipata del potere di riassumente prima dellascadenza del semestre.

Ciò perché è opinione consolidata di questa Corte(vedi Cass. n.23917/2022) che le memorie ex art.380 bis c.p.c. nonpossono integrare o ampliare il contenuto dei motivi di ricorso e nonpossono introdurre nuove censure o sollevare questioni nuove (vedi ancheCass.

SS.UU. n. 11097/2006; Cass. n. 28855/2005; Cass. n.14570/2004).3.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.4.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 30060/2022Numero sezionale 5560/2026Numero di raccolta generale 23961/2026Data pubblicazione 23/07/2026La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro1.486,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Visto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a caricodella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/7/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentato e difeso dall'avvocatoPasquale Basso;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Comm. trib. reg. sez. dist. di Salerno n.5475/2022 depositata il 19/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania, adita insede di rinvio, dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito più brevementeanche solo PANORAMA) in seguito alla sentenza della Corte di Cassazionen.8405 del 10 febbraio 2021, depositata il 15 marzo 2021 che avevacassato la sentenza di grado di appello, rinviando alla medesimaNumero registro generale 30060/2022Numero sezionale 5560/2026Numero di raccolta generale 23961/2026Data pubblicazione 23/07/2026commissione, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.2. In particolare, la CTR accoglieva l’eccezione di inammissibilità exart.22 comma 1 del d.lgs. 546/1992 proposta dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] (ADER) per la mancata costituzione della ricorrente neltermine di 30 giorni dalla notificazione del ricorso in riassunzione,avvenuta in data 10/6/2021, rilevando che la successiva notificazione delmedesimo ricorso in data 10/9/2021 con deposito dello stesso in paridata, ossia entro termine semestrale per la riassunzione del giudizio exart.63 1° comma d.lgs.546/1992, non fosse idonea a sanare la decadenzagià maturata, per consumazione del potere di riassunzione in occasionedella prima notificazione.3. Avverso siffatta pronuncia insorge in cassazione la societàPANORAMA che si affidava ad un unico motivo di censura.4. L’ADER resiste con controricorso.5. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile l’eccezione dicessazione della materia del contendere formulata dalla controricorrente inrelazione all’art.4 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, conmodificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136, per intervenutogiudicato interno su tale eccezione, considerato che l’ordinanza di questaCorte n. 8405 del 2021, da cui è originato il giudizio di rinvio oggettodell’impugnata sentenza, ha espressamente disatteso tale eccezioneritenendo che le cartelle esattoriali, per i cui crediti (annualità TARSU) erastata eccepita la prescrizione quinquennale, non fossero comprese nelladichiarazione di estinzione dei carichi tributari ex D.L. 23 ottobre 2018 n.119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136,in ragione dell'importo superiore ad Euro 1.000,00, peraltro, riferibile,secondo la citata ordinanza, al valore complessivo dei carichi omogenei,Numero registro generale 30060/2022Numero sezionale 5560/2026Numero di raccolta generale 23961/2026Data pubblicazione 23/07/2026che sul punto ha richiamato Cass. n. 17966/2020.2. Ciò premesso, con l’unico motivo proposto, la ricorrente si duoledella violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992(art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.), assumendo che la CTR avesse errato nelritenere inammissibile il ricorso in riassunzione atteso che la notificazionedel ricorso in data 10/9/2021 era comunque avvenuto nel terminesemestrale di cui all’art.63 del d.lgs.546/1992.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. In base all'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., il ricorso devecontenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede lacassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alladecisione impugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo dipronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modointelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto,ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio dicassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenzagravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517). Infatti, il diritto d'impugnazione èesercitato in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicatosi traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi,nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, lequali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerarele ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere,dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsinullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorsoper cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «nonmotivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21296).2.3. Orbene, nel caso di specie, l’unico motivo formulato da PANORAMAnon si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che hafondato la dichiarazione di inammissibilità, non sul mancato rispetto delNumero registro generale 30060/2022Numero sezionale 5560/2026Numero di raccolta generale 23961/2026Data pubblicazione 23/07/2026termine semestrale di cui all’art.63 del d.lgs.546/1992, bensì sull’art.22comma 1 del medesimo decreto, per la mancata costituzione delricorrente in riassunzione nel termine di 30 giorni dalla prima notificazionedel ricorso, avvenuta in data 10/6/2021, ritenendo irrilevante lasuccessiva notificazione del ricorso in riassunzione in data 10/9/2021 perconsumazione del potere di riassunzione.2.4. Il che depone chiaramente per l’inammissibilità del motivo perchécon esso non si spiega quale sia l’errore in cui sia incorsa la CTR in taledecisione nel ritenere inammissibile il ricorso ex art.22 cit. e consumato ilpotere di riassunzione.2.5. Né il motivo formulato nel ricorso in cassazione può essere integratodalle argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria illustrativa dicui all’art.380 bis c.p.c. in riferimento all’art.22 cit., in cui PANORAMA hasostenuto l’argomento che siffatto articolo disciplina la sola costituzionedell’atto di riassunzione, assumendo che non si possa trasformare in unacausa di estinzione anticipata del potere di riassumente prima dellascadenza del semestre. Ciò perché è opinione consolidata di questa Corte(vedi Cass. n.23917/2022) che le memorie ex art.380 bis c.p.c. nonpossono integrare o ampliare il contenuto dei motivi di ricorso e nonpossono introdurre nuove censure o sollevare questioni nuove (vedi ancheCass. SS.UU. n. 11097/2006; Cass. n. 28855/2005; Cass. n.14570/2004).3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 30060/2022Numero sezionale 5560/2026Numero di raccolta generale 23961/2026Data pubblicazione 23/07/2026La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro1.486,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Visto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a caricodella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/7/2026.[OSCURATO:PERSONA]
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