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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 11006/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Livorno in data 17/02/2021, per i reati di cui agli artt. 582, 624 e 635 cod. pen.

Ritenuto che tutti i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 635 cod. pen.; al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in riferimento al reato di cui all'art. 624 cod. pen.; illegalità della pena comminata per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.; mancata applicazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena; mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (per tutti i motivi, si vedano le pp. 4 e 5 sent. app.); quanto in particolare al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo esso naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 3 e 5 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Livorno in data 17/02/2021, per i reati di cui agli artt. 582, 624 e 635 cod. pen. Ritenuto che tutti i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 635 cod. pen.; al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in riferimento al reato di cui all'art. 624 cod. pen.; illegalità della pena comminata per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.; mancata applicazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena; mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (per tutti i motivi, si vedano le pp. 4 e 5 sent. app.); quanto in particolare al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo esso naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 3 e 5 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11006/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris