CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 11213/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14873-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] lavoratori autonomi R.G.N.14873/2019 Cron. Rep. Ud.12/02/2025 CC avverso la sentenza n. 1687/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/11/2018 R.G.N. 525/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.11.2018, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di differenze contributive in relazione ai redditi percepiti da lui e dai suoi coadiutori familiari quali quotisti di [OSCURATO:SOCIETA]., in aggiunta a quelli derivanti dall’attività svolta dall’impresa familiare per la quale essi sono iscritti nell’apposita Gestione commercianti; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, l. n. 438/1992, recante conversione in legge del d.l. n. 384/1992, in connessione con la legge n. 233/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall’odierno controricorrente e dai suoi coadiutori familiari quali socie amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. non potessero essere assoggettati all’imponibile contributivo dovuto alla Gestione commercianti; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione ad un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve bensì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020 e da ult., a seguito di rimessione disposta dalla Sesta sezione civile di questa Corte, Cass. n. 18892 del 2023: cfr. da ult. Cass.nn. 27023 del 2023 e 29961 del 2024); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per le medesime ragioni indicate da Cass. n. 18892 del 2023, cit.; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co