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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37292/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento del Gip di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con altri, ed aggravate dai futili motivi, dall'aver diretto l'attività dei concorrenti,dall'aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione di organizzazione camorristica.

Fatto di Gennaio 2021.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite difensore di fiducia articolando quattro motivi. 1.Col primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione illogica ed inosservanza della norma processuale ex art 192/3 cpp, con riguardo al positivo scrutinio di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

La difesa censura la ritenuta immediatezza e spontaneità delle dichiarazioni, requisiti fondanti il giudizio di attendibilità, ponendo in evidenza che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano intervenute a distanza di cinque mesi dai fatti e che lo stesso dichiarante era stato convocato dalla PG, come emerge dal verbale allegato all'atto di impugnazione.

Si critica, altresì, il provvedimento nella parte in cui ha valorizzato l'ammissione di addebito operata dall'indagato senza che nei suoi confronti vi fossero univoci elementi di reità.

L'affermazione sarebbe in contrasto con il passaggio motivazionale in cui si è dato atto che fin dai primi accertamenti gli investigatori avevano individuato l'auto usata dagli aggressori ed il suo usuario, per l'appunto [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Per altro verso mancherebbero i requisiti dell'indipendenza ed autonomia della chiamata, poiché il Tribunale aveva considerato riscontrate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa Tarantino.

Risultava dagli atti, tuttavia, che a costui nel corso dell'esame si era data lettura delle informazioni provenienti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, il Tribunale non avrebbe potuto elevare a riscontro del narrato di [OSCURATO:PERSONA] quanto riferito da Tarantino, non essendo verificabile come e quanto la lettura delle dichiarazioni del primo avesse influito sul racconto del secondo. 1.2 La difesa rappresenta, ancora, che Tarantino prima delle informazioni rese il 7 Maggio era stato ripetutamente reticente e, quindi, in occasione dell'ultima verbalizzazione doveva considerarsi persona raggiunta da indizi di reità per il reato di favoreggiamento, e nei suoi confronti occorreva procedere ai sensi e con le garanzie di cui all'art 63 cpp. 1.3.Infine, si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha considerato elemento di riscontro le informazioni rese dal padre della persona offesa in via confidenziale e, per questo, mai verbalizzate.

2. Nel secondo motivo ci si lamenta della violazione degli artt 582/583 cp e del vizio di motivazione illogica, poiché il Gip aveva ritenuto che il fatto contestato fosse di lesioni gravi, qualificazione giuridica ritenuta corretta dal Tribunale, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa circa la perdita di un dente incisivo, e di suo padre.

Il ftorrente sottolinea come l'incolpazione provvisoria elevata dal PM fosse quella di lesioni, senza alcuna contestazione della gravità delle stesse, osservando che i Giudici della cautela erano andati oltre la richiesta del PM.

Tanto premesso si richiede l'annullamento del provvedimento per difetto della condizione di procedibilità del reato di lesioni semplici. 3.Tramite il terzo motivo ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione illogica riguardo alla ritenuta aggravante ex art 416 bis.1 cp.

Si critica il provvedimento impugnato, che ha ritenuto rilevanti al fine dell'integrazione dell'aggravante le modalità dell'azione, erroneamente ritenute di agguato e la caratura criminale del padre del ricorrente, estesa immotivatamente nei confronti del figlio, incensurato. 4.Ne1 quarto motivo si deduce ancora violazione delle norme sui criteri di scelta delle misure cautelari e vizio di motivazione illogica.

Il PM aveva richiesto la massima misura cautelare sul presupposto dell'esistenza del pericolo di fuga, che, invece, già il Gip aveva escluso, ravvisando il solo pericolo di recidiva, essendo confermato sul punto dal Tribunale del riesame.

Sostiene la difesa che entrambi i Giudici del merito cautelare erano, quindi, andati oltre la richiesta del PM.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, per alcuni aspetti inammissibile, va giudicato complessivamente infondato. 1.11 primo motivo di ricorso ha criticato, con gli argomenti sintetizzati sub

1. e 1.1 de/ ritenuto in fatto, il giudizio di credibilità del coindagato [OSCURATO:PERSONA] e di attendibilità delle sue dichiarazioni, queste ultime valutate dal Tribunale elemento portante dell'intero costrutto giustificativo.

La doglianza appare fuori centro, in quanto non attacca la ratio dedicendi del provvedimento impugnato, limitandosi a suscitare dubbi di logicità e contraddittorietà dell'iter logico- argomentativo, in relazione ad alcuni passaggi motivazionali di secondaria importanza, forse impropri, quali quello sull'immediatezza e sulla spontaneità delle dichiarazioni, in realtà entrambe non riscontrabili nella fattispecie, brani la cui presenza non intacca il nucleo essenziale del ragionamento decisorio in esame.

Infatti, la credibilità soggettiva del dichiarante è stata correttamente ricavata dal suo comportamento auto-accusatorio, avendo egli ammesso di aver partecipato alla spedizione punitiva, dal racconto dettagliato dell'intera vicenda criminale, anche nella fase precedente l'aggressione e dal chiaro contenuto etero-accusatorio nei confronti di persone alle quali pure era legato da rapporti di amicizia.

Per altro verso l'attendibilità delle dichiarazioni è stata esattamente desunta dalla loro linearità e precisione quanto alla ricostruzione degli eventi, con specifico riferimento alla presenza di due auto Panda sul luogo del delitto - dato confermato dalle immagini riprese dalle telecamere - al comportamento degli aggressori, uno dei quali prelevò il girabacchino e lo adoperò per sfondare il vetro del finestrino dell'auto all'interno della quale la persona offesa si era chiusa a scopo difensivo.

In proposito la difesa non ha formulato specifiche censure, limitandosi a porre in luce che - diversamente da quanto riportato nell'ordinanza impugnata , in cui si legge che [OSCURATO:PERSONA] al momento delle dichiarazioni non era stato raggiunto da univoci indizi - in quel frangente, invece, era già stata individuata la Panda usata dagli aggressori ed il suo utilizzatore, per l'appunto il medesimo propalante.

Tuttavia, la doglianza appare genericamente proposta, non avendo neppure precisato il ricorrente in che modo questo dato possa aver inciso in senso negativo sulla genuinità delle dichiarazioni del coindagato e sul relativo giudizio di attendibilità reso dal Tribunale. 1.1 Seguendo la costante lezione di questa Corte sul tema delle dichiarazioni di soggetti coindagati, i cui principi sono ampiamente citati e correttamente applicati nell'ordinanza impugnata - e, dunque, non saranno ripresi nella presente sentenza - nel provvedimento oggetto di ricorso si sono in seguito passati in rassegna e valutati gli elementi di riscontro alle enunciazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Essi sono stati individuati in primo luogo nelle dichiarazioni della persona offesa rese da ultimo al PM, nel corso delle quali il giovane Tarantino ha ammesso di aver riconosciuto la voce dell'attuale ricorrente, persona a lui ovviamente già nota e nell'occasione del delitto travisata.

A completamento dell'iter logico-argomentativo il Tribunale ha adeguatamente confutato la tesi difensiva della scarsa credibilità della persona offesa a causa delle iniziali reticenze nel riferire quanto accadutogli.

Si è, infatti, chiarito con ineccepibile osservazione in fatto che le prime reticenti informazioni avevano risentito della nota caratura criminale della persona in seguito accusata e del suo strettissimo legame familiare col capo del clan di camorra dominante nella zona.

Altro elemento di riscontro di natura oggettiva è stato individuato nel reperimento del girabacchino usato dagli aggressori per sfondare il finestrino dell'auto in cui era la persona offesa, acquisizione investigativa di conferma del racconto di [OSCURATO:PERSONA] e considerata, con logico apprezzamento, di consistente valenza indiziaria, in quanto dettaglio che poteva essere conosciuto solo da chi avesse partecipato o almeno assistito all'aggressione.

Sul punto la difesa si è limitata a rappresentare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso la notizia dell'aggressione dalla lettura del giornale, senza peraltro precisare i contenuti di quanto riportato dalla stampa, restando, quindi, inesplorato il tema del condizionamento delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], solo genericamente evocato nell'atto di impugnazione.

Per altro verso il ricorrente ha sottolineato che sull'attrezzo in parola non si erano evidenziate tracce papillari, con ciò fraintendendo il senso attribuito dal Tribunale al dato di riscontro, che nel percorso logico-argomentativo assume il valore di elemento di convalida dell'intero racconto fatto dalla persona offesa e non certo di riscontro individualizzante. 1.2 Manifestamente infondata risulta, altresì, la critica circa la mancanza di indipendenza della chiamata e/o assenza di autonomia genetica della stessa, nel senso della non derivazione da un'unica fonte, in relazione alle informazioni rese dalla persona offesa nel verbale del 7 Maggio 2021; informazioni che sarebbero inficiate dalla lettura delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - come riportato a pagina 6 del provvedimento impugnato.

Sul punto la difesa cita le regole di valutazione elaborate dalla giurisprudenza di legittimità inerenti la chiamata in reità o correità, / dimenticando che nel caso concreto le informazioni sono state, invece, fornite dalla persona offesa Tarantino, le cui dichiarazioni sono, quindi, ponderabili secondo i criteri ben diversi elaborati da questa Corte fin dalla nota sentenza SU Bell'Arte.

In essa si è, infatti chiarito che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - la cui violazione è ora lamentata dalla difesa - non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez.

U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012) Rv. 253214.

E - come si è già annotato - il Tribunale di Napoli ha controllato adeguatamente la credibilità soggettiva della persona offesa e l'attendibilità intrinseca della sua narrazione dei fatti, dando atto della iniziale reticenza e contraddittorietà delle dichiarazioni e fornendo sul punto adeguata e logica spiegazione. 1.3 Neppure è apprezzabile positivamente l'argomento relativo alla mancata assunzione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa senza le garanzie ex art 63 cpp in quanto - secondo la visione del ricorrente - si tratterebbe di soggetto raggiunto da indizi di reità per il delitto di favoreggiamento, a causa delle precedenti informazioni reticenti e tese a coprire la responsabilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]; sull'analoga questione posta in udienza di riesame il Tribunale avrebbe glissato.

In proposito valgono due considerazioni.

In primis deve osservarsi che la difesa non deduce - come astrattamente avrebbe potuto fare - l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, conseguenza derivante dalla violazione del disposto ex art 63/2 cpp, limitandosi a censurare genericamente la spiegazione fornita sul punto dal Gip e ad accennare ad una omessa risposta da parte del Tribunale, essendo, pertanto, destinata la doglianza all'inammissibilità per genericità.

Occorre, inoltre, ricordare che secondo l'insegnamento di questa Corte regolatrice l'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico degli stessi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico, prospettiva alla quale sembra, invece, ispirata la critica del ricorrente. (Sez. 1 , Sentenza n. 48861 del 11/07/2018 Cc. (dep. 25/10/2018 ) Rv. 280666.Massime precedenti conformi: N. 4060 del 2008 Rv. 239195 - 01, N. 51732 del 2013 Rv. 258109.

La presenza di precisi indizi di reità non è riscontrabile nella fattispecie concreta nella quale - a tenore del provvedimento impugnato (pagina 3) - [OSCURATO:PERSONA] fu sentito nell'immediatezza del fatto ed il giorno successivo, quando alcun indizio di reità poteva profilarsi nei suoi confronti, potendo, al più, verificarsi la diversa condizione contemplata nell'art 63/1 cpp, di dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a carico del dichiarante, con la conseguenza della interruzione dell'esame e degli avvertimenti ivi previsti, la cui violazione importa, peraltro, l'unica sanzione - del tutto estranea al caso in esame - della inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse nei confronti di chi le ha rese. 1.4 Da ultimo va esaminata la censura circa la natura di riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] attribuita dal Tribunale alle informazioni riferite dal padre della persona offesa - [OSCURATO:PERSONA] - circa l'identità dell'aggressore, ben riconosciuto fin dall'inizio dal figlio Giuseppe nell'attuale indagato.

Sul punto la difesa assume l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni in fase cautelare, in quanto non verbalizzate/sottoscritte, citando a sostegno dell'affermazione la pronunzia di questa Corte (Sez 3 6386 del 4.12.2013, peraltro non presente nel [OSCURATO:PERSONA]).

Deve, in proposito osservarsi, in primis, che la prevalente giurisprudenza di legittimità appare orientata in senso diverso da quanto sostenuto nella sentenza indicata dal ricorrente, essendosi più volte ed anche di recente chiarito che sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti riportate dalla polizia giudiziaria in annotazioni o relazioni di servizio, redatte e sottoscritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non oggetto di verbalizzazione. (Sez. 1, Sentenza n. 38602 del 23/06/2021 Cc. (dep. 27/10/2021 ) Rv. 282123.c Massime precedenti Conformi: N. 35260 del 2020 Rv. 280224 - 02, N. 15563 del 2009 Rv. 243734 - 01, N. 33821 del 2014 Rv. 263219 - 01, N. 15798 del 2020 Rv. 279422 - 01, N. 33819 del 2014 Rv. 261093 - 01, N. 51503 del 2018 Rv. 274155. 1.5.11 Collegio intende aderire a tale indirizzo ermeneutico, fondato sull'interpretazione letterale delle norme procedurali che regolano le attività di [OSCURATO:PERSONA].

Si legge, infatti, nella prima delle pronunzie citate che a norma dell'art. 357 cod. proc. pen., è stabilito il principio secondo il quale la polizia giudiziaria documenta le attività svolte "secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini"; è, inoltre, previsto che di talune attività, fra le quali anche l'assunzione di informazioni ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen., la polizia giudiziaria "redige verbale".La questione se siano utilizzabili in fase cautelare le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti e documentate dalla polizia giudiziaria mediante annotazione, e non mediante verbalizzazione, è stata risolta in senso positivo, con argomentazioni che il Collegio condivide.

Nella già citata pronunzia si è osservato che non vi è un divieto normativo di documentazione delle dichiarazioni rese da soggetto informato sui fatti mediante mera annotazione della polizia giudiziaria.

Infatti, se è vero che il codice di rito indica la documentazione tramite verbale, ai sensi degli artt. 134 e ss. cod. proc. pen., come quella da adottare nel caso di assunzione di informazioni, peraltro dell'alternativa modalità della annotazione non vi è un espresso divieto; divieto, invece,previsto, ai sensi dell'art. 350 cod. proc. peti., solo per le dichiarazioni, non spontanee, rese dall'indagato senza l'assistenza del difensore.

Tale conclusione sembra confermata dalla scelta del legislatore, il quale, nel prevedere, all'art. 195 cod. proc. pen., il divieto di testimonianza della polizia giudiziaria sulle dichiarazioni rese "da testimoni con le/ modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)", l'ha, invece, consentita "negli altri casi".

Tanto premesso in diritto deve pur valutarsi che, nel complessivo quadro indiziario ricostruito dai Giudici del riesame, neppure decisivo appare il valore delle suddette informazioni; esse, peraltro, sono state valorizzate dal Tribunale anche ponendole in collegamento con il diverso dato obbiettivo del riferimento fatto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una breve interlocuzione con la moglie, a quello piccolino...

Junior, in un contesto discorsivo nel quale le parole sono state razionalmente interpretate come indicative dell'autore dell'aggressione, con affermazione che la difesa censura solo genericamente, impropriamente estrapolandola dall'intero impianto giustificativo. (Sez.2 , Sentenza n. 38818 del 07/06/2019 Ud. (dep. 20/09/2019 ) Rv. 277091. 2.Sono infondate le censure di violazione delle norme incriminatrici speciali e di motivazione illogica proposte nel secondo motivo di ricorso, con le quali la difesa, sotto il primo profilo, lamenta la illegittimità dei provvedimenti cautelari emessi dal Gip e dal Tribunale, che hanno ritenuto e convalidato il delitto di lesioni gravi in relazione alla perdita del dente incisivo subita dalla persona offesa mentre la richiesta del PM non conteneva riferimenti all'aggravante ex art 583 cp.

Sul tema questa Corte regolatrice ha da tempo affermato, anche nella sua composizione più autorevole, ( SU 16/1996 [OSCURATO:PERSONA], Rv 205617) che il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale.

Il principio è fondato sul rilievo che è esclusa la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., del contraddittorio e del diritto di difesa - che nella fattispecie il ricorrente neppure invoca ma che in astratto integrerebbero vizi di legittimità del provvedimento - quando siano assicurate la tempestiva conoscenza e la completa valutazione del materiale sottoposto al giudice della cautela e degli ulteriori elementi prodotti con l'impugnazione o nel corso dell'udienza; nello stesso senso si è sottolineata, altresì, la possibilità di contestare in sede di legittimità la diversa qualificazione giuridica operata, come nel caso in esame puntualmente avvenuto con l'impugnazione ora al vaglio.

Da ultimo : Sez. 2, Sentenza n. 9948 del 23/01/2020 Cc. (dep. 12/03/2020 ) Rv. 279211. 2.1 Quanto alla censura di illogicità della motivazione, incentrata sulla dedotta inidoneità degli elementi posti a fondamento dell'aggravante ex art 583 cp, in quanto non rispondenti a criteri di oggettività ed anzi provenienti dalla persona offesa e da suo padre, dunque da parti in causa, deve osservarsi quanto segue.

In linea generale la contestazione formulata in fase di applicazione della misura cautelare è, per sua natura, fluida, in quanto dipendente dallo stato delle acquisizioni di indagine e, pertanto, suscettibile di ulteriori approfondimenti e specificazioni nel corso delle successive investigazioni - esercitabili anche dalla difesa ex art 391 bis cpp - tanto vero che, ai sensi dell' art 292/2 lett b) cpp, l'ordinanza deve contenere, a pena di nullità, solo la descrizione sommaria del fatto.

La qualificazione del fatto ai sensi dell'art 583 cp risulta al momento corretta, anche per le ragioni di seguito espresse e potrà eventualmente essere oggetto di più approfonditi accertamenti - anche ad iniziativa o su sollecitazione della difesa - nel prosieguo delle indagini. 2.2 Tanto premesso va comunque annotato che la doglianza si traduce in sostanza in una inammissibile richiesta di rivisitazione del discorso giustificativo operato dai Giudici del merito cautelare, le cui argomentazioni a sostegno della ritenuta - allo stato degli atti - gravità delle lesioni appaiono tutt'altro che illogiche e corrette in diritto, avendo fatto riferimento alla perdita del dente incisivo lamentata dalla persona offesa ed alle cure mediche ancora in atto a distanza di quattro mesi dall'aggressione, secondo le informazioni rese da suo padre.

Sul punto deve, altresì, precisarsi in diritto che questa Corte ha più volte ritenuto che anche una menomazione minima di un organo, come la perdita di un dente, purchè apprezzabile, integri il delitto di lesioni gravi, in quanto occorre far riferimento alla naturale funzionalità dell'organo, compromessa dai una simile lesione (Sez. 2, Sentenza n. 32586 del 03/06/2010 Ud. (dep. 01/09/2010) Rv. 247979.

Sez. 5, Sentenza n. 4177 del 07/10/2014 Ud. (dep. 28/01/2015 ) Rv. 262845. 3.Inammissibile è il terzo motivo di ricorso, riguardante la ritenuta aggravante ex art 416 bis.1 cp, le cui censure attengono al pieno merito del discorso argomentativo condotto dal Tribunale, che, con motivazione in nulla illogica ed esatta in diritto, ha giudicato integrata l'aggravante in parola sotto il profilo del metodo mafioso, valorizzando le concrete modalità del fatto, organizzato come una trappola o imboscata, considerando, altresì, la violenza plateale, in quanto esercitata da un gruppo di persone, la reputazione criminale dell'indagato, figlio di un elemento apicale del clan egemone sul territorio di riferimento, e conosciuto per tale qualità dalla persona offesa, il cui atteggiamento inizialmente reticente nel ricostruire la vicenda occorsagli fu dovuto al timore ingenerato dalla vicinanza all'organizzazione di camorra del suo aggressore. 3.1 Le spiegazioni fornite dai Giudici del riesame sono coerenti con il solido orientamento espresso da questa Corte in più pronunzie, secondo le quali la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., ricorre quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Sez. 5 , Sentenza n. 14867 del 26/01/2021 Ud. (dep. 20/04/2021 ) Rv. 281027. 4.Neppure colgono nel segno le critiche espresse nel quarto motivo di ricorso, incentrate sulla dedotta violazione del principio della domanda cautelare, poiché il Gip prima ed il Tribunale poi hanno ravvisato e confermato la sola presenza del pericolo di recidiva, riducendo a questa sola esigenza cautelare l'originaria richiesta del PM, fondata anche sul pericolo di fuga, avendo tuttavia i Giudici accolto l'istanza, applicando la custodia cautelare in carcere. 4.1 In proposito occorre "in primis" osservare che il Tribunale ha confermato il provvedimento restrittivo emesso a carico dell'attuale ricorrente ravvisando il pericolo di recidiva, esigenza cautelare rappresentata dal pubblico ministero nella richiesta e riconosciuta dal Gip con l'emissione dell'ordinanza genetica, con la conseguenza che, sotto questo profilo, non sussiste alcun vizio di ultrapetizione e la riconosciuta esigenza cautelare è necessaria e sufficiente per ritenere la misura restrittiva legittimamente emessa. 4.2.La difesa sostiene che la misura cautelare maggiormente affittiva fosse giustificata, nella prospettiva di accusa, dalla presenza di due esigenze di cautela, quella del pericolo di recidiva e quella del pericolo di fuga, ipotizzando, pertanto, la violazione del principio della domanda, poiché i giudici del merito cautelare hanno ritenuto la presenza del solo pericolo di recidiva, accogliendo in ogni caso l'istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, che sarebbe, invece, fondata su entrambe le suindicate necessità di cautela. 4.3 Sul punto, oltre a ribadire quanto già annotato circa la legittimità del provvedimento cautelare di cui si discute, fondato in ogni caso sul pericolo di recidiva dedotto dall'Ufficio di accusa, deve osservarsi che le esigenze cautelari rappresentano un tutto unico, se pure articolato in distinte sottofattispecie, che enunciano i diversi pericula libertatis previsti dall'art.274 cod. proc. pen., e la loro valutazione non può che essere comprensiva di questi ultimi ed attenere alla loro globalità.

Ne consegue che il giudice, una volta che sia stato investito della domanda da parte del titolare dell'azione cautelare e che, quindi, sia stato rispettato il principio "ne procedat iudex ex officio", è funzionalmente competente ad esercitare i poteri più ampi sia in tema di valutazione degli indizi di colpevolezza, sia in tema di apprezzamento delle esigenze cautelari.

In definitiva, una volta che la regiudicanda cautelare sia stata sottoposta al vaglio del giudice, quest'ultimo - configurati, se del caso, i gravi indizi di colpevolezza - non è costretto da particolari vincoli di cognizione rispetto ad una piuttosto che ad un'altra esigenza cautelare ravvisata dal pubblico ministero, in quanto il potere cautelare, fondandosi sul principio della discrezionalità vincolata, deve essere esercitato allorché ne risultano integrati i presupposti e, quindi, quale che sia l'esigenza cautelare configurabile nel caso specifico.

Argomenta ex: Sez. 3, Sentenza n. 43731 del 08/09/2016 Cc. (dep. 17/10/2016 ) Rv. 267935.

Nello stesso senso: Sez. 1 , Sentenza n. 28525 del 08/09/2020 Cc. (dep. 14/10/2020) Rv. 279643, per la quale in materia di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", il Tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento del Gip di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con altri, ed aggravate dai futili motivi, dall'aver diretto l'attività dei concorrenti,dall'aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione di organizzazione camorristica. Fatto di Gennaio 2021. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite difensore di fiducia articolando quattro motivi. 1.Col primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione illogica ed inosservanza della norma processuale ex art 192/3 cpp, con riguardo al positivo scrutinio di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa censura la ritenuta immediatezza e spontaneità delle dichiarazioni, requisiti fondanti il giudizio di attendibilità, ponendo in evidenza che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano intervenute a distanza di cinque mesi dai fatti e che lo stesso dichiarante era stato convocato dalla PG, come emerge dal verbale allegato all'atto di impugnazione. Si critica, altresì, il provvedimento nella parte in cui ha valorizzato l'ammissione di addebito operata dall'indagato senza che nei suoi confronti vi fossero univoci elementi di reità. L'affermazione sarebbe in contrasto con il passaggio motivazionale in cui si è dato atto che fin dai primi accertamenti gli investigatori avevano individuato l'auto usata dagli aggressori ed il suo usuario, per l'appunto [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Per altro verso mancherebbero i requisiti dell'indipendenza ed autonomia della chiamata, poiché il Tribunale aveva considerato riscontrate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa Tarantino. Risultava dagli atti, tuttavia, che a costui nel corso dell'esame si era data lettura delle informazioni provenienti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, il Tribunale non avrebbe potuto elevare a riscontro del narrato di [OSCURATO:PERSONA] quanto riferito da Tarantino, non essendo verificabile come e quanto la lettura delle dichiarazioni del primo avesse influito sul racconto del secondo. 1.2 La difesa rappresenta, ancora, che Tarantino prima delle informazioni rese il 7 Maggio era stato ripetutamente reticente e, quindi, in occasione dell'ultima verbalizzazione doveva considerarsi persona raggiunta da indizi di reità per il reato di favoreggiamento, e nei suoi confronti occorreva procedere ai sensi e con le garanzie di cui all'art 63 cpp. 1.3.Infine, si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha considerato elemento di riscontro le informazioni rese dal padre della persona offesa in via confidenziale e, per questo, mai verbalizzate. 2. Nel secondo motivo ci si lamenta della violazione degli artt 582/583 cp e del vizio di motivazione illogica, poiché il Gip aveva ritenuto che il fatto contestato fosse di lesioni gravi, qualificazione giuridica ritenuta corretta dal Tribunale, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa circa la perdita di un dente incisivo, e di suo padre. Il ftorrente sottolinea come l'incolpazione provvisoria elevata dal PM fosse quella di lesioni, senza alcuna contestazione della gravità delle stesse, osservando che i Giudici della cautela erano andati oltre la richiesta del PM. Tanto premesso si richiede l'annullamento del provvedimento per difetto della condizione di procedibilità del reato di lesioni semplici. 3.Tramite il terzo motivo ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione illogica riguardo alla ritenuta aggravante ex art 416 bis.1 cp. Si critica il provvedimento impugnato, che ha ritenuto rilevanti al fine dell'integrazione dell'aggravante le modalità dell'azione, erroneamente ritenute di agguato e la caratura criminale del padre del ricorrente, estesa immotivatamente nei confronti del figlio, incensurato. 4.Ne1 quarto motivo si deduce ancora violazione delle norme sui criteri di scelta delle misure cautelari e vizio di motivazione illogica. Il PM aveva richiesto la massima misura cautelare sul presupposto dell'esistenza del pericolo di fuga, che, invece, già il Gip aveva escluso, ravvisando il solo pericolo di recidiva, essendo confermato sul punto dal Tribunale del riesame. Sostiene la difesa che entrambi i Giudici del merito cautelare erano, quindi, andati oltre la richiesta del PM. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, per alcuni aspetti inammissibile, va giudicato complessivamente infondato. 1.11 primo motivo di ricorso ha criticato, con gli argomenti sintetizzati sub 1. e 1.1 de/ ritenuto in fatto, il giudizio di credibilità del coindagato [OSCURATO:PERSONA] e di attendibilità delle sue dichiarazioni, queste ultime valutate dal Tribunale elemento portante dell'intero costrutto giustificativo. La doglianza appare fuori centro, in quanto non attacca la ratio dedicendi del provvedimento impugnato, limitandosi a suscitare dubbi di logicità e contraddittorietà dell'iter logico- argomentativo, in relazione ad alcuni passaggi motivazionali di secondaria importanza, forse impropri, quali quello sull'immediatezza e sulla spontaneità delle dichiarazioni, in realtà entrambe non riscontrabili nella fattispecie, brani la cui presenza non intacca il nucleo essenziale del ragionamento decisorio in esame. Infatti, la credibilità soggettiva del dichiarante è stata correttamente ricavata dal suo comportamento auto-accusatorio, avendo egli ammesso di aver partecipato alla spedizione punitiva, dal racconto dettagliato dell'intera vicenda criminale, anche nella fase precedente l'aggressione e dal chiaro contenuto etero-accusatorio nei confronti di persone alle quali pure era legato da rapporti di amicizia. Per altro verso l'attendibilità delle dichiarazioni è stata esattamente desunta dalla loro linearità e precisione quanto alla ricostruzione degli eventi, con specifico riferimento alla presenza di due auto Panda sul luogo del delitto - dato confermato dalle immagini riprese dalle telecamere - al comportamento degli aggressori, uno dei quali prelevò il girabacchino e lo adoperò per sfondare il vetro del finestrino dell'auto all'interno della quale la persona offesa si era chiusa a scopo difensivo. In proposito la difesa non ha formulato specifiche censure, limitandosi a porre in luce che - diversamente da quanto riportato nell'ordinanza impugnata , in cui si legge che [OSCURATO:PERSONA] al momento delle dichiarazioni non era stato raggiunto da univoci indizi - in quel frangente, invece, era già stata individuata la Panda usata dagli aggressori ed il suo utilizzatore, per l'appunto il medesimo propalante. Tuttavia, la doglianza appare genericamente proposta, non avendo neppure precisato il ricorrente in che modo questo dato possa aver inciso in senso negativo sulla genuinità delle dichiarazioni del coindagato e sul relativo giudizio di attendibilità reso dal Tribunale. 1.1 Seguendo la costante lezione di questa Corte sul tema delle dichiarazioni di soggetti coindagati, i cui principi sono ampiamente citati e correttamente applicati nell'ordinanza impugnata - e, dunque, non saranno ripresi nella presente sentenza - nel provvedimento oggetto di ricorso si sono in seguito passati in rassegna e valutati gli elementi di riscontro alle enunciazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Essi sono stati individuati in primo luogo nelle dichiarazioni della persona offesa rese da ultimo al PM, nel corso delle quali il giovane Tarantino ha ammesso di aver riconosciuto la voce dell'attuale ricorrente, persona a lui ovviamente già nota e nell'occasione del delitto travisata. A completamento dell'iter logico-argomentativo il Tribunale ha adeguatamente confutato la tesi difensiva della scarsa credibilità della persona offesa a causa delle iniziali reticenze nel riferire quanto accadutogli. Si è, infatti, chiarito con ineccepibile osservazione in fatto che le prime reticenti informazioni avevano risentito della nota caratura criminale della persona in seguito accusata e del suo strettissimo legame familiare col capo del clan di camorra dominante nella zona. Altro elemento di riscontro di natura oggettiva è stato individuato nel reperimento del girabacchino usato dagli aggressori per sfondare il finestrino dell'auto in cui era la persona offesa, acquisizione investigativa di conferma del racconto di [OSCURATO:PERSONA] e considerata, con logico apprezzamento, di consistente valenza indiziaria, in quanto dettaglio che poteva essere conosciuto solo da chi avesse partecipato o almeno assistito all'aggressione. Sul punto la difesa si è limitata a rappresentare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso la notizia dell'aggressione dalla lettura del giornale, senza peraltro precisare i contenuti di quanto riportato dalla stampa, restando, quindi, inesplorato il tema del condizionamento delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], solo genericamente evocato nell'atto di impugnazione. Per altro verso il ricorrente ha sottolineato che sull'attrezzo in parola non si erano evidenziate tracce papillari, con ciò fraintendendo il senso attribuito dal Tribunale al dato di riscontro, che nel percorso logico-argomentativo assume il valore di elemento di convalida dell'intero racconto fatto dalla persona offesa e non certo di riscontro individualizzante. 1.2 Manifestamente infondata risulta, altresì, la critica circa la mancanza di indipendenza della chiamata e/o assenza di autonomia genetica della stessa, nel senso della non derivazione da un'unica fonte, in relazione alle informazioni rese dalla persona offesa nel verbale del 7 Maggio 2021; informazioni che sarebbero inficiate dalla lettura delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - come riportato a pagina 6 del provvedimento impugnato. Sul punto la difesa cita le regole di valutazione elaborate dalla giurisprudenza di legittimità inerenti la chiamata in reità o correità, / dimenticando che nel caso concreto le informazioni sono state, invece, fornite dalla persona offesa Tarantino, le cui dichiarazioni sono, quindi, ponderabili secondo i criteri ben diversi elaborati da questa Corte fin dalla nota sentenza SU Bell'Arte. In essa si è, infatti chiarito che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - la cui violazione è ora lamentata dalla difesa - non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012) Rv. 253214. E - come si è già annotato - il Tribunale di Napoli ha controllato adeguatamente la credibilità soggettiva della persona offesa e l'attendibilità intrinseca della sua narrazione dei fatti, dando atto della iniziale reticenza e contraddittorietà delle dichiarazioni e fornendo sul punto adeguata e logica spiegazione. 1.3 Neppure è apprezzabile positivamente l'argomento relativo alla mancata assunzione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa senza le garanzie ex art 63 cpp in quanto - secondo la visione del ricorrente - si tratterebbe di soggetto raggiunto da indizi di reità per il delitto di favoreggiamento, a causa delle precedenti informazioni reticenti e tese a coprire la responsabilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]; sull'analoga questione posta in udienza di riesame il Tribunale avrebbe glissato. In proposito valgono due considerazioni. In primis deve osservarsi che la difesa non deduce - come astrattamente avrebbe potuto fare - l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, conseguenza derivante dalla violazione del disposto ex art 63/2 cpp, limitandosi a censurare genericamente la spiegazione fornita sul punto dal Gip e ad accennare ad una omessa risposta da parte del Tribunale, essendo, pertanto, destinata la doglianza all'inammissibilità per genericità. Occorre, inoltre, ricordare che secondo l'insegnamento di questa Corte regolatrice l'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico degli stessi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico, prospettiva alla quale sembra, invece, ispirata la critica del ricorrente. (Sez. 1 , Sentenza n. 48861 del 11/07/2018 Cc. (dep. 25/10/2018 ) Rv. 280666.Massime precedenti conformi: N. 4060 del 2008 Rv. 239195 - 01, N. 51732 del 2013 Rv. 258109. La presenza di precisi indizi di reità non è riscontrabile nella fattispecie concreta nella quale - a tenore del provvedimento impugnato (pagina 3) - [OSCURATO:PERSONA] fu sentito nell'immediatezza del fatto ed il giorno successivo, quando alcun indizio di reità poteva profilarsi nei suoi confronti, potendo, al più, verificarsi la diversa condizione contemplata nell'art 63/1 cpp, di dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a carico del dichiarante, con la conseguenza della interruzione dell'esame e degli avvertimenti ivi previsti, la cui violazione importa, peraltro, l'unica sanzione - del tutto estranea al caso in esame - della inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse nei confronti di chi le ha rese. 1.4 Da ultimo va esaminata la censura circa la natura di riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] attribuita dal Tribunale alle informazioni riferite dal padre della persona offesa - [OSCURATO:PERSONA] - circa l'identità dell'aggressore, ben riconosciuto fin dall'inizio dal figlio Giuseppe nell'attuale indagato. Sul punto la difesa assume l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni in fase cautelare, in quanto non verbalizzate/sottoscritte, citando a sostegno dell'affermazione la pronunzia di questa Corte (Sez 3 6386 del 4.12.2013, peraltro non presente nel [OSCURATO:PERSONA]). Deve, in proposito osservarsi, in primis, che la prevalente giurisprudenza di legittimità appare orientata in senso diverso da quanto sostenuto nella sentenza indicata dal ricorrente, essendosi più volte ed anche di recente chiarito che sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti riportate dalla polizia giudiziaria in annotazioni o relazioni di servizio, redatte e sottoscritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non oggetto di verbalizzazione. (Sez. 1, Sentenza n. 38602 del 23/06/2021 Cc. (dep. 27/10/2021 ) Rv. 282123.c Massime precedenti Conformi: N. 35260 del 2020 Rv. 280224 - 02, N. 15563 del 2009 Rv. 243734 - 01, N. 33821 del 2014 Rv. 263219 - 01, N. 15798 del 2020 Rv. 279422 - 01, N. 33819 del 2014 Rv. 261093 - 01, N. 51503 del 2018 Rv. 274155. 1.5.11 Collegio intende aderire a tale indirizzo ermeneutico, fondato sull'interpretazione letterale delle norme procedurali che regolano le attività di [OSCURATO:PERSONA]. Si legge, infatti, nella prima delle pronunzie citate che a norma dell'art. 357 cod. proc. pen., è stabilito il principio secondo il quale la polizia giudiziaria documenta le attività svolte "secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini"; è, inoltre, previsto che di talune attività, fra le quali anche l'assunzione di informazioni ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen., la polizia giudiziaria "redige verbale".La questione se siano utilizzabili in fase cautelare le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti e documentate dalla polizia giudiziaria mediante annotazione, e non mediante verbalizzazione, è stata risolta in senso positivo, con argomentazioni che il Collegio condivide. Nella già citata pronunzia si è osservato che non vi è un divieto normativo di documentazione delle dichiarazioni rese da soggetto informato sui fatti mediante mera annotazione della polizia giudiziaria. Infatti, se è vero che il codice di rito indica la documentazione tramite verbale, ai sensi degli artt. 134 e ss. cod. proc. pen., come quella da adottare nel caso di assunzione di informazioni, peraltro dell'alternativa modalità della annotazione non vi è un espresso divieto; divieto, invece,previsto, ai sensi dell'art. 350 cod. proc. peti., solo per le dichiarazioni, non spontanee, rese dall'indagato senza l'assistenza del difensore. Tale conclusione sembra confermata dalla scelta del legislatore, il quale, nel prevedere, all'art. 195 cod. proc. pen., il divieto di testimonianza della polizia giudiziaria sulle dichiarazioni rese "da testimoni con le/ modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)", l'ha, invece, consentita "negli altri casi". Tanto premesso in diritto deve pur valutarsi che, nel complessivo quadro indiziario ricostruito dai Giudici del riesame, neppure decisivo appare il valore delle suddette informazioni; esse, peraltro, sono state valorizzate dal Tribunale anche ponendole in collegamento con il diverso dato obbiettivo del riferimento fatto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una breve interlocuzione con la moglie, a quello piccolino... Junior, in un contesto discorsivo nel quale le parole sono state razionalmente interpretate come indicative dell'autore dell'aggressione, con affermazione che la difesa censura solo genericamente, impropriamente estrapolandola dall'intero impianto giustificativo. (Sez.2 , Sentenza n. 38818 del 07/06/2019 Ud. (dep. 20/09/2019 ) Rv. 277091. 2.Sono infondate le censure di violazione delle norme incriminatrici speciali e di motivazione illogica proposte nel secondo motivo di ricorso, con le quali la difesa, sotto il primo profilo, lamenta la illegittimità dei provvedimenti cautelari emessi dal Gip e dal Tribunale, che hanno ritenuto e convalidato il delitto di lesioni gravi in relazione alla perdita del dente incisivo subita dalla persona offesa mentre la richiesta del PM non conteneva riferimenti all'aggravante ex art 583 cp. Sul tema questa Corte regolatrice ha da tempo affermato, anche nella sua composizione più autorevole, ( SU 16/1996 [OSCURATO:PERSONA], Rv 205617) che il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale. Il principio è fondato sul rilievo che è esclusa la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., del contraddittorio e del diritto di difesa - che nella fattispecie il ricorrente neppure invoca ma che in astratto integrerebbero vizi di legittimità del provvedimento - quando siano assicurate la tempestiva conoscenza e la completa valutazione del materiale sottoposto al giudice della cautela e degli ulteriori elementi prodotti con l'impugnazione o nel corso dell'udienza; nello stesso senso si è sottolineata, altresì, la possibilità di contestare in sede di legittimità la diversa qualificazione giuridica operata, come nel caso in esame puntualmente avvenuto con l'impugnazione ora al vaglio. Da ultimo : Sez. 2, Sentenza n. 9948 del 23/01/2020 Cc. (dep. 12/03/2020 ) Rv. 279211. 2.1 Quanto alla censura di illogicità della motivazione, incentrata sulla dedotta inidoneità degli elementi posti a fondamento dell'aggravante ex art 583 cp, in quanto non rispondenti a criteri di oggettività ed anzi provenienti dalla persona offesa e da suo padre, dunque da parti in causa, deve osservarsi quanto segue. In linea generale la contestazione formulata in fase di applicazione della misura cautelare è, per sua natura, fluida, in quanto dipendente dallo stato delle acquisizioni di indagine e, pertanto, suscettibile di ulteriori approfondimenti e specificazioni nel corso delle successive investigazioni - esercitabili anche dalla difesa ex art 391 bis cpp - tanto vero che, ai sensi dell' art 292/2 lett b) cpp, l'ordinanza deve contenere, a pena di nullità, solo la descrizione sommaria del fatto. La qualificazione del fatto ai sensi dell'art 583 cp risulta al momento corretta, anche per le ragioni di seguito espresse e potrà eventualmente essere oggetto di più approfonditi accertamenti - anche ad iniziativa o su sollecitazione della difesa - nel prosieguo delle indagini. 2.2 Tanto premesso va comunque annotato che la doglianza si traduce in sostanza in una inammissibile richiesta di rivisitazione del discorso giustificativo operato dai Giudici del merito cautelare, le cui argomentazioni a sostegno della ritenuta - allo stato degli atti - gravità delle lesioni appaiono tutt'altro che illogiche e corrette in diritto, avendo fatto riferimento alla perdita del dente incisivo lamentata dalla persona offesa ed alle cure mediche ancora in atto a distanza di quattro mesi dall'aggressione, secondo le informazioni rese da suo padre. Sul punto deve, altresì, precisarsi in diritto che questa Corte ha più volte ritenuto che anche una menomazione minima di un organo, come la perdita di un dente, purchè apprezzabile, integri il delitto di lesioni gravi, in quanto occorre far riferimento alla naturale funzionalità dell'organo, compromessa dai una simile lesione (Sez. 2, Sentenza n. 32586 del 03/06/2010 Ud. (dep. 01/09/2010) Rv. 247979. Sez. 5, Sentenza n. 4177 del 07/10/2014 Ud. (dep. 28/01/2015 ) Rv. 262845. 3.Inammissibile è il terzo motivo di ricorso, riguardante la ritenuta aggravante ex art 416 bis.1 cp, le cui censure attengono al pieno merito del discorso argomentativo condotto dal Tribunale, che, con motivazione in nulla illogica ed esatta in diritto, ha giudicato integrata l'aggravante in parola sotto il profilo del metodo mafioso, valorizzando le concrete modalità del fatto, organizzato come una trappola o imboscata, considerando, altresì, la violenza plateale, in quanto esercitata da un gruppo di persone, la reputazione criminale dell'indagato, figlio di un elemento apicale del clan egemone sul territorio di riferimento, e conosciuto per tale qualità dalla persona offesa, il cui atteggiamento inizialmente reticente nel ricostruire la vicenda occorsagli fu dovuto al timore ingenerato dalla vicinanza all'organizzazione di camorra del suo aggressore. 3.1 Le spiegazioni fornite dai Giudici del riesame sono coerenti con il solido orientamento espresso da questa Corte in più pronunzie, secondo le quali la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., ricorre quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Sez. 5 , Sentenza n. 14867 del 26/01/2021 Ud. (dep. 20/04/2021 ) Rv. 281027. 4.Neppure colgono nel segno le critiche espresse nel quarto motivo di ricorso, incentrate sulla dedotta violazione del principio della domanda cautelare, poiché il Gip prima ed il Tribunale poi hanno ravvisato e confermato la sola presenza del pericolo di recidiva, riducendo a questa sola esigenza cautelare l'originaria richiesta del PM, fondata anche sul pericolo di fuga, avendo tuttavia i Giudici accolto l'istanza, applicando la custodia cautelare in carcere. 4.1 In proposito occorre "in primis" osservare che il Tribunale ha confermato il provvedimento restrittivo emesso a carico dell'attuale ricorrente ravvisando il pericolo di recidiva, esigenza cautelare rappresentata dal pubblico ministero nella richiesta e riconosciuta dal Gip con l'emissione dell'ordinanza genetica, con la conseguenza che, sotto questo profilo, non sussiste alcun vizio di ultrapetizione e la riconosciuta esigenza cautelare è necessaria e sufficiente per ritenere la misura restrittiva legittimamente emessa. 4.2.La difesa sostiene che la misura cautelare maggiormente affittiva fosse giustificata, nella prospettiva di accusa, dalla presenza di due esigenze di cautela, quella del pericolo di recidiva e quella del pericolo di fuga, ipotizzando, pertanto, la violazione del principio della domanda, poiché i giudici del merito cautelare hanno ritenuto la presenza del solo pericolo di recidiva, accogliendo in ogni caso l'istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, che sarebbe, invece, fondata su entrambe le suindicate necessità di cautela. 4.3 Sul punto, oltre a ribadire quanto già annotato circa la legittimità del provvedimento cautelare di cui si discute, fondato in ogni caso sul pericolo di recidiva dedotto dall'Ufficio di accusa, deve osservarsi che le esigenze cautelari rappresentano un tutto unico, se pure articolato in distinte sottofattispecie, che enunciano i diversi pericula libertatis previsti dall'art.274 cod. proc. pen., e la loro valutazione non può che essere comprensiva di questi ultimi ed attenere alla loro globalità. Ne consegue che il giudice, una volta che sia stato investito della domanda da parte del titolare dell'azione cautelare e che, quindi, sia stato rispettato il principio "ne procedat iudex ex officio", è funzionalmente competente ad esercitare i poteri più ampi sia in tema di valutazione degli indizi di colpevolezza, sia in tema di apprezzamento delle esigenze cautelari. In definitiva, una volta che la regiudicanda cautelare sia stata sottoposta al vaglio del giudice, quest'ultimo - configurati, se del caso, i gravi indizi di colpevolezza - non è costretto da particolari vincoli di cognizione rispetto ad una piuttosto che ad un'altra esigenza cautelare ravvisata dal pubblico ministero, in quanto il potere cautelare, fondandosi sul principio della discrezionalità vincolata, deve essere esercitato allorché ne risultano integrati i presupposti e, quindi, quale che sia l'esigenza cautelare configurabile nel caso specifico. Argomenta ex: Sez. 3, Sentenza n. 43731 del 08/09/2016 Cc. (dep. 17/10/2016 ) Rv. 267935. Nello stesso senso: Sez. 1 , Sentenza n. 28525 del 08/09/2020 Cc. (dep. 14/10/2020) Rv. 279643, per la quale in materia di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", il Tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento del
Sentenza Cassazione n. 37292/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris