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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 02513/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25272/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso l o studio dei dottori Ruta e Aurilia, che si difende in proprioex art. 86 c.p.c. -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Consoli n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29 , presso lopresso l’Avvocatura dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso sentenza della C orte d’ Appello di Napoli n. 111 /201 8 depositata il 28/2/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il ricorrente, già dipendente delComune di Torre del Grecocon funzioni di [OSCURATO:PERSONA], si rivolse al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inclusione nel calcolo della tredicesima mensilità e dell’indennità premio di servizio (IPS) di quanto percepito a titolo di ripartizione dei compensiper le cause conclusesi favorevolmente; rilevato che la domanda è stata accolta per quanto riguarda la tredicesima mensilità, mentre è stata respinta con riguardo all’indennità premio di servizio, con decisione che è stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, rigettando il gravame del lavoratore, attuale ricorrente per cassazione; ritenuto che il ricorso pone una question e di diritto di particolare rilevanza, sulla quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza, onde stabilire se gli emolumenti di natura retributiva corrisposti dagli enti locali ai loro avvocati interni, mediante ripartizione dei compensi percepiti dall’ente per le cause concluse favorevolmenteper l’ente medesimo, possano anche ai fini della IPS (e quindi degli artt. 4 e 11 della legge n. 152 del 1968) rientrare nella definizione di «retribuzione contributiva» , comegià accade in altri ambiti.

P.Q.M. la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25272/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso l o studio dei dottori Ruta e Aurilia, che si difende in proprioex art. 86 c.p.c. -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Consoli n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29 , presso lopresso l’Avvocatura dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso sentenza della C orte d’ Appello di Napoli n. 111 /201 8 depositata il 28/2/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il ricorrente, già dipendente delComune di Torre del Grecocon funzioni di [OSCURATO:PERSONA], si rivolse al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inclusione nel calcolo della tredicesima mensilità e dell’indennità premio di servizio (IPS) di quanto percepito a titolo di ripartizione dei compensiper le cause conclusesi favorevolmente; rilevato che la domanda è stata accolta per quanto riguarda la tredicesima mensilità, mentre è stata respinta con riguardo all’indennità premio di servizio, con decisione che è stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, rigettando il gravame del lavoratore, attuale ricorrente per cassazione; ritenuto che il ricorso pone una question e di diritto di particolare rilevanza, sulla quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza, onde stabilire se gli emolumenti di natura retributiva corrisposti dagli enti locali ai loro avvocati interni, mediante ripartizione dei compensi percepiti dall’ente per le cause concluse favorevolmenteper l’ente medesimo, possano anche ai fini della IPS (e quindi degli artt. 4 e 11 della legge n. 152 del 1968) rientrare nella definizione di «retribuzione contributiva» , comegià accade in altri ambiti. P.Q.M. la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso nella cam